Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2011, n. 10941
CASS
Sentenza 26 gennaio 2011

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Ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di appello - confermando la decisione del Gup che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni personali - ha rigettato l'istanza di conversione, ritenendo la pena pecuniaria inadeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, non esercitando la stessa efficacia afflittiva né rieducativa in presenza di un comportamento violento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2011, n. 10941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10941
    Data del deposito : 26 gennaio 2011

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