Sentenza 2 aprile 2009
Massime • 1
La tempestività della comunicazione dell'impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell'impedimento.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1302 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1302 Anno 2013 Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 07/11/2012 ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) VELIU BESIM REXHEP N. IL 29/07/1963 avverso la sentenza n. 3440/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 30/09/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI; P Motivi della decisione Veliu Besim Rexhep ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 30.09.2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Aosta del 24.11.2009, in relazione all'art. 186, comma 2, cod. strada, è stata rideterminata la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2009, n. 16054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16054 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/04/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 652
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 037027/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM LO, N. IL 15/02/1977;
avverso SENTENZA del 02/05/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
e del difensore avv. Ricciulli per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2.5.2006 la Corte d'appello di Napoli confermava la condanna di AM LO inflitta dal GIP di Nola il 9.6.2005 per cessioni di cocaina a RO AGOSTINO, con fatti del settembre 2003.
2. Con primo motivo il codifensore avv. Ricciulli denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 420 ter c.p.p. in relazione alla reiezione disposta con ordinanza all'udienza del 9.6.2005 delle richieste di rinvio per legittimo impedimento dei difensori, depositate il precedente giorno 3. Secondo il ricorrente in mancanza di un termine perentorio per la comunicazione dell'impedimento professionale indicato dalla legge o dalla giurisprudenza, occorrerebbe aver riguardo a criteri di buon senso e correttezza professionale, sicché la comunicazione una settimana prima dell'udienza sarebbe stata adeguata, oltretutto non potendosi pretendere un immediato accesso a ufficio giudiziario di circondario diverso da quello del foro di appartenenza del difensore. Quanto all'attestazione dell'impossibilità di farsi sostituire, la locuzione "non ho assolutamente la possibilità di essere sostituito da alcun collaboratore" dovrebbe essere considerata sufficiente, senza che debba pretendersi l'esternazione dei motivi inerenti le strategie difensive o i rapporti con il cliente che inducono alla scelta dell'udienza cui partecipare, tenuto anche conto del fatto che AM era imputato "a piede libero".
Il secondo motivo deduce medesima violazione per l'impedimento dedotto dall'AM per lo stato di salute documentato dal certificato medico che ne attestava "eziologia presumibilmente virale" con temperatura di 39. Sul punto la motivazione con cui la Corte distrettuale ha disatteso il certificato medico prodotto dall'imputato privilegiando l'esito della visita medica fiscale sarebbe illogico, perché il secondo controllo era intercorso a distanza di due ore e mezza dal primo, con tutto il tempo necessario perché le terapie sortissero il loro effetto, per uno stato febbrile variabile a seguito dell'assunzione di farmaci a ciò preposti. Con terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p., perché dalle trascrizioni delle intercettazioni e dalle ammissioni si sarebbe evinto solo che i due fossero amici dediti al consumo di cocaina, non vi sarebbero state cessioni ad altri e quella con il RO sarebbe stata caratterizzata da assoluta reciprocità e quindi al di fuori dell'ipotesi tipizzata di spaccio. Anche lo scambio di denaro contro droga, visto dalla polizia giudiziaria a seguito delle telefonate ricorrenti, non sarebbe contrastante con tale ricostruzione, non dovendo il solo AM farsi carico del consumo comune. In definitiva vi sarebbero stati indizi ma non gravi precisi e concordanti.
La motivazione sarebbe poi contraddittoria e manifestamente illogica dove arriva alla condanna di AM, ignorando l'assoluzione di RO inizialmente imputato di cessioni all'altro e pur dando atto che ne' dalle intercettazioni ne' dalle perquisizioni si evincevano contatti equivoci od oggetti normalmente strumentali all'attività di spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, ed al suo rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.1 Quanto al primo motivo, la "pronta comunicazione" del legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta:
inequivoca è sul punto la volontà del legislatore, che all'art. 420 ter c.p.p. - e, prima, all'art. 486 c.p.p., comma 5 - ha espressamente previsto che il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento "purché" prontamente comunicato.
Con la sentenza 4708 del 27.3 - 24.4.92, in proc. Fogliarli le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l'impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali. Sez. 1, sent. 6234 del 18. 4 27.5.1994 in proc. Guastalegname e altri ha chiarito che è sufficiente che l'istanza sia proposta "in prossimità" della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali.
Ciò si verifica quando, ricevuta la notificazione della fissazione di udienza davanti al giudice rispetto al quale poi si intende far valere l'impedimento professionale, il difensore verifichi che per la medesima data ha precedenti impegni di udienza avanti diversa autorità giudiziaria e ritenga di dover dare ad essi prevalenza. La "prontezza" della comunicazione va pertanto determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento.
Si tratta di un criterio sufficientemente determinato, che non solo fornisce un'indicazione concreta di agevole ed omogenea applicazione, ma consente altresì di perseguire efficacemente lo scopo per cui il requisito della tempestività della comunicazione è stato previsto:
"sia per consentire al giudice a cui è chiesto il rinvio gli accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie" (S.U. Fogliari cit.). Infatti, tenuto conto dei termini a comparire e quindi del momento della notificazione - che costituisce la conoscenza dell'ulteriore concomitante impegno professionale - rispetto alla data dell'udienza, la pronta segnalazione dell'impedimento del difensore può consentire al giudice l'anticipazione o la posticipazione dell'udienza, l'utile controcitazione dei testi, specialmente la fissazione di altro processo in quel ruolo di udienza (si pensi a processi con imputati detenuti o che abbiano eletto domicilio presso il difensore e, quindi, con tempi di notificazione del decreto di citazione a giudizio di immediata realizzazione).
Questa interpretazione, infine, si pone in piena consonanza con i principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell'efficienza della giurisdizione, che non tollerano la "perdita" ingiustificata di utili trattazioni di processi nei ruoli di udienza già fissati.
Nel caso di specie, il Giudice di appello ha precisato che l'istanza di rinvio era stata depositata sei giorni prima dell'udienza, a fronte di una notificazione della fissazione di udienza ricevuta 37 giorni prima della presentazione dell'istanza di differimento e, con apprezzamento del tutto conforme ai principi appena esposti ed immune da alcun vizio logico, ha giudicato tale richiesta intempestiva. Ciò assorbe anche la questione relativa alle modalità di argomentazione sull'impossibilità di avvalersi di sostituto, non più rilevante una volta che sia accertata l'intempestività della richiesta di differimento.
3.2 Quanto al secondo motivo, a pag. 4 della sua motivazione la Corte distrettuale ha riassunto gli aspetti temporali e contenutistici degli accertamenti medici, privilegiando la valutazione tecnica del medico inviato dalla Corte con argomentazioni di merito (la non riconducibilità della constatata temperatura corporea all'assunzione di medicinali come riferita dall'imputato e, specialmente, l'assenza di alcuna sintomatologia obiettiva inevitabile nel caso di stato influenzale quale riferito alle ore 9.15 diversa dal dato anamnestico) del tutto congrue e coerenti, prive di alcun vizio di ordine logico.
3.3 Il terzo motivo è infondato perché la Corte napoletana, confrontandosi con ogni aspetto delle deduzioni devolutole nei motivi d'appello, ha argomentato l'attribuzione all'AM dell'attività di spaccio con riferimento al contenuto delle conversazioni telefoniche diverse da quelle relative ai rapporti lavorativi, ai termini convenzionali utilizzati, alle dichiarazioni inequivoche del RO, al fatto che proprio in esito all'intercettazione di quelle conversazioni l'AM fu visto dalla polizia giudiziaria consegnare a RO droga e ricevere denaro. Si tratta di elementi fattuali che sono stati valutati nel loro complesso ed apprezzati a sostegno della decisione di condanna con argomentazione che si sottrae ad alcuna censura di ordine logico, sicché sul punto il ricorso in realtà finisce con il sollecitare una rilettura alternativa dei dati probatori, non consentita in questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009