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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 03/03/2023
DA
Parte_1
Con Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
Con gli Avv.ti BEVILACQUA GIULIA e RONDO ANDREA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 16/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Richiamata la sentenza parziale n° 147/2023, per le causali e i titoli di cui al presente procedimento, voglia l'Ill.mo Giudice adito ulteriormente:
A) IN ORDINE ALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:
Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa, pronunciare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità
e/o antigiuridicità della disposta dequalificazione dal novembre 2018 al maggio 2019, nonché la persecutorietà e/o vessatorietà e/o antigiuridicità e/o illegittimità e/o nullità del comportamento datoriale adottato e delle condotte tutte attuate ed il mobbing perpetrati dalla odierna resistente nei confronti dell'odierna parte ricorrente, nonché per ogni ulteriore titolo e causale di cui al presente procedimento, condannare l'odierna resistente a risarcire a parte ricorrente tutti i danni patiti e patiendi così determinati:
-) Per il danno professionale, alla carriera alla dignità professionale e personale la somma mensile di euro 932,74.- corrispondente al 80% della retribuzione, o quella somma diversa ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, dal novembre 2018 al maggio 2019 e dal 19/09/2022 fino alla reintegra del lavoratore nelle mansioni e/o gli altri termini ritenuti di giustizia;
-) per il danno non patrimoniale la complessiva somma di € 30.800,00. - o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
-) per il danno patrimoniale la complessiva somma di € 460,00. - o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
B) IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte di narrativa, dichiarare illegittimi e/o inefficaci e/o invalidi e/o nulli e/o annullabili e/o ingiustificati e/o sproporzionati e/o vessatori e/o persecutori e/o infondati i provvedimenti disciplinari comminati a parte ricorrente dalla odierna resistente di cui alle lettere datate: 14/03/2019: tre giorni di sospensione;
02/02/2023: un giorno di sospensione;
02/02/2023: un giorno di sospensione, e per l'effetto condannarsi l'odierna resistente a corrispondere a parte ricorrente le somme dalla stessa trattenute, e ciò anche a titolo di risarcimento del danno.
C) IN ORDINE A INTERESSI E RIVALUTAZIONE: Condannarsi la odierna resistente al pagamento sulle somme tutte di interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze alla domanda e interessi moratori ex art. 1284 cc dalla domanda al saldo.
D) IN ORDINE ALLE SPESE LEGALI Condannarsi la odierna resistente alla rifusione delle spese legali.
PER LA RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in considerazione di quanto sopra esposto, respingere il ricorso e le domande tutte con esso proposte dal ricorrente, giacché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nel su esteso atto.
Con vittoria di spese.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva n°147/2023 pronunciata a seguito di ricorso iscritto a ruolo in data 03/03/2023
e promosso da nei confronti di – Parte_1 Controparte_2
nella quale l'adito Tribunale dichiarava l'illegittimità della dequalificazione posta in essere ai danni del menzionato dipendente a decorrere dal 19/09/2022 con condanna del soggetto datoriale a reintegrare l'odierno attore nelle mansioni di autista di veicoli per cui è richiesta la patente C con inquadramento nel 4° livello CCNL Multiservizi e ora nel livello D2 del CCNL Multiservizi successivamente applicato – veniva disposta la prosecuzione del giudizio per la disamina delle ulteriori domande concernente:
A) il risarcimento del danno alla professionalità conseguente alla giudizialmente accertata dequalificazione;
B) il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il duplice profilo esistenziale e morale;
C) l'invalidità e conseguente annullamento dei provvedimenti disciplinari comminati a parte ricorrente ed inerenti:
• a tre giorni di sospensione dal lavoro di cui alla lettera 14/03/2019;
• a un giorno di sospensione dal lavoro di cui alla lettera 02/02/2023;
• a un giorno di sospensione dal lavoro di cui alla lettera 02/02/2023.
Ciò premesso, osserva il giudicante quanto segue.
Con riferimento alla pretesa sub A), non va sottaciuto il fatto che il signor è stato vittima sul piano Pt_1
lavorativo di una potente regressione sino a pervenire al livello infimo operaio come testualmente riportato nella pronuncia menzionata in premessa, segnatamente:
“Le mansioni riportate ai punti 12 e 13 di comparsa precedentemente richiamate possono essere riconducibili addirittura al 2° livello, ove risultano inseriti al 3.1 i lavoratori addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto anche con mezzi meccanici senza autorizzazione ovvero con mezzi a semplice conduzione volti ad eseguire il trasporto, la movimentazione e la distribuzione di materiali”.
Appare pertanto fuori discussione nel caso in esame il danno alla professionalità, ovvero il pregiudizio connesso al mancato svolgimento del lavoro e delle mansioni e consistente nel decremento – o mancato incremento - delle conoscenze tecniche, delle capacità, delle esperienze e delle specifiche abilità che si acquisiscono mediante l'esercizio del mestiere. Peraltro, l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. n° 330/18) ha confermato la risarcibilità del danno alla professionalità dimostrabile anche in via presuntiva rimarcando significativamente come il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, NON PUÒ ESSERE INTESO NÉ QUALE ACQUIESCENZA DEL DIPENDENTE alla situazione imposta dal datore né come prova della sua tollerabilità.
Per quel che concerne la quantificazione del danno alla professionalità, ormai è principio consolidato in giurisprudenza e pure osservato dall'adito Tribunale secondo cui detto pregiudizio vada parametrato in una quota parte della retribuzione per ogni mese dall'intervenuta dequalificazione fino alla reintegra.
Nel caso di specie, facendo RIFERIMENTO AL SOLO DEMANSIONAMENTO ACCERTATO IN SEDE DI
PRONUNCIA PARZIALE, appare equo riconoscere a favore dell'odierno ricorrente un importo parametrato pe rogni singola mensilità, a decorrere dal 19/09/2022 sino all'effettiva reintegra, all'80% della intera retribuzione globale di fatto di cui all'allegato 25 e corrispondente nella quota già ridotta ad € 932,74.
Con riferimento alla domanda di cui alla lettera B) di premessa, le attendibili e significative deposizioni rese da e – rispettivamente moglie e figlio dell'odierno ricorrente – hanno Testimone_1 Testimone_2 dato sufficiente contezza del fatto che tutto quanto subito dal loro congiunto nel luogo di lavoro ha comportato un vero e proprio stravolgimento della vita e della personalità di quest'ultimo confermando appieno i vari sottopunti formulati all'interno del capitolo 29 dell'atto introduttivo.
Alla luce di quanto emerso all'esito delle due testimonianze reputa l'adito Tribunale congruo quantificare in
€ 12.000,00 i profili esistenziali e morali del danno non patrimoniale.
Venendo infine alla disamina dell'aspetto indicato sub C) di premessa e muovendo dall'indiscusso principio secondo cui l'onere probatorio incombe sulla società resistente, appare dirimente il rilievo che quest'ultima, nella totale assenza di allegazione nella narrativa di fatto, ha inteso formulare in maniera palesemente inammissibile i seguenti capitoli:
18. È vero quanto si legge nella contestazione doc. 6a che si rammostra.
19. È vero quanto si legge nella contestazione doc. 7a che si rammostra.
20. È vero quanto si legge nella contestazione doc. 8a che si rammostra.
21. È vero quanto si legge nella contestazione doc. 9a che si rammostra. 22. È vero quanto si legge nella contestazione doc. 10a che si rammostra.
Da quanto esposto consegue l'annullamento dei provvedimenti disciplinari comminati a parte ricorrente con conseguente condanna del convenuto soggetto datoriale alla corresponsione allo degli Pt_1
importi indebitamente trattenuti.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Vista la sentenza non definitiva N. 147/2023 pubblicata il 30/01/2024
1) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, a corrispondere all'attore facendo riferimento al solo Parte_1 demansionamento accertato nella menzionata pronuncia parziale:
- a) a titolo di risarcimento per danno alla professionalità un importo parametrato per ogni singola mensilità, a decorrere dal 19/9/2022 sino all'effettiva reintegra, all'80% della intera retribuzione globale di fatto di cui all'allegato 25 e corrispondente alla quota già ridotta ad € 932,74;
- b) a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale sotto il profilo esistenziale e morale la somma di € 12.000,00.
Importi tutti maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
2) Annulla in quanto invalidi i provvedimenti disciplinari comminati a parte ricorrente ed inerenti:
• a tre giorni di sospensione dal lavoro di cui alla lettera 14/3/2019;
• a un giorno di sospensione dal lavoro di cui alla lettera 2/2/2023;
• a un giorno di sospensione dal lavoro di cui alla lettera 2/2/2023 con contestuale condanna del soggetto datoriale alla corresponsione all'odierno attore degli importi indebitamente trattenuti.
3) Condanna, infine, la società resistente a rifondere a le spese di lite, Parte_1 complessivamente liquidate in € 15.000,00 oltre accessori di legge ed € 259,00 per contributo unificato.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 16/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci