Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 18 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Mario Di Meo per parte attrice e l'avv. Angela Marini in sostituzione dell'avv. Cirilli Massimo per parte convenuta. Ai fini della pratica forense sono presenti la dott.ssa e il dott. Persona_1
Persona_2
L'Avv. Di Meo, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Marini, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1959 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v oma via Macedonia n. 68, che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 assimo P.IVA_1
Cirilli, sito in Roma via M.B. Tosatti n. 26, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, onveniva in Parte_1 giudizio il deducendo: Controparte_1
-che era umero 8 di interno, ubicata nel Condominio di , sito nel Comune di Controparte_1
; -che tale immobile, a ca za dell'impianto di CP_1 raccolta delle acque piovane del - assolutamente inidoneo allo CP_1 smaltimento degli accumuli di pio rificano – era sistematicamente flagellato da fenomeni di infiltrazioni d'acqua; -che, in particolare, in data 19.05.2017 un violento temporale aveva cagionato l'allagamento dell'immobile dell'attore subendo danni ai locali interni e al mobilio;
-che in ragione del malfunzionamento dell'impianto di drenaggio delle acque, in data 10.09.2017, a seguito di un ulteriore temporale, si era verificato un nuovo allagamento dell'immobile; -che dopo questo ulteriore allagamento il aveva fatto effettuare la realizzazione della conduttura carente CP_1 fino all'allaccio delle acque chiare;
-che, risolto tale aspetto, l'immobile, sebbene non aveva più subito fenomeni di allagamento, era comunque stato sottoposto a sistematiche infiltrazioni d'acqua risalenti per capillarità nell'immobile in ragione della circostanza che il lento deflusso delle acque ne favorisce la dispersione nel terreno e la conseguente risalita all'interno dei singoli appartamenti attraverso le fondamenta del fabbricato;
-che nonostante nel mese di febbraio 2018 abbia provveduto a far ritinteggiare le pareti, poco dopo ha visto ricomparire muffe e aloni di umidità; che pertanto doveva essere realizzato l'impianto della rete fognaria in modo adeguato altrimenti essendovi anche pericolo di nuovi allagamento;
-che il danno subito dai locali e dal mobilio era pari ad euro 5.000,00 e che vi era anche il pregiudizio da mancato godimento dell'immobile. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del
in per i danni riportati Controparte_1 CP_1 ltra e ed in particolare in occasione del temporale del 19 maggio 2017; - ancora in via principale: accertare e dichiarare l'omessa eliminazione dei vizi dell'impianto di scarico delle acque piovane tali da arrecare danno all'immobile dalla parte attrice;
- per l'effetto: condannare la parte convenuta all'esecuzione delle opportune opere atte ad evitare la reiterazione del danno come meglio indicate nella CTP della parte attrice ovvero in quelle che si riterranno necessarie;
- in ogni caso: condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dal sig. Pt_1 per il danno patrimoniale nella somma complessiva pari ad € 5.000,00 maggiore o minore che risulterà di giustizia, corredata dagli interessi legali e rivalutazione monetaria;
- ancora, in ogni caso: condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dal sig. per il mancato pieno godimento Pt_1 dell'immobile, nella somma (ad oggi) 0,00, ovvero di quella maggiore
o minore che risulterà di giustizia, da corredarsi degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da corrispondere direttamente in capo al difensore che si dichiara antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio il Controparte_1
deducendo che i danni lamentati dall'attore non erano imputabili
[...]
, bensì ad un difetto costruttivo della proprietà privata del CP_1 si Concludeva, pertanto, chiedendo di “1) Rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
2) Vinte le spese di lite con clausola di ANTISTATARIETA”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta l'istruttoria a mezzo di ctu, sentito a chiarimenti in udienza il consulente del giudice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Tanto premesso, va in primo luogo tenuto conto che il è tenuto CP_1
a rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche per i danni cagionati “alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità” (Cass. Civ. Sent. n. 12211 del 20/08/2003). Infatti, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr tra le altre Cass. civ. Sez. III Ord., 17/10/2019, n. 26291).
5.Sulla scorta delle risultanze della ctu svolta in corso di giudizio, unitamente a quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione versata nel fascicolo, si evince che nel maggio e poi nel settembre del 2017 l'appartamento dell'attore ha subito due allagamenti al piano terra della propria abitazione, dovuti ad eventi di pioggia particolarmente intensi che hanno provocato sulle pareti, danni come il rigonfiamento e sgretolamento dell'intonaco nella parte bassa delle pareti, con conseguente danneggiamento delle tinteggiature. Nel febbraio 2018 l'attore ha fatto riparare i danni subiti a proprie spese ed è pacifico che successivamente non si sono altri allagamenti. Tuttavia, gli stessi danni si sono ugualmente di nuovo verificati, molto simili ai precedenti. Se ne deve concludere che tali danni per i quali è chiesto il risarcimento del danno sono da imputare a fenomeni di risalita capillare. Sulla scorta dei chiarimenti forniti dal ctu all'udienza del 6.02.2025 è emersa l'insussistenza di un nesso causale tra i danni da risalita capillare la cosa ed in particolare con la conformazione sottodimensionata della CP_2 rete fognaria comune. Infatti, in tale sede il ctu ha evidenziato esplicitamente che “in ordine al problema della risalita capillare i lavori di rifacimento della rete fognaria non eliminerebbero il rischio di una nuova manifestazione di risalita capillare, viceversa laddove l'edificio dell'attore non fosse a contatto diretto con il terreno ma avesse come da regola costruttiva una impermeabilizzazione, il problema della risalita capillare non vi sarebbe anche con l'attuale sistema di rete fognari”. In definitiva, se ne deve trarre che la risalita capillare comparsa nell'immobile dell'attore non può essere attribuita al sottodimensionamento della rete fognaria, ma piuttosto alla tecnica costruttiva dell'edificio, a contatto diretto con il terreno senza attuare, come da regola costruttiva, la necessaria impermeabilizzazione. Conseguentemente, la domanda di risarcimento relativa ai danni ai locali e al mobilio, nonché al conseguente mancato godimento dell'immobile, essendo connessa al fenomeno di risalita capillare, non legato alla cosa comune, va respinta.
6.Invece, il sottodimensionamento della rete fognaria è stato correlato ai fenomeni di allagamento dei locali dell'attore, occorsi nel maggio e nel settembre del 2017. Secondo il ctu infatti, in sede di chiarimenti in udienza del 6.02.2025, “Quanto al diverso problema relativo al pericolo di allagamento, invece non ha alcuna rilevanza la impermeabilizzazione delle fondamenta dell'edificio dell'attore, ma invece il problema si potrebbe riverificare in quanto l'edificio dell'attore è ad una quota inferiore rispetto al piazzale condominiale, piazzale condominiale che ha una pendenza in discesa verso la proprietà privata dell'attore e quindi se la rete fognaria per via della sua sottodimensione e scarsa pendenza non recepisce adeguatamente l'acqua piovana che cade nel piazzale condominiale, quindi l'acqua piovana rimane nel piazzale e poi scorre per le ragioni spiegate all'interno della proprietà dell'attore dove si raccoglie potendo causa allagamento del giardino e dei suoi locali. Preciso che nel piazzale condominiale l'acqua piovana dovrebbe entrare nella rete fognaria attraverso la griglia posta davanti al cancello pedonale dei singoli edifici, nonché attraverso altre griglie quadrate di raccolta poste sul piazzale condominiale. Quanto all'allagamento posso confermare che rifacendo la rete fognaria il problema di allagamento verrebbe risolto, diversamente da quello della capillarità. Per i lavori della reta fognaria ho allegato computo metrico con l'integrazione per chiarimenti. Per quanto riguarda la soluzione relativa alla pulizia e manutenzione della rete fognaria, ribadisce che tale soluzione sarebbe la migliore per quanto riguarda il rapporto tra costo e beneficio ma avrebbe solamente un effetto migliorativo e non escluderebbe il rischio che in caso di piogge intense l'allagamento dei locali si possa riverificare nuovamente”. Dunque, il ctu ha confermato che il rischio di nuovi allagamenti, per via del sottodimensionamento della rete fognaria e della quota e pendenza del piazzale è ancora sussistente. CP_2
Le oper one periodica sono atte a ridurlo ma non ad eliminarlo in caso di violenti temporali, salvo eseguire le opere di adeguamento della rete fognaria come da computo metrico allegato alla ctu. Il , quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad CP_1
a le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, quindi, nel caso in esame, è tenuto ad adeguare la rete fognaria per rimuovere il rischio che, anche in caso di violenti temporale, si riverifichino nuovi allagamenti.
7.In conclusione, il va condannato al compimento delle opere CP_1 sulla rete fognaria c revisti dal computo metrico allegato alla ctu. Vanno respinte le altre domande di risarcimento del danno.
8.Le spese di lite vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca sui diversi capi delle domande.
9.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido, in uguale misura nei loro rapporti interni.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda, e per l'effetto, ORDINA al
[...]
al compimento delle Controparte_1 nel computo metrico allegato alla ctu;
-RIGETTA per il resto le altre domande;
-COMPENSA le spese di lite;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido, in uguale misura nei loro rapporti interni.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani