Ordinanza cautelare 28 giugno 2021
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Questura di Chieti datato 11.03.2021, prot. Div. P.A.S.I Cat 6/F/CC/2021, notificato il 14.3.2021, il quale dispone la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia 118681-10 nonché di qualsiasi atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1.- Con ricorso ritualmente notificato il Sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il decreto emesso dalla Questura di Chieti datato 11.03.2021, prot. Div. P.A.S.I Cat 6/F/CC/2021, notificato il 14.3.2021, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia 118681 del 13/07/2015 rilasciata in suo favore.
Nelle premesse del provvedimento impugnato si dava atto che l’odierno ricorrente, il giorno 19.12.2017 alle ore 22,30, veniva fermato in prossimità di un centro abitato alla guida della propria autovettura da personale del Comando Stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino e trovato in possesso di un fucile da caccia (semiautomatico marca Benelli matricola n. M936443R17) che portava all'interno della propria auto già carico e pronto all'uso.
Tale condotta veniva ritenuta dall’Amministrazione non conforme alle norme che disciplinano il trasporto in sicurezza dell’arma a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e sufficiente da sola a giustificare il venir meno della affidabilità del ricorrente.
2.- Il gravame è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 TULPS, nonchè l’eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di proporzionalità.
3.- Si è costituita in resistenza al ricorso l’Amministrazione intimata che ha depositato agli atti del giudizio una relazione, corredata da documenti, con la quale ha contestato sia l'esposizione di fatto che il motivo di diritto dedotto concludendo per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
4.- Con ordinanza cautelare n. 143/2021 - rimasta priva di appello - questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare considerando che “- aggirarsi in macchina in orario notturno e con il fucile da caccia carico e pronto all’uso, a un primo esame tipico della presente fase cautelare, appare rientrare tra le ragioni idonee a giustificare la revoca del porto di arma a uso venatorio (Tar Ancona sentenza 389 del 2020) ”.
5.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito le parti hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.
Segnatamente la Questura di Chieti, con relazione del 02/01/2026, ha comunicato che la Prefettura di Chieti ha nel frattempo emesso, nei confronti del -OMISSIS-, il decreto di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti n. 84455/6D del 05.09.2025, ai sensi dell’art. 39 del Tulps, provvedimento incompatibile con la permanenza, nei confronti del destinatario di qualsivoglia autorizzazione di polizia in materia di armi.
6.- All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 14 aprile 2026, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
7.- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
7.1- In termini generali deve affermarsi, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che ai sensi del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto ma l’eccezione al generale divieto di portare armi potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività.
Ciò in quanto la predetta disciplina è diretta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo il danno che possa derivare a terzi da un indebito uso e dall’inosservanza degli obblighi di custodia, nonché la commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.
Conseguentemente il giudizio dell’Amministrazione è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti.
Va rammentato come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione e l’utilizzo vengono ad assumere – su un piano di eccezionalità – connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone. Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (T.A.R. Campania, sez. V sentenza 2 luglio 2021, n. 4549).
Una così lata discrezionalità è attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione; sicché, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (cfr. T.A.R. Molise, n. 64/2021) e l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all’Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta (T.A.R. Campania, sez. V, sentenza 2 luglio 2021, n. 4549).
7.2.- Applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che dal quadro fattuale ascrivibile al ricorrente per effetto degli elementi informativi acquisiti dalla nota del Comando Stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino del 21/12/2017 emerge una situazione oggettiva non deponente per la piena affidabilità del ricorrente nell’uso dell’arma, nonché della non palese irragionevolezza e della non illogicità della scelta compiuta dall’Amministrazione procedente.
A prescindere dai risvolti penali della vicenda, la condotta posta in essere dal ricorrente è stata correttamente valutata dall’Amministrazione come indice di grave abuso del titolo di polizia concesso, tenuto conto che trasportare all'interno della propria autovettura un'arma da fuoco carica e pronta all'uso in orario notturno ed in prossimità di un centro abitato, oltre a costituire una palese violazione della disciplina che vieta il trasporto di armi cariche, manifesta un utilizzo improprio della licenza da caccia che può essere esercitata solo ed esclusivamente nell'ambito dell'attività venatoria.
La motivazione addotta dal ricorrente, ovvero di aver lasciato il fucile carico in macchina perché aveva intenzione di andare a caccia nel pomeriggio ma vi aveva dovuto rinunciare a causa del maltempo, è sintomatica di una certa negligenza nell'inosservanza della disciplina in materia di armi e delle relative possibili conseguenze e rafforza vieppiù il giudizio di inaffidabilità espresso dei confronti del ricorrente.
Né tantomeno il disvalore della condotta posta in essere può considerarsi in qualche misura attenuato in conseguenza dell’archiviazione della contestata fattispecie di cui all’art. 53, secondo comma, TULPS disposta dal GIP presso il Tribunale di Vasto con provvedimento del 27.6.2018, che accertava l’estinzione del reato per oblazione a seguito del versamento di euro 51,50, tenuto conto che l’intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente non ha certo eliso il fatto storico specificamente addebitato.
Difatti per costante giurisprudenza, l'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente al corretto uso delle armi, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale.
Il provvedimento amministrativo impugnato, infatti, si fonda su presupposti e finalità che differiscono sostanzialmente dalla sanzione penale. La valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (C.d.S., Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).
Nel caso di specie, pertanto, il gravato provvedimento risulta immune dalla censura contestata tenuto conto che il discrezionale apprezzamento esercitato dalla competente Autorità non si è discostato dalle superiori coordinate ermeneutiche.
Da ultimo, vanno respinte anche le ulteriori asserzioni di parte ricorrente inerenti alla ritenuta violazione del principio di proporzionalità sub specie di necessarietà/adeguatezza della misura erogata, atteso che il provvedimento impugnato è risultato necessario ed adeguato per tutelare la sicurezza pubblica.
8.- In definitiva, gli argomenti sopra svolti evidenziano l’infondatezza del gravame che, per tutte le ragioni sopra esposte, va pertanto respinto.
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell'Interno delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR AV, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Caterina TO, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | IA AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.