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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 805/2025 R.G. avente ad oggetto la Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Caracciolo Filomena
e da nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Caracciolo Filomena
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al
7.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 CP_1
sottoscritto e depositato in data 25/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, premesso di aver instaurato una convivenza more uxorio cessata verso la fine di dicembre del 2023, dalla quale sono nati i minori il 19.8.2017 e il 17.2.2019, hanno chiesto di ottenere la Persona_1 Per_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni riportate in ricorso da intendersi ivi integralmente riportate e trascritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 7.5.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e dei figli.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei minori con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida i minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nell'abitazione sita in San Vitaliano alla via Eduardo Scarpetta 2/B e diritto di visita
2 paterno da attuarsi come precisato in ricorso: il padre vedrà i minori e li terrà con sé i giorni di lunedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18, nonché fine settimana alternati, dalle ore 14 alle ore 18:30 della domenica;
vacanze estive ed invernali da trascorrere per metà con il padre e per metà con la madre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento dei minori da porsi a carico del sig. e da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie.
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 07/05/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 805/2025 R.G. avente ad oggetto la Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Caracciolo Filomena
e da nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Caracciolo Filomena
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al
7.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 CP_1
sottoscritto e depositato in data 25/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, premesso di aver instaurato una convivenza more uxorio cessata verso la fine di dicembre del 2023, dalla quale sono nati i minori il 19.8.2017 e il 17.2.2019, hanno chiesto di ottenere la Persona_1 Per_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni riportate in ricorso da intendersi ivi integralmente riportate e trascritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 7.5.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e dei figli.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei minori con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida i minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nell'abitazione sita in San Vitaliano alla via Eduardo Scarpetta 2/B e diritto di visita
2 paterno da attuarsi come precisato in ricorso: il padre vedrà i minori e li terrà con sé i giorni di lunedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18, nonché fine settimana alternati, dalle ore 14 alle ore 18:30 della domenica;
vacanze estive ed invernali da trascorrere per metà con il padre e per metà con la madre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento dei minori da porsi a carico del sig. e da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie.
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 07/05/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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