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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/08/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2102/2022 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. BORGI DAVIDE;
- parte ricorrente - contro cod. fisc. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ASSUNTO BENEDETTO;
- parte convenuta resistente –
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, e per le ragioni meglio illustrate in narrativa A) Ac- certare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi e difformità così come descritti dal CTU Ing. Rissone in atti B) Accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di diritto a seguito dell'inutile trascorrere del termine dopo la diffida ad adempiere inviata dal ricorrente in da- ta ed in ogni caso dichiarare la risoluzione del contratto a seguito del grave inadempimento di o in ogni casa dichiarare la risoluzione del contratto e per effetto C) Controparte_1 Quantificare il costo delle sole opere concordate ed eseguite dalla società resistente in com- plessivi € 92.013,00, oltre iva, ovvero nel maggiore o minore importo che risulti di giustizia e quindi condannare quindi la resistente a restituire all'odierna ricorrente la somma di € 15.987,00 per i lavori concordati e pagati dalla signora , ma non eseguiti dalla Pt_1 [...] D) Quantificare in complessivi 27.200,0 re iva, ovvero nel mag CP_1 minore importo che risulti di giustizia, il costo necessario per l'eliminazione di tali vizi e di- fetti, e conseguentemente condannare la società resistente al pagamento in favore della ri- corrente della somma di € 27.200,00 oltre interessi legali dalla data della denuncia dei di- fetti ovvero dalla domanda al saldo E) accertare che i lavori previsti dal contratto dovevano essere conclusi entro il 28.11.2020 e che al 15.04.21 (giorno della risoluzione di diritto del contratto) non erano invece ancora terminati e che pertanto i giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori sono stati pari a 138 giorni e per effetto condannare CP_1 al pagamento di € 13.500,00 a titolo di penale I)Condannare altresì la società re-
[...] sistente al rimborso di tutte le spese sostenute dall'attrice per l'accertamento tecnico pre-
1 ventivo (Tribunale di Pistoia RGN 1488/2021 ) svolto per accertare i vizi e le difformità og- getto del presente giudizio e nel dettaglio: quanto ad € 3.360,00 per onerari, del CTU oltre al contributo previdenziale iva se dovuta, e a € 326,32 per anticipazioni del CTU dell'ATP; quanto ad € 4.784,45 per le spese di assistenza legale. Il tutto per un totale di € 65.157,77 euro, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore dell'esponente, oltre agli interessi ex art. 1284, commi 1 e 4 Cod. Civ., maturati e maturandi dalla doman- da al saldo ed oltre a IVA, se dovuta. Con vittoria di spese competenze di causa.
Conclusioni parte convenuta: “In via preliminare accertato che le difese sino ad ora svolte dalla resistente richiedono una attività istruttoria non sommaria fissare con ordi- nanza non impugnabile l'udienza di cui all'art 183 Cpc per le ragioni di cui in narrativa Nel merito Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa In Via riconvenzionale a seguito invito formale ad esibire le ricevute legali dei versamenti parziali avvenuti nel corso dei lavori , accertato il pagamento solo parziale delle tre fatture depositate agli atti e portate a conoscenza dell'attuale ricorrente mai conte- state da alcuno sino ad ora, condannarsi la Sig.ra residente in [...] 43 Montecatini Terme a al pagamento in favore della alla della somma complessi- Parte_2 va di Euro 51.750,00 o quella somma che maggiore e ,o minore che il Giudicante adito riter- rà equo liquidare quale saldo delle tre suddette fatture oltre i interessi dal Novembre 2020 data di emissione dell'ultima fattura di Euro 33.000,00 nonché dei danni patiti e delle spe- se occorrende ( spese per vitto e alloggio di almeno tre operai ) a seguito della interruzione dei lavori. Nulla da versarsi da parte della GI MI arl in favore della ricorrente come penale nel ritardo quantificata dalla parte ricorrente in Euro 13.500,00 avendo fatto ogni quanto possibile per ovviare alle problematiche del ritardo nelle consegne dei materiali a carico di parte committente e nulla da versarsi sempre nei confronti della ricorrente per le presunte difformità nella esecuzione dei lavori e per i lavori non eseguiti quantificati sempre da parte ricorrente in Euro 15.987,00 come si dimostrerà in corso di causa a seguito testimonianze a tenersi Solo subordinatamente e nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale e,o par- ziale della domanda proposta da parte ricorrente procedere in una operazione di dare e avere a compensazione delle somme ritenute più eque dall'Ill.mo Giudicante adito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part
1.- , premesso di avere dato incarico a i di effettuare in- CP_2 terventi edilizi presso il proprio immobile in Ponte Buggianese per l'importo di €
135.000,00 nonché di avere corrisposto la somma di € 106.000,00, ha lamentato che le opere non erano state completate nei tempi stabiliti del 28 novembre 2020
e che erano presenti vizi e difformità. Dopo avere espletato ATP per la verifica di dell'esecuzione di detti lavori ha chiesto in questa sede che, previa risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore (sia per il mancato rispetto del ter- mine sia per non avere completato i lavori), che quest'ultimo fosse condannato a restituire il surplus corrisposto per i lavori non eseguiti, nonché le somme per il ripristino dei vizi riscontrati e quelle a titolo di penale.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato Gi.Mi la quale ha opposto che:
2 a) la stessa “mai avrebbe potuto terminare i lavori entro il mese di Novembre per la circostanza, di certo non trascurabile che per un periodo di tempo l'attuale ricorrente è stata letteralmente irrintracciabile e molti materiali considerati di finitu- ra come le piastrelle per la pavimentazione, i marmi della scala, il box doccia per terminare il bagno la cui fornitura era a totale carico della committente i lavori per cui è causa o non sono mai arrivati o sono giunti ben oltre la data del 20 Novem- bre” precisando che vi erano state diverse interruzioni dell'erogazione sul cantiere di acqua ed energia elettrica;
b) “eventuali presunte difformità (se esistenti) potevano essere sanate nel contesto del cantiere senza giungere a pretestuose e costose cause civili”;
c) “si contesta energicamente di aver ricevuto la somma di Euro 106.000,00 da parte della committente seppur in diverse piccole anticipazioni”: infatti, se “vero
è che ha ricevuto anticipo di euro 10.000,00”, gli acconti ricevuti ammonterebbero a € 55.000,00 e, con riguardo alle ricevute di pagamento, si è riservata “sin da ora di disconoscere eventuali sottoscrizioni da parte di persone terze alla Parte_2 ed al suo rappresentante legale ”; Persona_1
d) “la ad oggi risulta creditrice della Sig.ra di una Parte_2 Parte_1 somma pari ad Euro 44.000,00 oltre ad ogni altro aggravio di spese sostenute ed Par anticipate dalla sia per i lavori fatti e non pagati da valutare in corso di Pt_2 causa sia per le spese sostenute nel corso dei lavori per le interruzioni non dipen- denti certo dalla ditta appaltatrice … e pertanto agisce in riconvenzionale per una somma complessiva pari ad euro 51.750,00”.
2.- In via del tutto preliminare occorre fare chiarezza sulle somme versate dalla ricorrente. A parte il pacifico pagamento di € 10.000,00, la somma di €
96.000,00 è il risultato delle annotazioni degli acconti riportati nel doc. 16 e sot- toscritti per ricevuta dall'appaltatore. Da un punto di vista processuale, si deve dare atto di un'oggettiva incertezza in ordine agli effetti della dichiarazione effet- tuata dal convenuto sub c) in quanto risulta priva dei requisiti di chiarezza e specificità che deve presentare il disconoscimento delle sottoscrizioni: infatti, a ben vedere, la parte si è riservata “di disconoscere eventuali sottoscrizioni da parte di persone terze alla ed al suo rappresentante legale ”, e Parte_2 Persona_1 non ha, come avrebbe dovuto a seguito del deposito del doc. 16, svolto una effet- tiva dichiarazione in tal senso, senza considerare che in secondo luogo,
3 quest'ultima è stata rivolta verso le sottoscrizioni di terzi che non fossero legali rappresentanti della società e non nei confronti alle sottoscrizione della parte stessa. Nonostante detta incertezza, rispetto al doc. 16 è stato tentato di espleta- re consulenza grafologica sulle sottoscrizione ivi apposte che, tuttavia, non si è potuta tenere a causa del mancato reperimento da parte dell'attrice dell'originale del documento. Se quindi del contenuto contrattuale del documento (e, cioè, per quanto attiene alla riferibilità delle sottoscrizioni all'appaltatore a titolo di ricevu- ta) non si può processualmente tenere in conto, il risultato di validazione del do- cumento è stato raggiunto aliunde attraverso la prova testimoniale assunte. In particolare, anche a voler prescindere dalla chiarissime dichiarazioni del compa- gno della ricorrente - che ha puntualmente riferito su tutti gli anti- Parte_3 cipi pagati per avere assistito di persona alla loro dazione – risolutiva è la testi- monianza resa dal geom. – direttore dei lavori - che ha Controparte_3 confermato che “la sig.ra aveva corrisposto quelle somme alla i cui al CP_4 CP_1 doc. 16” avendo assistito alla dazione (“lo so perché ero presente”) ed avendo egli redatto il documento (“ed il documento l'ho fatto io nel mio ufficio”) specificando anche che “le somme erano versate nelle mari di;
il tutto alla pre- Persona_1 senza del compagno di ”. A domanda dell'avv. Assunto, ha aggiunto che “il CP_4 sig. aveva apposto quelle sottoscrizioni”. Per_1
Dunque, è stata data la prova del fatto che gli acconti ammontano ad €
106.000,00.
3.- Per quanto attiene ai profili risarcitori, deve subito evidenziarsi che le parti avevano previsto una clausola penale che, come noto, rappresenta una an- ticipata e forfettaria quantificazione di un danno che le parti hanno riferito al ri- tardo. Secondo la prospettazione della parte attrice, esso ammonterebbe a 139 giorni al momento del sopralluogo del CTU del 15 aprile 2021 e dovrebbe essere pari alla quota dell'1 per mille dell'importo complessivo, ovvero ad € 13.500,00.
Tuttavia, la data di decorrenza deve essere rettificata con il momento in cui è di- venuto efficace la dichiarazione di risoluzione contrattuale in quanto con essa la parte ha dichiarato di non coler più ricevere la prestazione, ovvero, stando a quanto dichiarato dalla parta attrice, 15 giorni dopo la comunicazione della diffi- da del 26 marzo 2021 ovvero l'11 aprile 2021, con la conseguenza che essi am- montano rispetto alla data prevista di consegna del 28 novembre 2020 a 72 gior-
4 ni feriali. Sul punto, parte convenuta ha dato la dimostrazione del fatto che il mancato rispetto dei termini era dipeso anche da fatti a lei non imputabili.
Il teste ha confermato che l'appaltatore “è stata costret- Testimone_1 ta ad interrompere diverse volte i lavori causa il distacco di energia elettrica pro- lungata per circa 45 giorni operata dalla società di fornitura causa morosità nel pagamento delle relative bollette da parte della committente i lavori” e che “anche per la fornitura di acqua in diverse occasioni ci sono stati problemi di approvvigio- namento per settimane intere” precisando che “è durata, io presente, per una set- timana”. Inoltre, ha riferito che “il materiale che da contratto doveva essere fornito da parte committente arrivava con settimane di ritardo o con caratteristiche diverse non idoneo all'uso; si trattava di controtelai ed infissi con dimensioni diverse ed i ritardi riguardavano la scala in marmo ed i pavimenti”. Dunque, si può ragione- volmente sostenere al ritardo di (45 + 7) 52 indicati dal teste si può aggiungere equitativamente quello per il ritardo nella forniture del materiale di ulteriori 10 giorni per un totale di giorni 62.
Da ciò deriva che solo la rimanenza di 10 giorni può essere imputata all'appaltatore che, moltiplicata per il minimo (0,3X1000) dell'importo contrattua- le di € 135.000,00 (€ 40,50) porta alla penale di € 405,00.
4.- Occorre ora comprendere, se, accanto al danno forfettario da penale, la parte possa richiedere anche quello da inadempimento, a fonte da un lato del te- sto contrattuale - che, al paragrafo “termini di consegna e clausola penale”, pre- vede anche il risarcimento dell'ulteriore danno rispetto a quello portato dalla pe- nale - e dall'altro dell'art. 1383 c.c. che invece esclude il cumulo.
Sul punto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “qualora la pena- le sia fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il … a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso ri- spetto a quello coperto dalla penale medesima” in quanto “l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il ri- sarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ri- tardo e quella per l'inadempimento, salvo, in questo caso, la necessità di tener con-
5 to, nella liquidazione di quest'ultima, dell'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un in- giusto sacrificio del debitore” (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27994).
Da ciò deriva la piena compatibilità dei due rimedi.
Ciò premesso, deve anche accogliersi la domanda di risoluzione contrat- tuale non solo perché in ogni caso vi era stato un ritardo imputabile all'appaltatore ma, soprattutto, perché i lavori non erano in ogni caso, al momen- to quantomeno del sopralluogo del consulente nell'ATP, stati completati con con- seguente integrazione di un grave inadempimento.
Venendo poi alla questione dei lavori non terminati, il CTU del procedi- mento di accertamento, ing. dopo avere visionati i computi metrici del Per_2 contratto di appalto, ha accertato che essi ammontano a € 42.987,00 (pag. 28) e, quindi, entro le somme a tale titolo richieste dalla parte attrice di € 15.987,00.
Inoltre, sempre in sede di ATP, è stato accertato che quelli eseguiti (sistema fo- gnario e coperture) erano stati realizzati in maniere non corretta indicando in €
27.200,00 l'importo per eliminare quei vizi.
Da ciò consegue ulteriormente che la somma di € 43.592,00 è dovuta a ti- tolo di risarcimento del danno.
5.- Deve ora analizzarsi la domanda riconvenzionale articolata dalla con- venuta per “Euro 44.000,00 oltre ad ogni altro aggravio di spese sostenute ed anti- Par cipate dalla I arl sia per i lavori fatti e non pagati da valutare in corso di causa sia per le spese sostenute nel corso dei lavori per le interruzioni non dipendenti cer- to dalla ditta appaltatrice … per una somma complessiva pari ad euro 51.750,00”.
Sul punto, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta e se è vero che il proprio teste ha riferito che ” per far fronte a queste inadem- Testimone_1 Par pienze di parte committente la è stata costretta a tenere fermi sul cantiere Pt_2 diversi operai”, questi ha però anche ammesso di non sapere quantificare il rela- tivo danno economico.
Da ciò deriva che la domanda non può trovare accoglimento.
6.- Conclusivamente, a fronte di una somma versata di € 106.000,00 i la- vori non effettuati ammontano ad € 15.987,00 con conseguente obbligo restituto- rio in capo alla convenuta. dovrà anche risarcire il danno per CP_1
6 l'eliminazione dei vizi delle opere per € 27.200,00, oltre a € 405,00 a titolo di pe- nale.
Le spese legali sia del procedimento di ATP che del presente giudizio devo- no fare carico definitivamente sulla convenuta e sono liquidate tenendo presente lo scaglione fino a € 52.001.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di , condanna Parte_1 CP_5
a pagare alla stessa la somma di € 43.592,00 oltre interessi e rivaluta-
[...] zione dal momento dell'introduzione del presente giudizio;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_6
- condanna a rifondere le spese sostenute da Controparte_6 Pt_1
nel procedimento di ATP che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori
[...] come per legge per compensi legali ed in € 3.360,00 per onorari oltre accessori ed
€ 326,32 per esborsi per compenso del CTU, nonché quelle del presente giudizio che si liquidano in € 7.500,00 oltre accessori come per legge ponendo quelle di
CTU a carico solidale delle parti.
Pistoia, 1 agosto 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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