Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
CA I D A M REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZ D E SEC DA"0 3 5925 92/0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto3TOMSTI-GE OME SOTTOPOSIZIONE Composta dagli Ill. Sigg.rf Magistrati: CONDIZIONE - Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G.N. 10322/00 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO 13432/00 Cron. 8288 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere Rep. 1006 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere Ud. 21/11/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato CASANOVA, difeso dall'avvocato AS BONI, STEFANIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OR AS;
- intimato e sul 2° ricorso n° 13432/00 proposto da: OR AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato 2002 EMANUELA SAVINI, difeso dall'avvocato CESARE GASBARRI 1521 -1- giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale A A I S S Z A nonchè
contro
NI TO;
intimato avverso la sentenza n. 898/99 del Tribunale di VITERBO, depositata il 28/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo TO TO e NA CA si opposero al decreto del 29 giugno 1995 con il quale il Pretore di Viterbo aveva ingiunto loro di pagare al geom. AS CO la somma di lire 15.948.602, quale corrispettivo per la redazione del progetto di un fabbricato rurale. Eccepirono l'inesigibilità del credito in quanto il pagamento degli onorari era stato contrattualmente condizionato alla vendita, entro il 31 dicembre 1996, dei lotti di terreno interessati dalla progettazione e la CA, inoltre, l'assoluta estraneità al conferimento dell'incarico professionale. Il pretore respinse l'opposizione del TO e revocò il decreto ingiuntivo nei confronti della CA. La sentenza venne appellata sia dal TO che dalla CA, dolutasi della disposta compensazione delle spese. Con sentenza 28 dicembre 1999, il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento del gravame proposto dal TO, compensò le spese di primo grado anche nel rapporto tra costui e l'opposto. Ad avviso del tribunale, per quanto ancora interessa, con la scrittura privata del 14 febbraio 1994, al geom. CO furono in realtà affidati due distinti incarichi: il primo riguardava la redazione dei progetti per la costruzione di un fabbricato rurale con annessi locali agricoli secondo le norme edilizie vigenti e obbligava il committente al pagamento dei compensi relativi "ora per allora" senza alcuna condizione sospensiva, ma con il solo naturale termine della conclusione dell'incarico con l'approvazione delle pratiche edilizie o con l'eventuale formalizzazione di compromessi di vendita del terreno cui afferiva la progettazione commissionata;
l'altro incarico riguardava la 2 redazione di rilievi topografici utili al regolamento dei confini, con annesso frazionamento dei lotti. Poiché tale ultima prestazione si sarebbe resa necessaria solo in caso di vendita dei lotti, le parti convennero che le relative competenze professionali e spese avrebbero dovuto fare carico alla parte venditrice e essere corrisposte al momento del rogito notarile di trasferimento. Solo il pagamento di tale specifica prestazione, non avente alcun nesso con l'iniziale attività professionale demandata al tecnico, venne subordinato dalle parti all'eventualità di un rogito di trasferimento, laddove nessuna disposizione del contratto, né il comportamento successivo delle parti, potevano indurre a ritenere l'incarico complessivamente condizionato a una attività negoziale del committente finalizzata alla vendita del terreno. La clausola finale del contratto in base alla quale il rapporto sarebbe rimasto valido sino al completamento delle vendite dei vari fabbricati che le parti auspicarono avvenisse entro il termine del 31.12.96, - scaduto il quale si sarebbero sciolte definitivamente senza "nulla pretendere" doveva essere interpretata in modo tale da consentire il raggiungimento di qualche effetto, e cioè riconoscendo il diritto al compenso per l'incarico svincolato dalla vendita e subordinando al compimento di atti traslativi il pagamento delle prestazioni a questi correlate. Siffatta interpretazione complessiva del contratto era l'unica secondo buona fede, valendo a individuare un assetto di interessi sul quale le parti potevano e dovevano far affidamento. TO TO ha chiesto per tre motivi la cassazione di tale sentenza. Resiste con controricorso il CO, il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale, poi illustrato con memoria. Motivi della decisione I ricorsi devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.). Quello incidentale è inammissibile in quanto notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale stabilito in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. Il ricorso incidentale risulta invero notificato dal CO il 23 giugno 2000, laddove il ricorso principale del TO è stato notificato il 12 maggio 2000. Col primo mezzo di annullamento il TO deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183, 342 c.p.c., con riferimento all'art.360, n. 3, c.p.c. e si duole che il giudice di appello abbia considerato il contratto come articolato in due separati incarichi professionali con diversa e separata disciplina laddove nessuna contestazione sussisteva tra le parti circa la sussistenza di un unico contratto e di un unico mandato tant'è che il PO aveva dedotto solo che la previsione del pagamento al momento della vendita dei lotti non costituiva una condizione meramente potestativa ma una modalità concordata tra le parti. Il motivo non può trovare adito. Va premesso che i motivi di appello formulati dal TO contro la decisione pretorile si risolsero in una critica alla interpretazione data dal primo giudice alla condizione apposta all'obbligazione assunta con la scrittura privata del 14 febbraio 1994 e alla ritenuta operatività della disposizione di cui all'art. 1359 c.c. 4 Faceva parte quindi del devolutum in appello la questione dell'interpretazione del contratto. Ciò premesso, va rilevato come per orientamento pacifico di questa Suprema Corte il vizio di ultra o extrapetizione sanzionato dall'art. 112 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri taluno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a una delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, pronunciandosi su eccezioni non proposte e non rilevabili di ufficio, ovvero, sotto il profilo della violazione della causa petendi, sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (vedi Cass. nn. 6740/1987, 532/1990, 6844/1991, 5209/1993, 1461/2000, 2908/2001, 12471/2001, 4318/2002, 10542/2002). E per causa petendi, idonea a identificare la domanda, debbono intendersi non solo e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata (delle quali il giudice deve avere cognizione indipendentemente dall'enunciazione che la parte ne faccia), quanto e soprattutto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta. E' compito precipuo del giudice, infatti, identificare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa, sicché l'enunciazione che la parte faccia di questi ultimi può valere a circoscrivere 5 la cognizione del giudice nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre quelle conseguenze giuridiche soltanto dai fatti così come esposti (cfr. Cass. n. 11157/96). Quest'ultima precisazione induce subito a negare fondamento all'assunto del ricorrente secondo cui si ebbe riguardo a causa petendi non addotta dall'attore. Questi, invero, a supporto della domanda di pagamento della prestazione professionale, addusse la scrittura privata del 14 febbraio 1994. E il tribunale ha riconosciuto fondata la pretesa proprio sulla base di questo contratto, diversamente interpretandolo rispetto al primo giudice ma mantenendosi strettamente nell'ambito del fatto costitutivo h dedotto in lite. Nella specie, quindi, risulta rispettato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi i giudici limitati a fornire l'interpretazione ritenuta esatta del rapporto intercorso tra le parti, sulla base dei fatti dedotti dall'attore ed acquisiti in corso di causa, nell'esercizio del potere-dovere loro proprio di inquadrare sub specie iuris l'azione proposta e di valutarne le conseguenze giuridiche. Ravvisando l'esistenza di due diversi incarichi pur racchiusi nella stessa lettera di conferimento del mandato e ritenendo che la clausola contenente la condizione o il termine non avesse alcun collegamento con l'incarico (redazione del progetto) espletato per essere correlata al secondo incarico eventuale (quello relativo al frazionamento), il giudice di merito ha attribuito lo stesso bene della vita invocato e ha utilizzato tutti e soltanto gli elementi di fatto prospettati a fondamento della pretesa;
egli così non ha operato alcuna alterazione degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione. In altri termini, nella specie, la causa petendi, ossia il fatto costitutivo da cui, nell'ambito del rapporto giuridico dedotto, nasceva il diritto azionato in giudizio era il contratto di prestazione di opera intellettuale;
ed essendosi la pronuncia basata su questo titolo, ovverosia su quella che può definirsi la res in iudicium deducta o la ragione prospettata a sostegno della posizione soggettiva fatta valere, non sussiste il vizio di ultrapetizione. Col secondo motivo si denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1367,1353, 2697 c.c., nonché difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Anche a condividere la interpretazione operata M dal Tribunale (la tesi del duplice incarico), il diritto al compenso per il primo incarico sarebbe stato comunque subordinato, per lo stesso giudice d'appello, all'avverarsi della condizione sospensiva costituita da uno dei due eventi contemplati dalle parti in rapporto di alternatività (approvazione delle pratiche edilizie o formalizzazione dei compromessi di vendita del terreno). In evidente contraddizione con la premessa, la pronuncia ritiene esigibile e comunque sorto il diritto al compenso pur non motivando in ordine all'avveramento dell'uno (rilascio della condizione edilizia) o dell'altro (effettuazione delle vendite) degli eventi posti quale condizione sospensiva o comunque come termine dell'adempimento. Il motivo esprime censure inammissibili. E' vero che dopo avere premesso che la lettera di conferimento dell'incarico andava interpretata nel senso che il committente si era impegnato a corrispondere al geom. CO le competenze professionali "senza alcuna condizione sospensiva, ma con il solo naturale termine della 7 . da individuarsi o nell'approvazione delle conclusione dell'incarico pratiche edilizie o alla formalizzazione di compromessi di vendita del terreno o dei terreni", il tribunale ha ritenuto esigibile e comunque sorto il diritto al compenso senza nulla dire in ordine al realizzarsi dell'uno 0 dell'altro degli eventi a suo avviso alternativamente posti dalle parti quale termine dell'adempimento. Epperò il TO, in ispreto al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indica in quale atto o scritto del processo ha contestato che i lotti realizzati come da progetto fossero stati assentiti da concessione edilizia. Deve quindi presumersi, in applicazione del predetto principio, che la relativa questione è stata dal TO inammissibilmente sollevata per la M prima volta in questa sede, e, simmetricamente, che il tribunale ha ritenuto realizzato (in quanto pacifico in causa) uno degli eventi a suo avviso alternativamente contemplati dalla parti quale termine o condizione per il pagamento dell'onorario. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione dell'art. 1367 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, nn.3 e 5, c.p.c. Il tribunale ha apoditticamente definito di dubbia interpretazione la clausola finale del contratto secondo cui il rapporto tra committente e professionista "resterà valido sino al completamento delle vendite dei vari fabbricati con annesso terreno, che entrambi si auspicano entro il 31 dicembre 1996 Alla scadenza ultima del termine stabilito le parti scioglieranno definitivamente ogni rapporto di interdipendenza, senza nulla pretendere”. Da tale premessa, il tribunale, senza spiegare la inutilizzabilità 8 dei criteri ermeneutici letterale e storico, ha ritenuto di interpretare detta clausola ai sensi dell'art. 1367 c.c., ovverosia in modo tale da consentire il raggiungimento di qualche effetto;
al riguardo, egli ha accertato il conferimento di due distinti incarichi riconoscendo il diritto al compenso per l'incarico svincolato dalla vendita dei lotti e subordinando a questa l'incarico connessovi. Il riferimento all'art. 1367 c.c. è comunque errato, dal momento che il favore verso interpretazioni che assicurino un qualche effetto postula che la scelta sia tra una disposizione negoziale valida e una nulla, non applicandosi allorché l'opzione ermeneutica si ponga, come nel caso di specie, tra un contratto incondizionato e un contratto condizionato. Anche tale motivo non può trovare accoglimento. M Com'è noto, l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto, o di una qualsiasi clausola negoziale, importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice del merito. Rientra, altresì, in tale potere-dovere l'accertamento relativo alla chiarezza del contenuto delle clausole contrattuali e, in definitiva, della necessità di procedere all'uso di strumenti interpretativi sussidiari, quale, come nella specie, la individuazione del senso in cui la clausola potrebbe avere un effetto (vedi Cass. nn. 315/1968, 2629/1968, 2947/1986). E' affidato, invece, a questa Corte il compito di verificare, anche in detta ipotesi, che non sussista un vizio di attività del giudice del merito, rilevabile solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica, incongrua, che non consenta il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. 9 D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni. Sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di- legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. Specularmente, il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al contratto. In buona sostanza, il vizio motivatorio non deve impingere l'apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa, sicché il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al contratto. In definitiva, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (vedi, tanto per citare le più recenti, Cass. nn. 1045/2000, 10 1225/2000, 1886/2000, 7242/2001, 9636/2001, 10290/2001, 5424/2002, 11259/2002, 11544/2002). Nella specie, il Tribunale ha preso in esame la su riportata clausola finale ritenendo che essa, per la obiettiva genericità e scarsa intelligibilità delle espressioni usate, rimaneva di oscura interpretazione e doveva essere interpretata, ai sensi dell'art. 1367 c.c., in modo tale da consentire il raggiungimento di qualche effetto, possibile solo col distinguere le due prestazioni richieste al professionista e, per tale via, riconoscendo il diritto al compenso per la compiuta progettazione in quanto non ancorata alla vendita e subordinando al compimento di atti traslativi il compenso per M l'eventuale frazionamento. In pratica, per il tribunale la clausola ribadiva quella presente nel corpo del contratto e interpretata nel senso che non presentasse alcun collegamento in senso condizionante con la pattuita corresponsione del compenso spettante al professionista per la redazione del progetto. Il procedimento ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, come pure il suo iter argomentativo, non prestano il fianco a lamentele avendo il giudice d'appello fatto comunque applicazione dei criteri di interpretazione, senza incorrere in alcuna incongruenza o contraddittorietà nell'individuazione e nella valutazione degli elementi utilizzati per l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti e avendo fornito una interpretazione che non è certo l'unica possibile della clausola in contestazione ma che al tempo stesso non è intrinsecamente implausibile. Ne consegue che le su esposte censure si risolvono in un semplice dissenso dal risultato interpretativo raggiunto dal Tribunale e nella pretesa di una 11 interpretazione diversa e più consona agli interessi del ricorrente, dissenso e pretesa non supportati dall'indicazione di validi argomenti atti a dimostrare la univocità e incontestabilità del risultato ermeneutico cui avrebbe condotto la interpretazione letterale della clausola e, al contempo, l'assoluta erroneità, implausibilità o illogicità di quello cui il giudice del merito è motivatamente pervenuto. Non bastano, infatti, il generico richiamo agli artt. 1362 e segg, c.c. e l'altrettanto generica denunzia di vizi motivazionali, poiché tutto ciò di cui, in buona sostanza, si duole il ricorrente è il fatto che il Tribunale, contrariamente alle sue aspettative e alle sue prospettazioni difensive, non abbia considerato chiara ed univoca la clausola finale del contratto e non sia ж giunto alla conclusione che la vendita da eseguirsi entro il 31 dicembre 1996 degli immobili progettati rappresentasse una condizione (non ancora avverata) cui era subordinato l'obbligazione a suo carico di corrispondere il compenso. Ma per i richiamati principi giurisprudenziali, siffatte doglianze valicano i limiti del sindacato della Cassazione sull'attività di interpretazione dei contratti operata dal giudice di merito. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 21 novembre Il Consigliere estensore Dott. Sergio Del Core fugo see love AIL CANCEL ER 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 MAR 2003. IL CANCELLIERE ST Francesc Cargnia 12 2001 Il Presidente Dott. Franco Pontorieri framesDentous