Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10542
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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Il par. 2 art. 6 del trattato di Maastricht del 7.2.92, che impone all'Unione il rispetto dei diritti fondamentali della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, costituisce una direttiva per le istituzioni comunitarie e non una norma comunitaria rivolta agli stati membri, onde, non potendo ritenersi che le disposizioni della suddetta Convenzione e quella del Trattato costituiscano parte integrante del diritto comunitario, non può demandarsene l'interpretazione alla Corte di giustizia della Comunità, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale a tale scopo proposta.

Il vincolo di inedificabilità contenuto in un piano territoriale paesistico, che rivela una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da intendere limitata fin dall'origine, è da considerare vincolo conformativo, non soggetto a decadenza, che incide sul valore del bene in sede di determinazione dell'indennizzo per un'eventuale espropriazione, tanto da rendere irrilevante la definizione, sempre ai fini della valutazione del bene, del regime imposto su di esso dalla disciplina urbanistica, che comunque è tenuta a uniformarsi alla pianificazione paesistica (Corte Cost. 13.7.1990, n. 327; Corte Cost. 9.5.1968, nn. 55 e 56).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 della legge 29.6.1939 n. 1497, e dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, nella parte in cui prevedono l'apposizione, anche a mezzo di piani territoriali paesistici, di vincoli di inedificabilità senza determinazione di durata o previsione di indennizzo, poiché il sistema di tutela del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio storico e artistico, giustificano l'affermazione di limitazioni all'uso della proprietà dei beni vincolati - senza limitarne, peraltro, la commerciabilità, o una redditività diversa da quella dello sfruttamento edilizio - alla luce dell'equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune delle facoltà del diritto dominicale recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali, in attuazione della funzione sociale della proprietà (Corte Cost. 29.5.1968, n. 56; 4.7.1974, n. 202); detto sistema non contrasta con l'art. 1 del prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, pur ispirato alla necessaria proporzionalità tra l'interesse pubblico perseguito e la tutela della proprietà privata, non esclude un sacrificio dello ius aedificandi" per la salvaguardia di interessi paesaggistici e ambientali.

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice d'appello operi una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti, o renda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata, e criticata dalle parti, con il limite attinente al divieto del giudice stesso di attribuire un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa e che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice (nella specie, legittimamente il giudice del gravame ha negato la prescrizione del diritto risarcitorio del danno da occupazione illegittima, non già condividendo la localizzazione del "dies a quo" della prescrizione, operata dal giudice di primo grado, ma autonomamente qualificando il fatto in termini di illecito permanente, per la mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10542
Data del deposito : 19 luglio 2002

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