Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11544 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto1 544/0 LA CORTE SU REM CASSAZIONE Efterpretegious SEZI NE TIRZA Prola nottuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5866/99 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - Cron. 25752 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Rep. 3041 Consigliere Dott. Ernesto LUPO ud 09/05/02 Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere- Dott. Antonio SEGRETO C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dat Sig 1.55 sul ricorso proposto da: per diritu 03 AGO. 2002 RI AO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A IL CANCELLIERE BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato SANTORO R PATRIZIA, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
IA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BARBERINI 67, PICOZZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 130/99 della Corte d'Appello di 2002 ROMA, Sezione II Civile, emessa il 14/12/98 e 1120 depositata il 19/01/99 (R.G. 247/95); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'avvocato Patrizia R. SANTORO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo PA RI, alienante dell'azienda commerciale "Bar delle Vigne" in favore di NI IA, per il prezzo di f. 120 milioni, adducendo che nel contratto di vendita era previsto un conguaglio di prezzo di £. 45 milioni, in caso di eventuale rinnovo della locazione da parte della locatrice dell'immobile, ove era ubicata l'azienda ed assumendo che detto rinnovo era intervenuto attraverso la stipula di un nuovo contratto tra la convenuta e la locatrice, conveniva il IA davanti al tribunale di Roma, per sentirlo condannare al pagamento del predetto conguaglio. Resisteva il convenuto. Il Tribunale, con sentenza del 5.11.1994, accoglieva la domanda. Proponeva appello il IA resisteva l'attrice. ' La Corte di appello di Roma, con sentenza 5.11.1994, accoglieva l'appello e rigettava la domanda. Riteneva la corte di merito che dall'interpretazione delle clausole contrattuali n. 3 e 4 emergeva con chiarezza che il conguaglio del prezzo era dovuto solo nel caso che alla scadenza del contratto di locazione, ceduto con l'azienda al IA, esso fosse stato rinnovato dalla locatrice, mentre era dovuto in caso che la detenzionequesto non dell'immobile fosse proseguita in via di mero fatto;
che nella fattispecie la locatrice aveva iniziato un giudizio di sfratto contro il IA, durato oltre quattro anni e che all'esito sfavorevole per il IAdello stesso, venne stipulato un nuovo contratto di locazione a condizioni piu' onerose;
che tanto non realizzava la condizione per il pagamento del conguaglio, trattandosi non di un rinnovo contrattuale alla scadenza, ma di una detenzione di mero fatto per oltre un quadriennio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attrice, che ha presentato memoria. Resiste con controricorso il convenuto. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 c.c.. Ritiene la ricorrente che, in violazione dell'art. 1353 la sentenza impugnata abbia fatto riferimento ad unC.C., istituto, la condizione risolutiva della condizione sospensiva, sconosciuta al nostro ordinamento;
che siano stati violati i canoni ermeneutici fissati dalle norme suddette, in quanto la sentenza impugnata ha tenuto conto nell'interpretazione contrattuale del tenore letterale della clausola, che limitava il conguaglio al mero "rinnovo del contratto"; che, invece, il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto dell'effettiva volontà delle parti, con la conseguenza che ogni eventuale nuovo contratto avrebbe determinato l'obbligo di pagamento del conguaglio, nonché avrebbe dovuto utilizzare i criteri ermeneutici fissati dalla legge per l'interpretazione del contratto. questa Corte che il motivo è manifestamente 2. Ritiene infondato. Anzitutto non trova corrispondenza nella sentenza impugnata l'assunto istituto della condizione risolutiva di una condizione sospensiva. Infatti la sentenza, con la locuzione si è realizzato l'evento risolutivo dell'efficacia della clausola" ha solo inteso dire che essendo cessata, al termine del contratto, la detenzione di diritto ed essendo iniziata una detenzione di mero fatto, in pendenza di giudizio di sfratto, si era realizzata definitivamente una situazione di non avveramento della condizione. E' infatti nell'essenza della 'condizione che con il trascorrere del tempo l'evento condizionante si realizzi ovvero divenga definitivamente irrealizzabile (Cass. 24.4.2974, n. 1183). L'accertamento di tanto, costituendo un accertamento fattuale rientra nei compiti del giudice di merito e nella fattispecie la sentenza impugnata ha solo ! accertato che la condizione in questione era divenuta definitivamente irrealizzabile.
3.. Quanto all'interpretazione delle clausole contrattuali va, anzitutto, rilevato che l'art. 1362 c.c., allorchè nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al letterale delle parole, non svaluta l'elemento senso letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile;
soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1363 e s. c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993, n. 3936; Cass. 29.4.1994, n. 4121; Cass. 22.4.1995,n. 4563). Nella fattispecie, quindi non sussiste la violazione delle norme relative all'interpretazione dei contratti, poiché il giudice di merito ha individuato la volontà delle parti sulla base del chiaro tenore letterale delle clausola n 3 • e 4. Esclusa quindi la violazione di criteri ermeneutici, i l'individuazione della volontà negoziale che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse sono insufficienti о inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998,n. 3142). Nella fattispecie non sussiste il lamentato vizio essendo la motivazione adottata dallamotivazionale, non corte di merito né insufficiente né contraddittoria.
4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. nonché il difetto di motivazione, poiché la sentenza impugnata non aveva motivato in merito alla mancata compensazione delle spese processuali.
5. Anche questo motivo è manifestamente infondato. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, 7 sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 22.1.1990, n. 320;Cass. 29.3.1979, n. 1808). Anche le spese di questo giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c., Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal resistente, liquidate in Euro......89.86 oltre Euro duemila per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. Il PresidenteAiate Il cons. est. Acedonio Segreto JANCEL H. DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 10эт 129,11 UPREMA S D 456T 20,66 TE Depositata In Cancelleria COBT TOT. 149,77 02 AGO, 2002 oggi, AL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1011.2002 4. Série an........ versate €.. 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77. p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia LIPPO) Il Responsabile Servizio Ati Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) E LL E D