Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 40295
CASS
Sentenza 17 ottobre 2006

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Massime1

In tema di stupefacenti, alla coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti non si applica l'art.75 d.P.R. 9 ottobre 1990, bensì l'articolo 73 dello stesso d.P.R., essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità penale, la destinazione ad uso personale della coltivazione, nonché la modesta estensione di quest'ultima. Solo l'assenza o insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata consente di escludere l'offensività della condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall'articolo 49 cod.pen.. (Nella specie, la Corte ha osservato che le modifiche introdotte con la legge 21 febbraio 2006 n. 49 non hanno inciso sulla disciplina relativa alla "coltivazione" di stupefacenti).

Commentario1

  • 1Spaccio di stupefacenti e principio attivo inferiore alla cd. soglia droganteAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 40295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40295
Data del deposito : 17 ottobre 2006

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