Sentenza 25 luglio 2017
Massime • 1
In tema di calunnia, il soggetto falsamente incolpato è legittimato a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, attesa la natura plurioffensiva del reato.
Commentari • 3
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La massima In tema di calunnia, il soggetto falsamente incolpato è legittimato a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, attesa la natura plurioffensiva del reato (Cassazione penale , sez. VI , 25/07/2017 , n. 49740). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO 1. C.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 16.9.2014; ha dedotto la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Lamenta il ricorrente di non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2017, n. 49740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49740 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2017 |
Testo completo
49740-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Domenico Carcano - Presidente - Sent. n. sez. 1544 Angelo Costanzo C.C. 25/07/2017 Massimo Ricciarelli R.G.N. 15346/2017 Fabrizio D'Arcangelo Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato nell'interesse di OL IL, nato a [...] il [...] avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 16/09/2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO 1.OL IL ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna il 16.9.2014; ha dedotto la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente di non aver ricevuto, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta, la notifica dell'avviso di presentazione della richiesta di archiviazione della notizia di reato di calunnia nell'ambito del procedimento originato da una sua denunzia - querela nei confronti di SS AN.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Dall'esame degli atti emerge che: a) OL IL in data 01/07/2011 aveva presentato denuncia querela nei confronti di SS AN in cui aveva espressamente richiesto di essere avvisato della eventuale richiesta di archiviazione della notizia di reato;
b) nella occasione, il denunciante aveva eletto domicilio presso l'avv. Marco di Martino del foro di Bologna con studio in via Farini, n. 24; c) l'avviso della richiesta di archiviazione relativa al reato di calunnia è stata notificato presso lo studio dell'avv. Salvatore Marco Di Martino in Bologna, alla via San Felice, n. 123. In tale contesto è sufficiente ribadire che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art.127, comma quinto, cod. proc. pen. del decreto di archiviazione.
2.2. Né può dubitarsi della legittimazione del ricorrente, avendo la Corte di cassazione in molteplici occasioni che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che, oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento (Sez., 6, n. 21789 del 28/04/2010, P.o. in proc. Pascarella;
Sez. 6, n. 10535 del 21/02/2007, p.o. in proc. Caprio, Rv. 235929, Sez. 6, n. 3507 del 11/11/1998, Cavallini, Rv. 212680). Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Così deciso in Roma, il 25 luglio 2017. II Presidente Domenico Carcano Il Consigliere estensore Pietro Silvestri ініш Ни DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REMA Piera Esposito