Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
La caparra cofirmataria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale), e, sebbene la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'art.1385, primo comma, cod. civ. al momento della conclusione del contratto principale, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono, tuttavia, differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA054 24 /02 m IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Caparro confirmatoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - R.G.N. 17424/99 Cron.•16320 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere 1210 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 27/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole SENTENZA per diritti € 3.10 1.5 APR 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE EA EDILE APPALTI SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA P.ZZA liquidatore RUSSO CARLO, Richiesta copia studio CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dal Sig. DNN per diritti € 310 15 APR. 2002 dall'avvocato ANTONIO SCOTTI GALLETTA, giusta delega il IL CANCELLIERE in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio FIdal Sig. contro per diritti 15 APR. 2002 MA GIUSEPPE, DI BENEDETTO BRUNO, BUONOCORE IL CANCELLIERE ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NICOLO' presso lo studio dell'avvocato CARLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PICCINNI 31, UFFICIO COPIE PENNA, difesi dall'avvocato GIUSEPPE MA, giusta Richiesta copia studio 2001 dal Sig. GE 1591 delega in atti;
per diritti €3 15 APR. 2002 -1- IL CANCELLIERE controricorrenti avverso la sentenza n. 1781/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 29/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Antonio Scotti GALLETTA, difensore l'accoglimento del del ricorrente che ha chiesto ricorso;
MA, difensore del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito 1'Avvocato SE UFFICIO COPIE resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 Richiesta copia esecutiva dal Sig. MA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per diritti WB+ 14.46 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 6.11.02 il IL CANCELLIERE il rigetto del ricorso. -2- AS EA ci RZ + 2 RG 17424/99 -1- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 22.5.91, SE RZ, RU Di TT e LB OR - premesso che avevano stipulato con la AS S.E.A. (Società Edile Appal- ti) tre distinti contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto tre appartamenti siti nel complesso im- mobiliare in Napoli, Via Cupa degli Orefici n. 2/3; che la promittente venditrice non aveva provveduto ad inizia- re i previsti lavori di ristrutturazione degli immobili nel termine perentorio ed essenziale del 15.2.90 ed aveva loro restituito solo le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, anziché il doppio delle medesime - conve- nivano in giudizio innanzi al tribunale di Napoli la AS S.E.A. per sentirla condannare al pagamento, rispettiva- mente, della somma di £ 45.000.000 in favore del Marzia- le, di £ 33.000.000 in favore del Di TT e di £ 67.500.000 in favore del OR. Costituendosi, la AS S.E.A. eccepiva la contraffa- zione in varie parti dei tre preliminari e si riservava di disconoscere le apparenti firme del proprio legale rappresentante;
precisava che le somme anticipate dai promissari acquirenti erano state depositate presso il notaio AR affinché questi, nell'ipotesi di mancata realizzazione di determinate condizioni, le restituisse senza interessi, sicché era da escludere la natura di ca- AS EA cl RZ + 2 RG 17424/99 -2- parra confirmatoria di tali acconti;
rilevava, inoltre, che gli attori avevano comunque acquistato gli immobili direttamente dai proprietari, onde chiedeva rigettarsi le avverse domande con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC. -Con sentenza 21.12.95, il tribunale di Napoli ri- levato che gli attori avevano consegnato al Notaio Marga- rita separate dichiarazioni scritte con le quali avevano rimesso le somme indicate nei preliminari di vendita a titolo di "deposito fiduciario" da restituirsi senza in- teressi nell'ipotesi di mancata realizzazione d'una pre- cisata serie di condizioni entro il termine del 15.12.90;
ritenuto che
tali dichiarazioni costituissero parti inte- granti dei contratti preliminari di vendita e che le som- me in esse indicate non fossero state versate a titolo di caparra confirmatoria bensì quali semplici acconti;
che non ricorressero i presupposti d'una responsabilità pro- cessuale degli attori rigettava sia la domanda princi- pale sia quella riconvenzionale. Avverso tale decisione il RZ, il Di TT ed il OR proponevano appello cui resisteva la AS S.E.A.. Con sentenza 29.7.98, la corte d'appello di Napoli ritenuto che dalla documentazione in atti emergesse AS EA c/ RZ + 2 RG 17424/99 -3- chiaramente la natura di caparra confirmatoria delle som- me versate dai promissari acquirenti;
che potesse consi- derarsi pacifico l'inadempimento della promittente vendi- trice alle obbligazioni assunte con il prelimiare;
che le dichiarazioni unilaterali degli appellanti costituissero un negozio fiduciario in favore del terzo, con il quale le somme in discussione erano state consegnate al notaio AR perché questi le versasse alla promittente ven- ditrice al verificarsi di determinate condizioni;
che ta- le negozio fosse del tutto autonomo e distinto rispetto ai preliminari di vendita stipulati dalle parti, onde la natura di caparra confirmatoria delle somme in essi indi- cate, non rimaneva inficiata dal solo fatto d'essere sta- te depositate nelle mani del notaio - accoglieva l'ap- pello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'appellata al pagamento delle somme di £ 45.000.000 in favore del RZ, di £ 33.000.000 in favore del Di Be- nedetto e di £ 67.500.000 in favore del OR, oltre al pagamento delle spese d'entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza la S.E.A. AS proponeva ri- corso per cassazione con tre motivi. Resistevano il RZ, il Di TT ed il Buo- nocore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE -4-A AS EA c/ RZ + 2 RG 17424/99 denunziando Con il primo motivo, la ricorrente - violazione e falsa applicazione dell'art. 1385 CC ed omessa motivazione su punti decisivi ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC - si duole che la corte territoriale non abbia con- siderato come le somme di cui ai preliminari non fossero mai state incassate condannandola al pagamento del doppio di quanto non aveva mai ricevuto;
abbia, altresì, violato il principio per cui la caparra confirmatoria ha natura reale onde il patto che la preveda è improduttivo d'ef- ✓ fetti ove non si perfezioni con la consegna della relati- va somma;
abbia omesso di motivare in ordine alle con- traddizioni esistenti tra i preliminari e le dichiarazio- ni unilaterali consegnate al notaio. Il motivo non merita accoglimento. In vero, premesso che sotto l'aspetto strutturale la caparra confirmatoria consiste in un negozio giuridico bilaterale, più precisamente in un contratto, che si per- feziona con la consegna che una parte fà all'altra di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da diverso negozio ad essa collegato (cd. con- tratto principale), va osservato come, sebbene la dazione della cosa, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'art. 1385/I CC al "momento della con- clusione del contratto" (principale), nulla osti, tutta- AS EA cl RZ + 2 RG 17424/99 -5-A via, al ritenere che le parti, nell'ambito della loro au- tonomia contrattuale, possano differirne la traditio in tutto od in parte ad un momento successivo, purché ante- riore alla scadenza delle obbligazioni che ne sono deri- vate (Cass. 23.5.95 n. 5644, 31.5.1988 n. 3704). Pertanto, se è vero che l'ipotesi prevista come or- dinaria dalla norma è quella della dazione della caparra a mani del destinatario al momento della conclusione del contratto, ciò non esclude la possibilità d'effettuarne la traditio secondo modalità e tempi diversi, purché com- patibili con il conseguimento degli scopi previsti dal- l'art. 1385 CC, onde consentire il particolare e migliore regolamento degli interessi voluto delle parti stesse e, quindi, essere concretamente effettuata anche con dazioni ripartite oppure, come nella specie, con dazione a mani d'un terzo, mandatario d'entrambe le parti con incarico di procedere alla traditio previo accertamento del veri- ficarsi di determinate condizioni, senza che tale modali- tà pattizia dell'acquisizione della somma al patrimonio del destinatario minimamente influisca, una volta effet- tuato il versamento da parte del soggetto ad esso tenuto ed uscita quindi la somma dal patrimonio dello stesso, sulla natura giuridica e, quindi, sull'efficacia di essa. Le funzioni di anticipazione della prestazione do- vuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio, pur ac- 冰 AS EA c/ RZ + 2 RG 17424/99 -6- comunate nel medesimo istituto, sono, infatti, tra loro distinte, ond'è che la seconda che si realizza, in caso d'inadempimento, secondo la previsione dell'art. 1385/II сс non viene meno, una volta che la somma dovuta sia stata concretamente messa a disposizione del destinatario da parte del soggetto tenuto alla prestazione uscendo dal patrimonio di quest'ultimo, per il sol fatto che la prima non si realizzi contestualmente, ove, come nella specie, la materiale immissione nella disponibilità della somma stessa da parte del destinatario sia pattiziamente e legittimamente, per quanto sopra evidenziato regolata - con tempi e/o modalità diverse rispetto alla prestazione della controparte. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1363 CC ed omessa motivazione su punto decisivo ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC - si duole che la corte territo- riale non abbia rilevato il collegamento esistente tra i preliminari e le dichiarazioni unilaterali delle
contro
- parti;
abbia omesso d'approfondire adeguatamente alcuni punti decisivi concernenti l'identità delle somme di cui ai suddetti negozi, la previsione pattizia dei prelimina- ri secondo la quale i contratti definitivi sarebbero sta- ti stipulati presso lo studio del medesimo notaio Marga- rita, l'impossibilità di giustificare le contraddizioni AS EA c/ RZ + 2 RG 17424/99 -7- emergenti dai patti conclusi nei primi e nei secondi ne- gozi;
abbia omesso d'indagare sulla comune intenzione delle parti e sull'interpretazione complessiva delle clausole. Il motivo non merita accoglimento. Anzi tutto, la questione dell'interpretazione della volontà delle parti, trattata dalla ricorrente in calce al motivo, deve avere, invece, priorità logica di tratta- zione. I tre omologhi contratti preliminari, in vero, CO- stituivano la primaria fonte di convincimento cui il giu- dice doveva ricorrere al fine d'indagare la comune volon- tà delle parti ed, in primis, ne dovevano, come ne sono stati, essere accertati il senso letterale e logico non- ché l'esaustività della formulazione ai fini dell'accer- tamento della comune volontà delle parti sul punto. Le regole legali d'ermeneutica contrattuale sono, infatti, dettate nel libro IV, titolo II, capo IV, CC (artt. 1362 1371) secondo un rigoroso ordine di priori- tà nell'utilizzazione, per il quale i criteri ermeneutici soggettivi, previsti nelle norme cosiddette strettamente interpretative degli artt. dal 1362 al 1365 CC, debbono trovare preliminare applicazione rispetto ai criteri er- meneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette in- terpretative integrative degli artt. dal 1366 al 1371 CC, AS EA c/ RZ + 2 RG 17424/99 -8- e ne escludono la concreta operatività quando la loro ap- plicazione renda palese la comune volontà dei contraenti (Cass. 12.4.00 n. 4671, 11.8.99 n. 8584, 28.4.99 n. 4241, 26.6.96 n. 5893). Ad ulteriore specificazione del posto principio ge- nerale d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneuti- che, il legislatore ha, quindi, attribuito, nell'ambito al della stessa prima categoria, assorbente rilevanza criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 CC eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 CC per il caso di concorrenza d'una pluralità determinazione del pattuito di clausole nella - onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ra- gioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fat- to ricorso al criterio sussidiario del secondo comma del- l'art. 1362 CC, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione 6482, (Cass.
4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 11.8.99 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, AS EA cl RZ + 2 RG 17424/99 A altresì, come detto comportamento, ove trattisi d'inter- pretare contratti soggetti alla forma scritta ad substan- tiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell'atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474). Nella specie, il senso letterale e logico della frase con la quale, nel contratto in esame, le parti ave- vano inteso qualificare il versamento delle somme de qui- bus da parte dei promissari acquirenti non consentiva dubbio alcuno, come correttamente ritenuto dal giudice comune volontà delle parti stesse del merito, circa la d'attribuire ad esso natura di caparra confirmatoria;
ond'è che la determinazione, in separati atti tra l'altro posti in essere dall'una delle parti non con l'altra ma con soggetto diverso, di particolari modalità di consegna della somma non poteva in alcun modo influire sull'in- terpretazione della volontà delle parti quale inequivoca- bilmente risultante dal contratto. Né, d'altronde, parte ricorrente formula al riguar- do censure che possano essere considerate ammissibili in questa sede. In materia d'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà AS EA cl RZ + 2 RG 17424/99 -10-A storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento in fatto, istitu- zionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 SS. CC;
pertanto, onde far valere una violazione sotto tal profilo, il ricorrente per cassazione non può limi- tarsi a fare astrattamente richiamo alle regole legali d'interpretazione mediante la semplice indicazione delle norme asseritamente violate, ma è tenuto a precisare qua- li canoni siano rimasti in concreto inosservati ed a spe- cificare in qual modo e con quali considerazioni il giu- dice del merito siasi da essi discostato, mentre non può essere considerata idonea la mera critica del convinci- mento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante contrapposizione d'una difforme interpretazionela a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impu- gnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano sempli- cemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Nella specie la ricorrente, facendo apodittico ri- ferimento agli artt. 1362 e 1363 CC, alla comune volontà delle parti ed all'interpretazione delle clausole nel lo- ro complesso, con genericità già di per se stessa signi- ficativa dell'inidoneità del motivo, non sviluppa alcuna AS EA cl RZ + 2 RG 17424/99 -11- argomentazione in diritto, intesa nel senso sopra preci- sato, per contestare, con specifico riferimento a princi- pi d'ermeneutica contrattuale determinati, il convinci- mento espresso dal giudice del merito in corretta ap- - plicazione del prioritario criterio posto dal primo comma dell'art. 1362 CC, secondo la surrichiamata lettura data- ne dalla giurisprudenza di legittimità, atteso l'inequi- voco tenore letterale della clausola in ordine alla na- - tura di caparra confirmatoria assegnata dalle parti alle somme in discussione. Per converso, la ricorrente si limita a svolgere, nella prima parte del motivo, considerazioni sulle assun- te intenzioni delle parti in relazione ad elementi di giudizio in fatto una cui conforme valutazione da parte del giudice avrebbe condotto ad una soluzione della con- troversia rispondente alle sue attese, il che non rappre- senta affatto, come già evidenziato, un'ammissibile cen- sura ex art. 360 n. 3 CPC in relazione a pretese viola- zioni delle regole legali d'ermeneutica contrattuale. Una volta escluso, dunque, che l'interpretazione data alla clausola de qua dalla corte territoriale sulla base dei documenti nei quali la clausola stessa è inseri- ta sia suscettibile di censure fondate e, comunque, abbia formato oggetto di censure ammissibili, rimane del tutto irrilevante qualsiasi ulteriore argomentazione che, a AS EA c/ RZ + 2 RG 17424/99 -12- contrario, patte ricorrente pretenda di desumere da fonti diverse, ostandovi, come sopra evidenziato, la precisa scelta del legislatore nel porre il principio generale d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche. denunziando Con il terzo motivo, la ricorrente dell'art. 1385 CC con riferimento applicazione falsa omesso esame di punti decisivi ex all'art. 1455 CC ed si duole che la corte territo- art. 360 nn. 3 e 5 CPC riale abbia erroneamente ritenuto pacifico l'inadempimen- to imputatole omettendo, comunque, qualsiasi indagine sulla colpa e sulla gravità di esso. Il motivo non merita accoglimento. e della gravità Le questioni dell'imputabilità dell'inadempimento, in vero, non hanno formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risul- ta dall'esame delle conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, dell'esposizione del fatto e della motiva- è zione della sentenza impugnata, contro la quale non stata formulata specifica censura per omesso esame delle stesse. E' ben vero che trattasi di questioni di diritto che potrebbero, anch'esse, essere invocate а sostegno dell'eccezione con la quale è stata contestata l'ex ad- verso dedotto inadempimento, tuttavia, poiché introducono temi di dibattito completamente nuovi, implicando accer- AS EA c/ RZ + 2 RG 17424/99 -13- tamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto e che non hanno forma- to oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stan- ti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non pos- sono essere prese in considerazione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- AS EA c/ RZ + 2 RG 17424/99 -14- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. B. Q. M. LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 5300.000, pari ad Euro 2.737,22 delle quali £ 5.000.000, pari ad Euro 2.582/28, per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 27.11.2001. I1 Presidente Il Con est. Жений IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 1097 129,11 41,32 456T TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE 200 2 Registrato in data Serie 200 Di 43962 versale €170 (euro CENTO SEMANTA/43 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI IC! Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCISER