Sentenza 26 marzo 2002
Massime • 1
Il giudice di merito può interpretare il titolo negoziale su cui si fonda la controversia applicando una norma di legge diversa da quella invocata dall'istante, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della lite, purché lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi", senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva qualificato come comodato senza determinazione di tempo un contratto interpretato dal giudice di primo grado quale comodato sottoposto, quanto al diritto al rilascio, a condizione sospensiva).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17284/99 R.G. proposto da
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI UNITÀ CINOFILE E DI SOCCORSO, in persona del Presidente e legale rappresentante Enzo Ugolotti, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 180, presso lo studio dell'Avv. Francesco Braschi, difesa dall'Avv. Mario Pagliari in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
AUTONOVA S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico Marco Caraffini, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n. 294, presso lo studio dell'Avv. Angelo Vallefuoco che, con l'Avv. Lino Vignali, la difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI LANGHIRANO,
- intimato -
per la cassazione della sentenza 4-17 marzo 1999 n. 258/99 del Tribunale di Parma.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 27 novembre 2001, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per la controricorrente, l'Avv. Angelo Vallefuoco che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.10.1993 il Pretore di Parma, pronunciandosi in una causa instaurata dalla S.r.l. ON per ottenere la condanna della S.O.S. Associazione Volontari Unità Cinofile e di Soccorso di Langhirano all'immediato rilascio di un terreno di sua proprietà datole in comodato il 3.10.1987 dalla precedente proprietaria Lucia Stocchi - causa alla quale aveva partecipato, chiamato in giudizio dall'Associazione convenuta, anche il Comune di Langhirano che era intervenuto in sede di stipulazione del contratto di comodato-, dichiarò risolto il suddetto contratto inter partes e fissò al 31.3.1994 la data per il rilascio del terreno.
Proposti gravami, dalla S.O.S. in via principale e dalla ON S.r.l. in via incidentale (per le spese), il Tribunale di Parma, con la sentenza precisata in epigrafe, nella contumacia del Comune di Langhirano, ha confermato, ma con diversa motivazione, la decisione di primo grado, compensando per un terzo le spese tra le parti costituite e ponendo i restanti due terzi a carico della S.O.S.. Quest'ultima aveva censurato l'interpretazione del contratto, sostenendo che, in base ad una clausola dello stesso, il rilascio dell'immobile non poteva essere richiesto fino a quando la comodataria non avesse ottenuto la disponibilità di altro terreno da destinare a sua sede definitiva, come promesso dal Comune di Langhirano, ma il Tribunale parmense ha escluso in radice che il diritto al rilascio fosse subordinato, come ritenuto dal primo giudice, a condizione sospensiva rappresentata dalla "dimostrazione di essersi, prima di richiedere l'area, dati da fare, attraverso un'opera di ricerca o quanto meno di suggerimenti al Comune ... per il reperimento in via definitiva di un'area alternativa", osservando che il contratto, di durata indeterminata, prevedeva espressamente che il terreno dovesse essere rilasciato a semplice richiesta della proprietaria concedente, da inviarsi con due mesi di anticipo mediante lettera raccomandata, e che tale previsione non era in alcun modo collegata al contestuale semplice impegno assunto dall'Amministrazione comunale, d'intesa con la proprietaria, di individuare altra area in cui trasferire i servizi dell'Associazione, sicché il mancato rispetto o l'insuccesso di detto impegno non condizionavano affatto il diritto al rilascio.
Ha aggiunto il Tribunale che era inammissibile, ex ari. 345 cod. proc. civ., la domanda, avanzata dalla S.O.S. in sede di precisazione delle conclusioni in appello, tendente ad ottenere la dichiarazione di difetto di legittimazione della ON S.r.l. "per la nullità assoluta ed integrale del contratto di compravendita dell'immobile de quo (terreno e costruzione)...", trattandosi all'evidenza ed incontestatamente di domanda del tutto nuova e diversa rispetto a quella avanzata in primo grado e con l'atto di appello Ricorre per cassazione la S.O.S. sulla base di tre motivi, poi illustrati con ampia memoria.
La ON S.r.l., nel resistere con controricorso, eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di una valida procura speciale, poiché quella definita tale in calce all'atto non conferisce, in realtà, alcun mandato all'Avv. Mario Pagliari ma lo facoltizza soltanto "ad ogni altra eventuale elezione di domicilio".
Il Comune di Langhirano non svolge attività difensive in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminata e disattesa la suddetta eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura in calce allo stesso.
Tale procura, a firma del Presidente della S.O.S., è così testualmente formulata: "Nella mia qualità ... delego a rappresentanti e difendermi nel presente ricorso con ogni facoltà di legge, segnatamente quella di firmare il ricorso, di depositarlo, di presentare scritti difensivi, di partecipare all'udienza di discussione e compiere ogni altro atto di legge e del caso per la trattazione e fino alla decisione del ricorso. Eleggo domicilio in Roma, Viale Parioli 180 presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesco Braschi facoltizzando l'Avv. Mano Pagliari ad ogni altra eventuale elezione di domicilio".
Ora, se è vero che nella prima parte di essa manca l'indicazione dell'avvocato al quale si intende conferire il mandato difensivo, è altrettanto vero che si tratta di un omissione meramente materiale dovuta ad un lapsus calami e che la lacuna è agevolmente colmabile con quanto risulta dal periodo immediatamente successivo, dove il legale rappresentante dell'Associazione ricorrente, nell'eleggere domicilio in Roma presso l'Avv. Braschi, conferisce all'Avv. Mario Pagliari la facoltà di effettuare "ogni altra eventuale elezione di domicilio", il che rende evidente che solo quest'ultimo, sottoscrittore del ricorso, e nessun altro poteva essere il destinatario di quel mandato.
Si può passare, dunque, all'esame dei motivi con il primo dei quali - denunziandosi violazione dell'art. 2907 e segg. e 1418 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 99 e segg. cod. proc. civ. e legge 47/85
e segnatamente degli artt. 7, 11 e 17, con riferimento all'art. 60 n. 3 e 5 cod. proc. civ. - si lamenta che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile in quanto nuova, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla S.r.l. ON, basata sulla nullità assoluta, per contrarietà a norme imperative, del contratto di compravendita 1.10.1990 Stocchi-ON, con conseguente mancanza in quest'ultima della qualità di proprietaria della area concessa in comodato, sebbene si trattasse di due questioni, una pregiudiziale di rito e l'altra preliminare di merito, che andavano trattate prima di ogni altra domanda od eccezione e che erano rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La censura non ha pregio.
Correttamente, infatti, il Tribunale parmense ha evidenziato, al fini della ritenuta inammissibilità della questione, che essa non era stata mai prospettata ne' in primo grado, ne' con l'atto di gravame della soccombente S.O.S. contro la sentenza del Pretore, sicché la sua proposizione per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in appello si atteggiava come un motivo del tutto nuovo, in palese contrasto con il principio (valido anche prima della modifica dell'art. 345 cod. proc. civ.) secondo il quale il thema decidendum del giudizio di secondo grado, stante la regola della specificità dei motivi, è delimitato strettamente dagli stessi e l'appellante, quindi, - a differenza dell'appellato che non sia a sua volta appellante incidentale - deve prospettare tutte le censure, comprese quelle che attengono a mere eccezioni, con l'atto di appello, senza nulla poter aggiungere in prosieguo che non sia di mera illustrazione delle censure già proposte, giacché tale atto consuma definitivamente il diritto d'impugnazione fissando i limiti della devoluzione della controversia al giudice del gravame (v., ex plurimis, sent. 6903/94, 10958/95, 2443/99, 10493/99, 12669/99). Nè è a parlarsi di rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla legitimatio ad causam dal lato attivo, poiché, come è ius receptum, una questione del genere, attinente al contraddittorio (art. 81 cod. proc. civ.), si può porre soltanto quando dalle stesse prospettazioni ed allegazioni di chi agisce in giudizio emerga che egli intende far valere un diritto altrui in nome proprio, cioè che si tratta di soggetto diverso da quello che, secondo la legge regolante il rapporto dedotto in giudizio, è il vero destinatario degli effetti della pronuncia richiesta, e non quando egli, sia pure infondatamente, affermi e rivendichi tale posizione, nel qual caso la sussistenza o l'insussistenza di essa, costituisce semplice questione di merito attinente alla titolarità del rapporto controverso e, come tale, soggetta alle normali regole processuali ispirate al principio della disponibilità delle parti (v., ex aliis, sent. 11190/95, 10843/97, 6894/99, 2049/2000). Ciò senza dire che nel caso di specie la pretesa questione di legittimazione attiva era mediata da quella, neppure essa rilevabile d'ufficio, di nullità, per contrarietà a norme imperative, non del contratto di comodato sul quale era fondata la domanda di restituzione dell'immobile proposta dalla società ON, bensì del pregresso contratto con cui questa aveva acquistato l'immobile stesso dalla comodante.
Con il secondo motivo - denunziandosi violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice -
si sostiene che, poiché la s.r.l. ON aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, che aveva basato la condanna al rilascio del terreno sulla clausola contrattuale e sull'art. 1809 cod. civ., non poteva il Tribunale basare, invece, detta condanna sull'art. 1810 cod. civ. che riguarda il comodato senza determinazione di durata.
Si lamenta, inoltre, la ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Pretore con l'affermare, al di fuori di qualsiasi richiesta di parte, che si era verificata l'assegnazione alla S.O.S. di altro terreno idoneo da parte del Comune e che le "more del giudizio" erano state sufficientemente lunghe, tali, cioè, da giustificare il breve termine concesso per il rilascio.
Neppure queste censure possono trovare accoglimento. Quanto alla sentenza di secondo grado è evidente, infatti, che essa, pur discostandosi dalla motivazione contenuta nella confermata pronuncia pretorile, non ha affatto attribuito alla s.r.l. ON un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, ne' ha fondato la propria decisione su circostanze di fatto difformi da quelle poste a base della pretesa di detta società - avente ad oggetto il rilascio del fondo per il venir meno del titolo (comodato) che ne giustificava la fruizione da parte della S.O.S. -, ma ha solo interpretato diversamente tale titolo negoziale, ritenendo che la clausola di esso con cui l'Amministrazione comunale di Langhirano si impegnava ad individuare, d'intesa con la concedente, un'altra area in cui trasferire in via definitiva le attività gestite dall'Associazione comodataria, non avesse alcun collegamento con l'esplicita pattuizione, a favore della concedente stessa, del diritto di ottenere il rilascio del fondo a sua semplice richiesta mediante lettera raccomandata da spedirsi con due mesi di anticipo, il che, conformemente a quanto affermato tante volte da questa Suprema Corte in casi simili (v. sent. 3100/97, 4660/98, 9597/98, 3613/99), non comporta il benché minimo mutamento del petitum o della causa petendi ma solo un diverso e più corretto inquadramento giuridico della fattispecie rispetto a quello operato dal Pretore che aveva ritenuto trattarsi di condizione sospensiva, sia pure avveratasi con il semplice essersi "dati da fare" per il reperimento di un'area alternativa.
È appena il caso di dire, poi, che gli asseriti vizi di ultrapetizione della sentenza di primo grado, ammesso che fossero stati specificamente denunziati con l'atto di appello (nulla dicendosi al riguardo nel ricorso, come imponeva il principio di autosufficienza dello stesso), sono chiaramente superati dalle diverse ragioni di diritto che il Tribunale ha posto a base della sua decisione una volta esclusa in radice l'esistenza di una condizione cui fosse sospensivamente subordinato il diritto della società attrice di chiedere in qualsiasi momento il rilascio del fondo. Con il terzo motivo - denunziandosi violazione delle norme sull'interpretazione del contratto (art. 1362 e segg. cod. civ.) e motivazione illogica, contraddittoria ed errata, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si contesta l'interpretazione del contratto fatta dal giudice d'appello, sostenendosi che, se era vero che tale contratto definiva il comodato. a tempo indeterminato e prevedeva il rilascio a semplice richiesta del comodante, non era men vero che la scrittura andava integrata con le norme di cui agli artt. 1803-1812 cod. civ. e, quindi, anche con l'art. 1809, e che l'espressione "impegnandosi d'intesa..." era troppo chiara ed univoca per essere interpretata diversamente da quello che era il suo senso letterale implicante un obbligo perfetto del Comune di Langhirano verso la S.O.S.. Anche questo motivo manca di fondamento.
Il Tribunale, invero, dopo aver preso atto del chiaro ed inequivocabile tenore lessicale (riconosciuto dalla stessa ricorrente) della clausola che definiva il comodato di durata indeterminata e prevedeva, coerentemente a tale qualificazione, la facoltà della concedente di chiedere in qualsiasi momento il rilascio del terreno con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della data in cui voleva che tale rilascio avvenisse, ha preso attentamente in esame l'altra clausola con cui il Comune di Langhirano, "intervenuto" alla stipulazione, si "impegnava" ad "individuare", d'intesa con la concedente, altra area in cui trasferire i servizi dell'Associazione comodataria, ritenendo che essa, per la genericità delle espressioni usate e, soprattutto, per la mancanza di una qualsiasi previsione di quelle che sarebbero dovute essere le conseguenze dell'inadempimento o dell'insuccesso del suddetto "impegno", non presentasse alcun collegamento, in senso condizionante, con la pattuita facoltà della concedente di chiedere in ogni momento la restituzione del terreno e tanto meno valesse a trasformare in comodato a termine (art. 1809 cod. civ.) quello che era stato espressamente qualificato come comodato senza determinazione di durata (art. 18 10 cod. civ.). Il processo ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, come pure il suo iter argomentativo, dunque, non prestano il fianco a lamentele di sorta, avendo il giudice d'appello fatto puntuale e corretta applicazione dei criteri di interpretazione, sia, letterali, sia logico-sistematici, dettati dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza incorrere in alcuna incongruenza o contraddittorietà nell'individuazione e nella valutazione degli elementi utilizzati per l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti, sicché le su esposte censure, si risolvono in un semplice dissenso dal risultato interpretativo raggiunto dal Tribunale e nella pretesa di una interpretazione diversa è più consona agli interessi della ricorrente, dissenso e pretesa non supportate ne' dalla specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati, ne' dall'indicazione del punto e del modo in cui il giudice si sarebbe discostato da essi, ne' dalla individuazione dei punti nel quali la motivazione si assume essere inficiata da illogicità o contraddittorietà.
Non bastano, infatti, il generico richiamo agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e l'altrettanto generica denunzia di vizi motivazionali,
poiché tutto ciò di cui, in buona sostanza, si duole la ricorrente, con argomenti, per altro, non sempre intelligibili, è il fatto che il Tribunale, contrariamente alle sue aspettative e alle sue prospettazioni difensive, non abbia considerato chiara ed univoca, nel senso dell'assunzione di un "obbligo perfetto", l'espressione "impegnandosi d'intesa con la proprietà ad individuare un'area in cui trasferire in via definitiva i servizi" e non sia giunto alla conclusione che l'adempimento di tale obbligo rappresentasse una condizione (non ancora avverata) cui era subordinato l'esercizio della prevista facoltà della concedente di chiedere in qualsiasi momento la restituzione del terreno, così da vanificare tale clausola e da trasformare praticamente in comodato con fissazione di termine (coincidente con la data, oltre tutto aleatoria ed incerta, di messa a disposizione di altra area) quello che si era esplicitamente convenuto tra le parti essere un comodato senza determinazione di durata.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, a favore della sola s.r.l. ON, non avendo il Comune di Langhirano svolto attività difensive in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla resistente S.O.S. Associazione Volontari Unità Cinofile di Soccorso le spese del giudizio di legittimità che liquida in L.
2.226.100 pari ad Euro 1149,68 ivi comprese L. 2.000.000 (due milioni), pari ad Euro 1032,91 (milletrentadue e novantuno centesimi) per onorario. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2002