Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4318
CASS
Sentenza 26 marzo 2002

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Il giudice di merito può interpretare il titolo negoziale su cui si fonda la controversia applicando una norma di legge diversa da quella invocata dall'istante, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della lite, purché lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi", senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva qualificato come comodato senza determinazione di tempo un contratto interpretato dal giudice di primo grado quale comodato sottoposto, quanto al diritto al rilascio, a condizione sospensiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4318
    Data del deposito : 26 marzo 2002

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