Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/07/2022, n. 21427
CASS
Ordinanza 6 luglio 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1358 c.c., il momento dell'inadempimento – utile ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza – va individuato in quello (ultimo) in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della "condicio facti" (nella specie, l'ottenimento del mutuo agevolato, da parte del promissario acquirente, da perfezionarsi entro sette mesi dalla sottoscrizione del preliminare di vendita) e non già nel successivo momento della proposizione, ad opera della parte in mala fede, della domanda giudiziale di risoluzione del contratto (già inefficace per mancato avveramento della condizione).

Commentari2

  • 1Violazione del dovere di buona fede in pendenza di condizione sospensiva (a margine di un preliminare di compravendita immobiliare)Accesso limitato
    Emiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 14 giugno 2023

  • 2Il risarcimento del danno conseguente al mancato avveramento della condizione sospensiva imputabile a una delle partiAccesso limitato
    Marco Narcotini · https://rivistapactum.it/ · 17 aprile 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/07/2022, n. 21427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21427
Data del deposito : 6 luglio 2022

Testo completo