Ordinanza cautelare 24 agosto 2023
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 22593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22593 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11429/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11429 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Nasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 23 maggio 2023, prot. n. -OMISSIS- del 30 maggio 2023, comunicato il 31 maggio 2023, di esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri - anno 2022, indetto con determinazione n. 343625 del 28/11/2022, nonché di altro atto connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. PP NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La parte ricorrente ha agito per l’annullamento del provvedimento del 23 maggio 2023 con il quale è stato escluso dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri - anno 2022, indetto con determinazione n. 343625 del 28 novembre 2022, del Comando Generale della Guardia di Finanza.
A fondamento del gravame ha articolato un unico motivo di ricorso (“ ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 14, COMMA 3 ”).
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in conseguenza della mancata impugnazione della graduatoria di merito del concorso in questione - pubblicata in data 14 luglio 2023 sul sito internet www.gdf.gov.it - atteso che, secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione non può incidere sulla sopravvenuta graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile.
Peraltro, il gravame risulta, nel merito, infondato, per le ragioni indicate nell’ordinanza cautelare (n. -OMISSIS-) ove si consideri che:
- il ricorrente, sottoposto in data 7 marzo 2023 agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica, è stato ammesso con riserva al prosieguo della procedura subordinatamente alla circostanza che entro il 10 maggio 2023 avesse fatto pervenire, a pena di esclusione dal concorso, in originale quella parte di documentazione medica avente data non anteriore a sessanta giorni da quello di convocazione e rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale prescritta nel bando (art. 14, comma 1, lett. a) e b)) e non prodotta al momento dell’accertamento, segnatamente: i) un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); ii) un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- il ricorrente è stato escluso in quanto la suddetta documentazione in formato cartaceo è pervenuta all’Amministrazione oltre il termine di stabilito nell’atto di ammissione con riserva, vale a dire il 16 e il 17 maggio 2023;
- l’art. 14, comma 3, lett. a), del bando, prevede che “ Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1…lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento ”;
- il bando quindi individuava ex ante , quale causa di esclusione, tra le altre, la consegna oltre il termine stabilito della documentazione medica di che trattasi, a seguito di ammissione con riserva per mancata sua produzione in sede di accertamento medico;
- la formulazione di tale norma e la prescrizione contenuta nell’atto di ammissione con riserva erano pertanto chiare nel senso della necessità che la documentazione pervenisse all’Amministrazione entro il termine prefissato, non essendo sufficiente che la stessa fosse spedita entro il suddetto termine (diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR EL, Presidente
PP Grauso, Referendario
PP NC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP NC | FR EL |
IL SEGRETARIO