TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4522/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Cardona n. 9, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente di
percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa ed allegati al presente atto (contratti
aa.ss. 2019/2020; 2020/21; 2021/22; 2022/23), la linea di credito pari ad € 500 annuali di cui alla
Carta Elettronica del docente, ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, ovvero alla maggiore o minore
somma da accertarsi in corso di causa;
- Per l'effetto condannare il Controparte_1
in p.M.p.t., ad accreditare al ricorrente, il beneficio economico corrispondente alla linea di
[...]
credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa, (aa.ss. 2019/2020;
2020/21; 2021/22; 2022/23), ovvero per i periodi ritenuti idonei, in misura pari alla somma di € 500
annuali. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica per gli
aa.ss. 2019/2020,2020/2021; - Si aderisce alla domanda di carta elettronica per gli aa.ss. 2021/2022,
2022/2023 con compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016
prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui l'art. 64 CCNL scuola 2018, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola
4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n.
29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e contestando la domanda per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 sul rilievo per cui la ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e non aveva avuto incarico fino al 30 giugno. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda deve considerarsi limitata agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, come da espressa indicazione delle conclusioni rassegnate.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio (in merito, con ordinanza dell'11.5.2024 sono stati chiesti, senza esito, chiarimenti sulla condotta processuale del resistente). CP_1
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
3 Ciò posto, per gli anni scolatici 2021/2022 e 2022/2023 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. CP_1
Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di
ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche,
perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo,
spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è
attualmente in servizio (sicché, si aggiunge, la documentazione irritualmente depositata da parte ricorrente con le note scritte depositate il 3.11.2025 è irrilevante).
In relazione agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico (in merito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 268 del
3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
4 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice
nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500
annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua
dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata
dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata,
a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il
solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno
scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa da gennaio 2020 a giugno 2020 e da ottobre 2020 a giugno 2021, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con riconoscimento anche di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che tali accessori costituiscono parte inscindibile del credito di lavoro e vanno riconosciuti d'ufficio, a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. SS. UU. 16036/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2019/2020,
5 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 5.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4522/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Cardona n. 9, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente di
percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa ed allegati al presente atto (contratti
aa.ss. 2019/2020; 2020/21; 2021/22; 2022/23), la linea di credito pari ad € 500 annuali di cui alla
Carta Elettronica del docente, ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, ovvero alla maggiore o minore
somma da accertarsi in corso di causa;
- Per l'effetto condannare il Controparte_1
in p.M.p.t., ad accreditare al ricorrente, il beneficio economico corrispondente alla linea di
[...]
credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa, (aa.ss. 2019/2020;
2020/21; 2021/22; 2022/23), ovvero per i periodi ritenuti idonei, in misura pari alla somma di € 500
annuali. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica per gli
aa.ss. 2019/2020,2020/2021; - Si aderisce alla domanda di carta elettronica per gli aa.ss. 2021/2022,
2022/2023 con compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016
prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui l'art. 64 CCNL scuola 2018, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola
4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n.
29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e contestando la domanda per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 sul rilievo per cui la ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e non aveva avuto incarico fino al 30 giugno. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda deve considerarsi limitata agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, come da espressa indicazione delle conclusioni rassegnate.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio (in merito, con ordinanza dell'11.5.2024 sono stati chiesti, senza esito, chiarimenti sulla condotta processuale del resistente). CP_1
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
3 Ciò posto, per gli anni scolatici 2021/2022 e 2022/2023 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. CP_1
Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di
ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche,
perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo,
spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è
attualmente in servizio (sicché, si aggiunge, la documentazione irritualmente depositata da parte ricorrente con le note scritte depositate il 3.11.2025 è irrilevante).
In relazione agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico (in merito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 268 del
3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
4 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice
nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500
annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua
dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata
dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata,
a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il
solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno
scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa da gennaio 2020 a giugno 2020 e da ottobre 2020 a giugno 2021, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con riconoscimento anche di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che tali accessori costituiscono parte inscindibile del credito di lavoro e vanno riconosciuti d'ufficio, a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. SS. UU. 16036/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2019/2020,
5 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 5.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6