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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 488/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22014685 TASSE AUTO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il
20/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del bollo auto per l'autovettura targa_1 per l'anno 2022 . Il ricorrente lamentava che la richiesta di pagamento non appariva fondata alla luce del fatto che l'autovettura indicata nell'avviso di accertamento era stata rottamata e radiata dal PRA come poteva evincersi dalla relativa certificazione. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate allegando di avere provveduto all'annullamento dell'accertamento in autotutela e concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Ed infatti nel processo tributario ai sensi dell'art. 22 Dlgs 546/1992 “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.”
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.
Il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo all'Agenzia delle Entrate in data 27 luglio 2025 e ha iscritto a ruolo la causa in data 22 ottobre 2025 e quindi ben oltre i trenta giorni previsti dal citato art. 22 e anche nel rispetto della sospensione del termine feriale, il termine per l'iscrizione a ruolo della causa andava a scadere, infatti, il 26 settembre 2025.
Il provvedimento di inammissibilità preclude il giudizio sulla eventuale soccombenza virtuale in ordine alle spese che vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Sassari 17.2.2026
I l Giudice Monocratico
G.AN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 488/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22014685 TASSE AUTO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il
20/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del bollo auto per l'autovettura targa_1 per l'anno 2022 . Il ricorrente lamentava che la richiesta di pagamento non appariva fondata alla luce del fatto che l'autovettura indicata nell'avviso di accertamento era stata rottamata e radiata dal PRA come poteva evincersi dalla relativa certificazione. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate allegando di avere provveduto all'annullamento dell'accertamento in autotutela e concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Ed infatti nel processo tributario ai sensi dell'art. 22 Dlgs 546/1992 “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.”
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.
Il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo all'Agenzia delle Entrate in data 27 luglio 2025 e ha iscritto a ruolo la causa in data 22 ottobre 2025 e quindi ben oltre i trenta giorni previsti dal citato art. 22 e anche nel rispetto della sospensione del termine feriale, il termine per l'iscrizione a ruolo della causa andava a scadere, infatti, il 26 settembre 2025.
Il provvedimento di inammissibilità preclude il giudizio sulla eventuale soccombenza virtuale in ordine alle spese che vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Sassari 17.2.2026
I l Giudice Monocratico
G.AN