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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9226 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 5498/2025, avente ad oggetto: pagamento delle prestazioni di cui alla L. n. 118/71;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Ciccarelli e
RO Di VA che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L.
n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario Concetta Femiano, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.03.2025, deduceva che, a seguito di Parte_1 presentazione di domanda di invalidità civile in data 30.10.2023, era stata riconosciuta soggetto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, con decorrenza dalla data della domanda.
1 Aggiungeva di aver trasmesso, in data 25.10.2024, modello AP70, con indicazione dei dati socio-economici utili alla liquidazione della prestazione e che, pur essendo decorso il termine CP_ previsto dalla legge, l' non aveva ancora liquidato la prestazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del Lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'istante dei ratei della pensione di inabilità civile, di cui agli articoli 2 e 12 legge 118/71, riconosciuta in sede amministrativa, con decorrenza dal 1/11/2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 30/10/2023), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici. - rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver liquidato la prestazione richiesta comprensiva di arretrati in data 08.09.2025, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
2 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Nella specie, l' ha documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione in data
08.09.2025 per l'importo complessivo di € 13.089,43 (cfr. all. 1, prod. parte resistente).
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è CP_ documentato che l' abbia liquidato la prestazione solo dopo la notifica dell'odierno ricorso.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della limitata attività svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Ciccarelli e Di VA dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella
3
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 5498/2025, avente ad oggetto: pagamento delle prestazioni di cui alla L. n. 118/71;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Ciccarelli e
RO Di VA che la rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L.
n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario Concetta Femiano, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.03.2025, deduceva che, a seguito di Parte_1 presentazione di domanda di invalidità civile in data 30.10.2023, era stata riconosciuta soggetto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, con decorrenza dalla data della domanda.
1 Aggiungeva di aver trasmesso, in data 25.10.2024, modello AP70, con indicazione dei dati socio-economici utili alla liquidazione della prestazione e che, pur essendo decorso il termine CP_ previsto dalla legge, l' non aveva ancora liquidato la prestazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del Lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'istante dei ratei della pensione di inabilità civile, di cui agli articoli 2 e 12 legge 118/71, riconosciuta in sede amministrativa, con decorrenza dal 1/11/2023 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 30/10/2023), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici. - rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, deducendo di aver liquidato la prestazione richiesta comprensiva di arretrati in data 08.09.2025, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
2 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Nella specie, l' ha documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione in data
08.09.2025 per l'importo complessivo di € 13.089,43 (cfr. all. 1, prod. parte resistente).
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato;
ed è CP_ documentato che l' abbia liquidato la prestazione solo dopo la notifica dell'odierno ricorso.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della limitata attività svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Ciccarelli e Di VA dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Giudice
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