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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7593 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 27255/2024;
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Simona Scognamiglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano al Corso Resina n. 297; Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (C.F.: ), giusta C.F._2 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 - ed elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De CP_1 Gasperi, n.55; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale di accertare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità una Tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, di importo pari ad euro 550,00 per ciascun anno, come da decreto-legge n. 145/2023 art. 18, comma 2, con vittoria delle spese di lite. L' , con memoria difensiva depositata in data 05.03.2025, deduceva di aver disposto, CP_1 all'esito di controlli, lo sblocco automatico della procedura automatizzata HUB al fine di procedere al pagamento della prestazione reclamata;
quindi, domandava un rinvio per consentire l'incasso del pagamento e la declaratoria della cessata materia del contendere. Intervenuti i pagamenti in data 25.6.2025 e 7.7.2025, le parti domandavano la cessazione della materia del contendere. All'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa ex art 127ter cpc. 2 Ebbene, in ragione del sopravvenuto pagamento della prestazione in lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Per il pagamento delle somme nel corso del processo, le spese di lite seguono la CP_ soccombenza virtuale dell' nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 341,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 23.10.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con lite introdotta il 10.12.2024, la ricorrente deduceva di essere dipendente della con contratto a tempo parziale ciclico dal Controparte_2 01.01.2021 al 31.10.2021, dal 01.01.2022 al 31.10.2022, dal 01.01.2023 al 31.10.2023; di aver presentato, in data 24.10.2022 ed in data 13.11.2023, domande per la indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, rispettivamente per l'anno 2022 e 2023; che aveva negato la prestazione con provvedimenti emessi rispettivamente in CP_1 data 14.01.2023 ed in data 13.12.2023, adducendo che la ricorrente era “titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ad esclusione del rapporto di lavoro Part time ciclico verticale”; che la ricorrente aveva trasmesso, in data 31.01.2023 ed in data 14.12.2023, domande di riesame, poi disattese dall'Istituto di previdenza. Tanto premesso, l'istante, rappresentando di non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale dedotto in giudizio né percettrice di alcuna prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi), chiedeva
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Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 27255/2024;
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Simona Scognamiglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ercolano al Corso Resina n. 297; Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (C.F.: ), giusta C.F._2 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 - ed elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De CP_1 Gasperi, n.55; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale di accertare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità una Tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, di importo pari ad euro 550,00 per ciascun anno, come da decreto-legge n. 145/2023 art. 18, comma 2, con vittoria delle spese di lite. L' , con memoria difensiva depositata in data 05.03.2025, deduceva di aver disposto, CP_1 all'esito di controlli, lo sblocco automatico della procedura automatizzata HUB al fine di procedere al pagamento della prestazione reclamata;
quindi, domandava un rinvio per consentire l'incasso del pagamento e la declaratoria della cessata materia del contendere. Intervenuti i pagamenti in data 25.6.2025 e 7.7.2025, le parti domandavano la cessazione della materia del contendere. All'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa ex art 127ter cpc. 2 Ebbene, in ragione del sopravvenuto pagamento della prestazione in lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Per il pagamento delle somme nel corso del processo, le spese di lite seguono la CP_ soccombenza virtuale dell' nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 341,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 23.10.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con lite introdotta il 10.12.2024, la ricorrente deduceva di essere dipendente della con contratto a tempo parziale ciclico dal Controparte_2 01.01.2021 al 31.10.2021, dal 01.01.2022 al 31.10.2022, dal 01.01.2023 al 31.10.2023; di aver presentato, in data 24.10.2022 ed in data 13.11.2023, domande per la indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, rispettivamente per l'anno 2022 e 2023; che aveva negato la prestazione con provvedimenti emessi rispettivamente in CP_1 data 14.01.2023 ed in data 13.12.2023, adducendo che la ricorrente era “titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ad esclusione del rapporto di lavoro Part time ciclico verticale”; che la ricorrente aveva trasmesso, in data 31.01.2023 ed in data 14.12.2023, domande di riesame, poi disattese dall'Istituto di previdenza. Tanto premesso, l'istante, rappresentando di non essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale dedotto in giudizio né percettrice di alcuna prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi), chiedeva
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