CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 44 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Arturo Maresca e
AR BO, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo difensore.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme al ricorso introduttivo della lite di primo grado, dall'avvocata Cinzia Buraglia, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 11192/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, III sezione lavoro e pubblicata in data 11.12.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 9.10.2025.
Pag. 1 a 8
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da , ha così statuito: Controparte_1
«condanna la società convenuta ad assumere il ricorrente a tempo indeterminato
e pieno con inquadramento al livello 1° B secondo il CCNL Utilitalia dei servizi ambientali;
b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €.
5.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi»
Il primo giudice, sulla base degli incontestati presupposti che il ricorrente aveva partecipato ala selezione per operatori ecologici qualificati per l'assunzione a tempo pieno nel livello 1B secondo il CCNL Utilitalia, che si era utilmente collocato in graduatoria e che non era stato assunto perché giudicato, all'esito della visita di idoneità, «idoneo alla mansione specifica di operatore ecologico con la seguente limitazione: non adibire ad attività lavorativa in periodo notturno», ha in sintesi così motivato la decisione: I) la tesi di
[...]
diretta ad affermare che il ricorrente avrebbe dovuto provare la Pt_1 sussistenza di tutti i relativi presupposti quali previsti dal bando era infondata, non solo a cagione della sua genericità, ma anche perché, alla stregua delle disposizioni del bando di selezione, si ricavava che la visita medica era l'ultimo passaggio della procedura, riservato a coloro che si fossero collocati utilmente per l'assunzione; II) sulla base delle fonti sovranazionali (artt. 1, 3, 4, 5 e considerando 17 della Direttiva 2000/78/CE), le fonti nazionali (art. 1 e 3 del
D.lgs. n. 216/2003), la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di misure antidiscriminatorie per i disabili (C-312/2011 del 4/7/2013,
Commissione/Repubblica Italiana;
C- 335/11 e 337/11 dell'11/4/2013,
[...]
, la condizione del ricorrente corrisponde alla nozione di disabile CP_2 contenuta nell'art. 5 della Direttiva e da dette regole comunitarie ed interne (da interpretare secondo la Direttiva) emerge che «anche nei rapporti col datore o il potenziale datore, i fattori di svantaggio comparativo derivanti dalla presenza di fattori di handicap, ove non abbiano incidenza sul piano oggettivo della capacità/attitudine/competenza a svolgere il lavoro richiesto, non comportino di per sé mancanza di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle Pag. 2 a 8
mansioni, e siano ovviabili con l'apprestamento di misure tecniche o organizzative anche onerose, ma in modo non sproporzionato, vanno ignorati», sicché «la pretesa della società di non assumere il lavoratore, in quanto determinata esclusivamente dal suo handicap, deve passare il guado della
“sproporzione” dell'onere aggiuntivo di vigilanza che ne deriva, risolvendosi in difetto la pretesa alla “piena idoneità” in una condotta discriminatoria per handicap» e « tali princìpi non possono d'altro canto che riverberarsi sull'interpretazione del requisito di “idoneità alla mansione”, quale posto dall'accordo sindacale e dal bando, che diventa discriminatorio, e quindi nullo, ove interpretato nel senso di discriminare il lavoratore disabile altrimenti preferito secondo i criteri che la società stessa si è data, in ragione di un fattore eliminabile con un “ragionevole accomodamento”: con conseguente necessità di una esegesi conservativa secondo l'art. 1367 c.c.», con la conseguenza che Parte_ poiché occupa notoriamente almeno centinaia di operatori ecologici, sicché
l'impiego dell'attore non comporta alcun costo economico, e comporterebbe solo una maggiore necessità di ricorso al lavoro notturno di altri operatori ecologici non affetti dalla stessa limitazione. In carenza di dati diversi, si deve presumere che tale misura non determini alcuna difficoltà organizzativa, e neppure una apprezzabile incidenza sulla posizione di terzi»; III) sussiste dunque il diritto del lavoratore all'assunzione alle condizioni previste dal bando;
IV) le spese del grado dovevano seguire la soccombenza. interpone appello contro questa decisione, affidando la propria Parte_1 impugnazione a due distinte censure, rispettivamente denominate: (1) sull'infondatezza del diritto all'assunzione, con la quale lamenta che la decisione gravata non avrebbe considerato che: a) l'idoneità al lavoro notturno rappresentava requisito essenziale e determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 3
d.lgs. 216/2003, per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) il principio dei c.d. accomodamenti ragionevoli non è applicabile alla fase precontrattuale, presupponendo già instaurato il rapporto di lavoro;
(2) sul regime delle spese, con la quale lamenta di essere stata condannata alla refusione delle spese del grado, nonostante l'accoglimento dell'originaria domanda fosse fondato su di una questione rilevata d'ufficio. Chiede la riforma della decisione gravata, nel Pag. 3 a 8
senso di respingere l'originario ricorso o in subordine di compensare interamente e spese del giudizio innanzi al Tribunale.
resiste all'impugnazione, sulla cui infondatezza Controparte_1 argomenta, chiedendone la reiezione e rappresentando che, a seguito di successiva visita disposta in esecuzione della sentenza di primo grado, egli era risultato idoneo alla mansione.
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 9.10.2025, la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello - diretto a contestare la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato l'obbligo dell'appellante di assumere Controparte_1
- è infondato e tale giudizio di infondatezza esime, anche in applicazione
[...] del c.d. criterio della ragione più liquida, dall'esame delle ulteriori deduzioni dell'appellato in punto di vicende successive alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Le argomentazioni che pone a fondamento di tale censura, Parte_1 infatti, sono state già affrontate da questa stessa Sezione in precedenti decisioni
(App. Roma, I sez., 30.6.2025 n. 1830/2025; App. Roma, I sez.
8.7.2025 n.
1828/2025), alle cui motivazioni ben può in questa sede rinviarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 att. c.p.c.
In particolare e con specifico riferimento alle deduzioni svolte da Parte_1 in questa sede in relazione al perimetro applicativo del c.d. principio degli accomodamenti ragionevoli, deve ribadirsi che «il gravame, inoltre, assume che le prescrizioni imposte dalla direttiva 2000/78 CE e dal d.lgs 216/2003, con le modifiche introdotte dal d.l. 76/2003 conv nella legge n. 99/2013, non varrebbero nella fase pre-assuntiva, ma anche sul punto non tiene conto dell'assetto normativo per come condivisibilmente richiamato dal primo giudice
e per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Si legge condivisibilmente nella gravata sentenza che < Contrariamente a quanto sostiene la difesa della convenuta, ed affermato in alcuni arresti locali, l'art. 1 della direttiva 2000/78 CE indica chiaramente che la disciplina antidiscriminatoria per i disabili (contro le discriminazioni per handicap) riguarda Pag. 4 a 8
anche “l'occupazione”, ossia l'accesso al lavoro, come peraltro chiarito anche più esplicitamente dall'art.3, co.1, lett. a), nel riferirsi alle “condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione….”>. Anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che
l'adozione degli accomodamenti ragionevoli è prevista in ogni fase del rapporto di lavoro, anche in quella genetica (Cass. n. 6497/2021, Cass. n. 5048/2024), sicché la diversa tesi dell'appellante è priva di giuridico fondamento» (così App.
Roma, I sez., 8.7.2025 n. 1828/2025)
Ugualmente non ha pregio l'ulteriore deduzione difensiva con la quale
[...] torna sostenere la tesi per cui il lavoro notturno costituirebbe modalità Pt_1 ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa dell'operatore ecologico, sicché
l'inidoneità ad esso la comprometterebbe o la limiterebbe sensibilmente, con il corollario per cui la piena idoneità anche al lavoro notturno rappresenterebbe requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3 d.lgs. 216/2003.
Il rilievo non è conferente.
L'art. 3, comma 3 d.lgs. 216/2003, infatti, si limita ad escludere la natura discriminatoria della determinazione datoriale motivata dalle condizioni di salute del lavoratore quando sussistano i presupposti dettati dalla norma in esame (tra i quali, appunto, quello invocato dall'appellante), ma non esime il datore di lavoro dall'obbligo di adottare i ragionevoli accomodamenti, previsti dal successivo comma 3 bis, non al fine di evitare una discriminazione, ma al contrario di promuovere positivamente la piena eguaglianza con gli altri lavoratori delle persone affette da disabilità.
La doglianza di inoltre, si risolve in apodittiche affermazioni di Parte_1 principio e non si confronta con la motivazione della decisione gravata, nella parte in cui: (a) ha accertato che dalla stessa documentazione datoriale emergeva che il lavoro notturno riguardava solo un turno su tre e non tutti i servizi (si rinvia alla pag. 5 della sentenza gravata, in fondo); (b) ha ritenuto che l'esclusione dal turno di notte costituiva esigibile ragionevole accomodamento, perché «l'impiego dell'attore non comporta alcun costo economico, e comporterebbe solo una maggiore necessità di ricorso al lavoro Pag. 5 a 8
notturno di altri operatori ecologici non affetti dalla stessa limitazione. In carenza di dati diversi, si deve presumere che tale misura non determini alcuna difficoltà organizzativa, e neppure una apprezzabile incidenza sulla posizione di terzi».
L'appellante, infatti, non censura il sopra riportato accertamento in fatto circa l'esistenza di più turni, di cui uno solo notturno e del non riguardare quest'ultimo tutti i possibili servizi affidabili al lavoratore, rispetto al quale è del tutto logica e conseguenziale la successiva affermazione del primo giudice circa la natura di ragionevole accomodamenti dell'esclusione dal turno notturno .
In questa prospettiva, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto che proprio la notevole dimensione organizzativa di non contestata Parte_1 dall'appellante nella sua oggettiva esistenza, costituisse dimostrazione del fatto che l'adibizione del lavoratore a soli turni diurni non rappresentava eccessivo onere organizzativo imposto alla datrice di lavoro.
Allo stesso tempo, la tesi prospettata da in sede di discussione Parte_1 orale - volta a sostenere, sulla scorta di un precedente di altra Sezione di questa
Corte, che le minorazioni del lavoratore non sarebbe riconducili alla nozione di disabilità di cui alla normativa nazionale ed eurounitaria - è inammissibile e infondata.
È inammissibile perché si risolve in una nuova censura alla decisione gravata, mai prospettata nell'ambito degli originari motivi di appello.
E' infondata, perché la nozione di disabilità deve essere costruita in conformità al contenuto della Direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione, come interpretata dalla
CGUE, quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (Cass.
12.11.2019 n. 29289 e giurisprudenza ivi richiamata), fermo restando che il carattere duraturo della patologia sussiste ogni volta che la malattia, pur non essendo in sé insuscettibile di miglioramento, purtuttavia ostacoli per un lungo periodo la partecipazione alla vita professionale (Cass. 29289/2019, cit.); in definitiva è disabile (e gode delle relative tutele), ai sensi del diritto eurounito, Pag. 6 a 8
ogni persona che è affetta da un malattia di lunga durata che incida sull'integrazione lavorativa di chi ne è affetto.
Le contestazioni di per contro, senza censurare la sentenza Parte_1 gravata nella parte in cui, con valutazione in fatto basata su elementi indiziari, ha affermato che il ricorrente «presumibilmente affetto da patologia di lunga durata […] che ne ha determinato nella specie in modo esclusivo […] una chiara condizione di diseguaglianza rispetto ai candidati normodotati», si sono incentrate su di una nozione di diritto interno di disabilità (si sono richiamate, infatti, la l. 104/1992, la l. 68/1999, la l. 62/2024) che va tenuta distinta dalla nozione di disabilità di cui alla direttiva europea, volta a non discriminare il lavoratore in ragione del carattere "durevole" della sua menomazione.
Il primo motivo di appello è respinto.
3. La seconda censura - che lamenta la mancata compensazione delle spese del giudizio, pur essendo stata la domanda del lavoratore accolta sulla base di una questione sollevata d'ufficio dal Tribunale - è anch'essa infondata.
La condanna del soccombente alla refusione delle spese di lite, costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, sicché essa prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (da ultimo Cass. 29.7.2021 n. 21823).
Il Tribunale ha correttamente applicato detto principio, sicché anche tale censura deve essere disattesa.
4. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Dette spese debbono essere distratte in favore della procuratrice costituita come da sua richiesta.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna a rifondere all'appellato le spese del presente Parte_1 grado, che liquida in € 5.211,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi;
c)) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 9.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 8 a 8