CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1767/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10693/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067888770000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1706/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di giustizia di primo grado di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250067888770000, recante l'importo di euro 205,44 – per omesso pagamento tassa auto anno 2019, deducendo la mancanza degli atti presupposti.
Si è costituito il concessionario, ma non la Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto atteso che, effettivamente, non si rinviene rituale notifica degli atti presupposti.
La cartella va quindi annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 180,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10693/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067888770000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1706/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di giustizia di primo grado di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250067888770000, recante l'importo di euro 205,44 – per omesso pagamento tassa auto anno 2019, deducendo la mancanza degli atti presupposti.
Si è costituito il concessionario, ma non la Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto atteso che, effettivamente, non si rinviene rituale notifica degli atti presupposti.
La cartella va quindi annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 180,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.