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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5173/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Calabro - Ufficio Tributi 87033 Belmonte Calabro CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 213 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] (CF: CF_Ricorrente_1), in, proprio ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento numero 213 del 30 settembre 2023, emesso dal Comune di Belmonte, a lei notificato in data 27 marzo 2024, contenente richiesta di versamento a titolo di tributo per i servizi indivisibili
(Tasi) anno 2018 del complessivo importo di euro 579, comprensivo di sanzioni ed interessi. A fondamento del ricorso, la Ricorrente_1 ha posto una articolata congerie di circostanze tese a valorizzare la decadenza dall'esercizio del potere di accertamento, la mancata allegazione di valida documentazione,
l'infondatezza della pretesa in ragione della omessa dimostrazione dei presupposti di applicazione della tassa, la mancata risposta dell'ente comunale all'invito alla rideterminazione dei valori attribuiti agli immobili.
Il Comune di Belmonte non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 4 novembre 2025, la Corte ha invitato la parte ricorrente a documentare l'intervenuta notifica del ricorso all'ente impositore.
Nulla è stato allegato.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non risulta notificato all'Ente Impositore Comune di Belmonte: negli atti prodotti si rinviene la prova dell'invio della lettera raccomandata senza che però sia stato allegato l'avviso di ricevimento idoneo a dimostrare che essa sia giunta all'indirizzo del destinatario.
A fronte della omessa produzione del documento richiesto da parte della Corte al fine di dimostrare il compimento della notifica, nonché nella mancanza di specifiche ulteriori richieste della parte ricorrente, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della sua notifica.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5173/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Calabro - Ufficio Tributi 87033 Belmonte Calabro CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 213 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] (CF: CF_Ricorrente_1), in, proprio ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento numero 213 del 30 settembre 2023, emesso dal Comune di Belmonte, a lei notificato in data 27 marzo 2024, contenente richiesta di versamento a titolo di tributo per i servizi indivisibili
(Tasi) anno 2018 del complessivo importo di euro 579, comprensivo di sanzioni ed interessi. A fondamento del ricorso, la Ricorrente_1 ha posto una articolata congerie di circostanze tese a valorizzare la decadenza dall'esercizio del potere di accertamento, la mancata allegazione di valida documentazione,
l'infondatezza della pretesa in ragione della omessa dimostrazione dei presupposti di applicazione della tassa, la mancata risposta dell'ente comunale all'invito alla rideterminazione dei valori attribuiti agli immobili.
Il Comune di Belmonte non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 4 novembre 2025, la Corte ha invitato la parte ricorrente a documentare l'intervenuta notifica del ricorso all'ente impositore.
Nulla è stato allegato.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non risulta notificato all'Ente Impositore Comune di Belmonte: negli atti prodotti si rinviene la prova dell'invio della lettera raccomandata senza che però sia stato allegato l'avviso di ricevimento idoneo a dimostrare che essa sia giunta all'indirizzo del destinatario.
A fronte della omessa produzione del documento richiesto da parte della Corte al fine di dimostrare il compimento della notifica, nonché nella mancanza di specifiche ulteriori richieste della parte ricorrente, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della sua notifica.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese.