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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3823/2024
tra
cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LA ROCCA GIUSEPPE, giusta procura in atti
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
P.IVA_1
Convenuto contumace
E nei confronti di:
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
codice fiscale P.IVA_2
Terzo chiamato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 4.10.2024, esponeva di aver prestato la Parte_2
propria attività lavorativa alle dipendenze della società dall'1.9.2012 al CP_1
15.12.2016, con la qualifica professionale di operaio di 4 livello;
di essere stato licenziato in data 15.12.2016 e di non aver percepito il TFR, avendo optato per il sistema di versamento da parte della società datrice di lavoro dei ratei di TFR al Fondo
e che, a seguito del licenziamento, aveva accertato che la società non CP_2 CP_1
aveva proceduto al versamento dal 2013 al 2016 per un importo pari a € 8.001,14, come da estratto inviato dal e allegato al ricorso introduttivo;
che, per il 2016, CP_2
la oltre ad omettere di versare i contributi, aveva omesso anche di dichiarare CP_1
al Fondo ben due trimestri, e ciò nonostante le trattenute mensili operate sullo CP_2
stipendio risultanti dalle buste paga;
di aver richiesto alla l'immediato CP_1
versamento delle somme dovute al Fondo (incrementate da interessi e CP_2
rivalutazione monetaria), ma che nessun pagamento veniva effettuato e la società veniva posta in liquidazione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di dichiarare la legittimazione attiva esclusiva in capo al prestatore di lavoro ex lege Parte_2
ad agire per la tutela del diritto soggettivo alla integrità della posizione assicurativa
2 previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento e del versamento delle quote di
TFR da parte della impresa datoriale in favore del Fondo Parte_3
Pensione Cometa;
dichiarare che , era tenuta al pagamento in Parte_3
favore del chiamato in causa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, della somma di € 8.001,14 e, per l'effetto, sentire condannare la resistente datrice di lavoro a versare in favore del Controparte_2
la predetta somma, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati e
[...]
maturandi dalla data di scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo soddisfo.
All'udienza odierna, la causa previa discussione orale viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società e Parte_3
del che sebbene ritualmente convenuti in giudizio, tramite Controparte_2
notifica pec del ricorso e del decreto di fissazione udienza in data 8.11.2024, non si costituivano.
Nel merito, va osservato che in caso di inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento della contribuzione e delle quote di TFR, il soggetto danneggiato è il lavoratore, in quanto il rapporto previdenziale complementare, a differenza del sistema pensionistico obbligatorio, non risponde al principio di automaticità della prestazione,
venendo pertanto erogata al lavoratore la prestazione previdenziale esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate;
sussiste, pertanto, l'interesse ad agire del lavoratore per tutelare la sua posizione previdenziale.
3 Ciò posto, occorre rilevare che su identica fattispecie si è pronunciato questo Tribunale
in funzione di Giudice del lavoro con sentenza n. 189/2023 dell'08.03.2023 (emessa dal
G.L. dott. Gurrieri nel procedimento R.G. n. 1683/2021) – il cui orientamento è stato riconfermato ed adottato nelle successive sent. nn. 362-459-460-461/2023 sempre di questo Ufficio Giudiziario – avente ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, nei confronti delle medesime società oggi, accogliendo la prospettazione difensiva del ricorrente, con motivazioni pienamente condivisibili, che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione. In
particolare, nelle citate sentenze si legge testualmente che “Va osservato che il creditore
che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il
risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto
estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 13533 del 2001, cui
adde Cass. sent. n. 13925 del 2002; n. 17626 del 2002; n. 2647 del 2003; n. 5135 del
2003; n. 15249 del 2003; n. 18315 del 2003; n. 2387 del 2004; n. 6395 del 2004; n.
20073 del 2004; n. 8615 del 2006; n. 13674 del 2006; n. 1743 del 2007; n. 9351 del
2007; n. 26953 del 2008; n. 15677 del 2009; n. 936 del 2010). Ciò posto, il credito
vantato dal resistente origina dal rapporto di lavoro, pacifico e documentale;
né la
ha provato il regolare versamento dei contributi di previdenza CP_1
complementare e dei ratei di TFR, trattenuti in busta paga nel periodo compreso tra il
2013 e il 2016; per la verità, non lo ha neanche affermato (si è limitata a sostenere che
era il ricorrente a dover provare che la era stata inadempiente CP_1
4 nell'accantonamento dei ratei TFR, con evidente inversione di quello che è l'effettivo ed
incombente onere probatorio: è il datore di lavoro che deve provare la regolare
esecuzione del dovuto - pagamento retribuzione ed accessori - per le prestazioni
lavorative del ricorrente;
peraltro, dalla documentazione in atti emerge la richiesta di
un piano di rientro, con ciò di fatto ammettendo, quindi, il proprio inadempimento); né
vi è una seria contestazione delle quantificazioni operate dal ricorrente. In punto di
diritto si osserva, in sintesi, che sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza
di legittimità (Cass. 4626/2019) il rapporto previdenziale complementare appare invero
riconducibile allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 cc per le somme
che il datore di lavoro dovrebbe accantonare a titolo di TFR in favore del lavoratore e
che invece su indicazione del lavoratore stesso è tenuto a versare al Fondo di
previdenza complementare: il Fondo complementare è delegato a pagare al lavoratore
il TFR in luogo del debitore/datore di lavoro che “conferisce” le relative quote,
costituendo la provvista del pagamento. Tuttavia, nel caso di inadempimento del datore
di lavoro agli obblighi di versamento della contribuzione e delle quote di TFR, il
soggetto danneggiato è il lavoratore, in quanto il rapporto previdenziale
complementare a differenza del sistema pensionistico obbligatorio non risponde al
principio di automaticità della prestazione, venendo pertanto erogata al lavoratore la
prestazione previdenziale esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente
versate; sussiste pertanto evidentemente l'interesse ad agire del lavoratore per tutelare
la sua posizione previdenziale. In particolare, il lavoratore può domandare
l'accertamento giudiziale dell'omissione contributiva e dell'inadempimento del datore
di lavoro e la condanna dello stesso a reintegrare la posizione previdenziale individuale
del dipendente, mediante versamento delle somme dovute in favore del Fondo;
ciò
5 comporta che le domande del lavoratore devono essere proposte nel contraddittorio
necessario con il datore di lavoro e con il Fondo – come correttamente, quindi, nel
presente giudizio. Residua, poi, in favore del lavoratore che si veda danneggiato a
causa delle omissioni del datore di lavoro, anche l'azione risarcitoria, che vede invece
come legittimato passivo il solo datore di lavoro, con quantificazione del danno in
ragione delle somme che sarebbero spettate al lavoratore a titolo di TFR, ma che lo
stesso non ha potuto riscuotere dal Fondo a causa della condotta inadempiente del
datore di lavoro”. Nella fattispecie il ricorrente ha allegato l'inadempimento della società datrice, oltretutto dimostrato dall'allegato estratto dei movimenti contributivi rilasciato proprio dal di contro, la società datrice rimasta Controparte_2
contumace non ha fornito prova alcuna circa l'avvenuto versamento al Fondo delle somme trattenute sullo stipendio del ricorrente ed oggi rivendicate.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, il ricorso è pienamente fondato e va accolto, con condanna della società (in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore) al versamento diretto al Controparte_2
nell'interesse del ricorrente, dei contributi di previdenza complementare e dei ratei di
TFR reclamati, come quantificati dal ricorrente e pari a € 8.001,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero, in mancanza e/o in alternativa al superiore adempimento, al pagamento al ricorrente della predetta somma (€ 8.001,14, oltre rivalutazione ed interessi).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe La Rocca ed Immacolata Intagliata), in
6 ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3823/24, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la legittimazione attiva di ex lege ad agire per la Parte_2
tutela del proprio diritto soggettivo alla integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento e del versamento delle quote di
TFR da parte della impresa datoriale (in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore) in favore del Pensione CP_2 CP_2
2) accerta e dichiara l'omesso versamento, da parte di (in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore), dei contributi di previdenza complementare e del versamento dei ratei di TFR, trattenuti sulle buste paga di e non versati nel periodo di causa, per la somma di € 8.001,14 Parte_2
3) per l'effetto, condanna la società (in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore) a versare direttamente al Controparte_2
nell'interesse del ricorrente, i contributi di previdenza complementare ed i ratei di TFR
reclamati, nella misura di € 8.001,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero, in mancanza e/o in alternativa al superiore adempimento, condanna la CP_1
a versare la predetta somma (€ 8.001,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...]
legali) al ricorrente
7 4) condanna la (in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore) alla refusione delle spese di giudizio (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe La Rocca ed Immacolata Intagliata), che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
8
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3823/2024
tra
cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LA ROCCA GIUSEPPE, giusta procura in atti
Ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
P.IVA_1
Convenuto contumace
E nei confronti di:
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
codice fiscale P.IVA_2
Terzo chiamato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 4.10.2024, esponeva di aver prestato la Parte_2
propria attività lavorativa alle dipendenze della società dall'1.9.2012 al CP_1
15.12.2016, con la qualifica professionale di operaio di 4 livello;
di essere stato licenziato in data 15.12.2016 e di non aver percepito il TFR, avendo optato per il sistema di versamento da parte della società datrice di lavoro dei ratei di TFR al Fondo
e che, a seguito del licenziamento, aveva accertato che la società non CP_2 CP_1
aveva proceduto al versamento dal 2013 al 2016 per un importo pari a € 8.001,14, come da estratto inviato dal e allegato al ricorso introduttivo;
che, per il 2016, CP_2
la oltre ad omettere di versare i contributi, aveva omesso anche di dichiarare CP_1
al Fondo ben due trimestri, e ciò nonostante le trattenute mensili operate sullo CP_2
stipendio risultanti dalle buste paga;
di aver richiesto alla l'immediato CP_1
versamento delle somme dovute al Fondo (incrementate da interessi e CP_2
rivalutazione monetaria), ma che nessun pagamento veniva effettuato e la società veniva posta in liquidazione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di dichiarare la legittimazione attiva esclusiva in capo al prestatore di lavoro ex lege Parte_2
ad agire per la tutela del diritto soggettivo alla integrità della posizione assicurativa
2 previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento e del versamento delle quote di
TFR da parte della impresa datoriale in favore del Fondo Parte_3
Pensione Cometa;
dichiarare che , era tenuta al pagamento in Parte_3
favore del chiamato in causa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, della somma di € 8.001,14 e, per l'effetto, sentire condannare la resistente datrice di lavoro a versare in favore del Controparte_2
la predetta somma, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati e
[...]
maturandi dalla data di scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo soddisfo.
All'udienza odierna, la causa previa discussione orale viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società e Parte_3
del che sebbene ritualmente convenuti in giudizio, tramite Controparte_2
notifica pec del ricorso e del decreto di fissazione udienza in data 8.11.2024, non si costituivano.
Nel merito, va osservato che in caso di inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento della contribuzione e delle quote di TFR, il soggetto danneggiato è il lavoratore, in quanto il rapporto previdenziale complementare, a differenza del sistema pensionistico obbligatorio, non risponde al principio di automaticità della prestazione,
venendo pertanto erogata al lavoratore la prestazione previdenziale esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate;
sussiste, pertanto, l'interesse ad agire del lavoratore per tutelare la sua posizione previdenziale.
3 Ciò posto, occorre rilevare che su identica fattispecie si è pronunciato questo Tribunale
in funzione di Giudice del lavoro con sentenza n. 189/2023 dell'08.03.2023 (emessa dal
G.L. dott. Gurrieri nel procedimento R.G. n. 1683/2021) – il cui orientamento è stato riconfermato ed adottato nelle successive sent. nn. 362-459-460-461/2023 sempre di questo Ufficio Giudiziario – avente ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, nei confronti delle medesime società oggi, accogliendo la prospettazione difensiva del ricorrente, con motivazioni pienamente condivisibili, che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione. In
particolare, nelle citate sentenze si legge testualmente che “Va osservato che il creditore
che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il
risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto
estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 13533 del 2001, cui
adde Cass. sent. n. 13925 del 2002; n. 17626 del 2002; n. 2647 del 2003; n. 5135 del
2003; n. 15249 del 2003; n. 18315 del 2003; n. 2387 del 2004; n. 6395 del 2004; n.
20073 del 2004; n. 8615 del 2006; n. 13674 del 2006; n. 1743 del 2007; n. 9351 del
2007; n. 26953 del 2008; n. 15677 del 2009; n. 936 del 2010). Ciò posto, il credito
vantato dal resistente origina dal rapporto di lavoro, pacifico e documentale;
né la
ha provato il regolare versamento dei contributi di previdenza CP_1
complementare e dei ratei di TFR, trattenuti in busta paga nel periodo compreso tra il
2013 e il 2016; per la verità, non lo ha neanche affermato (si è limitata a sostenere che
era il ricorrente a dover provare che la era stata inadempiente CP_1
4 nell'accantonamento dei ratei TFR, con evidente inversione di quello che è l'effettivo ed
incombente onere probatorio: è il datore di lavoro che deve provare la regolare
esecuzione del dovuto - pagamento retribuzione ed accessori - per le prestazioni
lavorative del ricorrente;
peraltro, dalla documentazione in atti emerge la richiesta di
un piano di rientro, con ciò di fatto ammettendo, quindi, il proprio inadempimento); né
vi è una seria contestazione delle quantificazioni operate dal ricorrente. In punto di
diritto si osserva, in sintesi, che sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza
di legittimità (Cass. 4626/2019) il rapporto previdenziale complementare appare invero
riconducibile allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 cc per le somme
che il datore di lavoro dovrebbe accantonare a titolo di TFR in favore del lavoratore e
che invece su indicazione del lavoratore stesso è tenuto a versare al Fondo di
previdenza complementare: il Fondo complementare è delegato a pagare al lavoratore
il TFR in luogo del debitore/datore di lavoro che “conferisce” le relative quote,
costituendo la provvista del pagamento. Tuttavia, nel caso di inadempimento del datore
di lavoro agli obblighi di versamento della contribuzione e delle quote di TFR, il
soggetto danneggiato è il lavoratore, in quanto il rapporto previdenziale
complementare a differenza del sistema pensionistico obbligatorio non risponde al
principio di automaticità della prestazione, venendo pertanto erogata al lavoratore la
prestazione previdenziale esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente
versate; sussiste pertanto evidentemente l'interesse ad agire del lavoratore per tutelare
la sua posizione previdenziale. In particolare, il lavoratore può domandare
l'accertamento giudiziale dell'omissione contributiva e dell'inadempimento del datore
di lavoro e la condanna dello stesso a reintegrare la posizione previdenziale individuale
del dipendente, mediante versamento delle somme dovute in favore del Fondo;
ciò
5 comporta che le domande del lavoratore devono essere proposte nel contraddittorio
necessario con il datore di lavoro e con il Fondo – come correttamente, quindi, nel
presente giudizio. Residua, poi, in favore del lavoratore che si veda danneggiato a
causa delle omissioni del datore di lavoro, anche l'azione risarcitoria, che vede invece
come legittimato passivo il solo datore di lavoro, con quantificazione del danno in
ragione delle somme che sarebbero spettate al lavoratore a titolo di TFR, ma che lo
stesso non ha potuto riscuotere dal Fondo a causa della condotta inadempiente del
datore di lavoro”. Nella fattispecie il ricorrente ha allegato l'inadempimento della società datrice, oltretutto dimostrato dall'allegato estratto dei movimenti contributivi rilasciato proprio dal di contro, la società datrice rimasta Controparte_2
contumace non ha fornito prova alcuna circa l'avvenuto versamento al Fondo delle somme trattenute sullo stipendio del ricorrente ed oggi rivendicate.
Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, il ricorso è pienamente fondato e va accolto, con condanna della società (in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore) al versamento diretto al Controparte_2
nell'interesse del ricorrente, dei contributi di previdenza complementare e dei ratei di
TFR reclamati, come quantificati dal ricorrente e pari a € 8.001,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero, in mancanza e/o in alternativa al superiore adempimento, al pagamento al ricorrente della predetta somma (€ 8.001,14, oltre rivalutazione ed interessi).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe La Rocca ed Immacolata Intagliata), in
6 ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3823/24, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la legittimazione attiva di ex lege ad agire per la Parte_2
tutela del proprio diritto soggettivo alla integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento e del versamento delle quote di
TFR da parte della impresa datoriale (in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore) in favore del Pensione CP_2 CP_2
2) accerta e dichiara l'omesso versamento, da parte di (in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore), dei contributi di previdenza complementare e del versamento dei ratei di TFR, trattenuti sulle buste paga di e non versati nel periodo di causa, per la somma di € 8.001,14 Parte_2
3) per l'effetto, condanna la società (in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore) a versare direttamente al Controparte_2
nell'interesse del ricorrente, i contributi di previdenza complementare ed i ratei di TFR
reclamati, nella misura di € 8.001,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero, in mancanza e/o in alternativa al superiore adempimento, condanna la CP_1
a versare la predetta somma (€ 8.001,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...]
legali) al ricorrente
7 4) condanna la (in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore) alla refusione delle spese di giudizio (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giuseppe La Rocca ed Immacolata Intagliata), che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
8