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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA EO
in esito all'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5622/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Trischitta, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Giovanni Consolo, giusta procura in notaio dr.ssa di Palermo del 19.1.2023, Persona_1 repertorio n. 2536 e raccolta n. 1915. RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2023 premetteva di aver riportato, Parte_1 nell'espletamento della propria attività lavorativa, due gravi infortuni sul lavoro, in conseguenza dei quali l' gli aveva riconosciuto una menomazione psico-fisica CP_1
1 complessiva pari al 35%.
Riferiva, in particolare, che in data 18.8.2002 aveva riportato il primo grave infortunio sul lavoro e che l' , avviata la procedura amministrativa recante il n. 501872795, aveva CP_1 accertato in suo favore un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 30%.
Esponeva, poi, che in data 27.12.2009 era rimasto vittima di un ulteriore infortunio sul lavoro e che, per tale evento, l'Istituto assicuratore, avviata la procedura amministrativa recante il n.
507896800, tenuto conto del precedente infortunio, gli aveva riconosciuto una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 35%.
Denunciava che l' , all'esito della visita di revisione, nonostante l'evidente e sensibile CP_2 peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche, con provvedimento del 26.8.2020 aveva inspiegabilmente ridotto, anziché incrementarla, la percentuale di menomazione dal 35% al
30%, con conseguente riduzione della rendita corrisposta.
Riferiva che, ritenuta l'assoluta erroneità della suddetta decisione, avverso la relativa valutazione del danno aveva, in data 13.4.2021, tempestivamente proposto formale opposizione, rimasta tuttavia priva di riscontro.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che le infermità conseguenti agli infortuni sul lavoro da lui riportati in data 18.8.2002 (n. 501872795) e in data 27.12.2009 (n. 507896800) avevano determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 40-50% e, comunque, superiore a quella del 30% riconosciuta in sede di revisione dall' convenuto;
chiedeva, CP_2 conseguentemente, di condannare l' a corrispondere in suo favore una rendita CP_2 commisurata ad un grado d'invalidità del 40-50%, ovvero a quello maggiore che sarebbe stato accertato in corso di causa e, in ogni caso, non inferiore al 35% dalla data di revisione del
26.8.2020, o da quella ritenuta equa, sino al soddisfo, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 18.12.2023, CP_1 contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte riportandosi alle conclusioni medico-legali del proprio consulente e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Veniva disposta c.t.u. medico-legale. Depositata la consulenza tecnica, l'udienza del
2.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa
2 veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone preliminarmente di dichiarare inammissibile, perché tardivamente formulata e senza la possibilità di garantirne il contraddittorio, la doglianza avanzata dal ricorrente solo con le note di udienza depositate in data 2.12.2025 (redatte come note difensive conclusive), secondo cui la percentuale del 32% sarebbe stata ormai consolidata e non avrebbe più potuto essere revisionata.
5.- Nel merito, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Ed invero il c.t.u. nominato in corso di causa, specialista in medicina legale, dopo attenta ed accurata indagine, ha accertato che il ricorrente, a seguito degli infortuni sul lavoro del
18.8.2002 e del 27.12.2009, ha riportato: “Esiti di remoto (2002) importante politrauma, con frattura femorale, trattata con osteosintesi;
esiti di laparotomia per splenectomia, rotture da scoppio di anse intestinali ileali;
esiti di frattura dell'arco anteriore della 3,4,5 e 6 costa a dx
(2009)”.
Il c.t.u., in particolare, ha osservato che “Non sono presenti accertamenti successivi, che possano documentare lo avvenuto aggravamento di uno o più dei suddetti esiti, né vengono esplicitati all'atto della visita.” ed ha rilevato che “considerando una percentuale idonea alle limitazioni funzionali oggi rilevabili nel caso in esame, ed agli accertamenti disponibili, ritengo che il danno residuale del ricorrente, relativo ai postumi di entrambi gli infortuni, possa essere equamente valutato nella misura del trenta per cento”.
Il consulente ha, pertanto, concluso affermando che al ricorrente “compete la rendita del 30 per cento, con decorrenza agosto 2020 (data della revisione )”. CP_1
Il c.t.u. ha, poi, integralmente confermato tali conclusioni nel rispondere in maniera analitica alle osservazioni formulate dal ricorrente, il quale chiedeva di chiarire le ragioni per cui non erano state considerate alcune lesioni documentate, tra cui la frattura del terzo prossimale del perone sinistro, la rottura del legamento collaterale mediale ginocchio, il trauma cranico, la falda di pneumotorace basale ed apicale e le contusioni parenchimali omolaterale. Sul punto, il c.t.u. ha condivisibilmente chiarito che “sono state prese in considerazione le singole infermità, ed è stata operata una valutazione globale, tenuto conto di quanto previsto dalle tabelle di legge, di cui al DM 38/2000…….Quanto alla frattura del terzo prossimale del perone sn, rottura del legamento collaterale mediale ginocchio, le patologie suddette sono state
3 considerate, in quanto concorrono a determinare il deficit articolare del ginocchio, con riduzione della flessione, e calcolate con il seguente parametro : 275..Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90° 0-7% Quanto al trauma cranico, la falda di pneutmotorace basale ed apicale e contusioni parenchimali omolaterali, le stesse sono tutte patologie evidentemente osservabili in acuto, e, fortunatamente per il ricorrente, prive di sequele a distanza di 16 anni dallo evento traumatico”.
Il c.t.u. ha quindi risposto alle ulteriori osservazioni del ricorrente, il quale chiedeva di chiarire i criteri adottati per la riduzione della menomazione dal 35% al 30%, di indicare i miglioramenti che avevano giustificato tale riduzione e di precisare se fosse stato effettuato un confronto tra la gravità delle patologie nelle due diverse valutazioni, rilevando che “Tutti i singoli codici presi in considerazione, ed attribuiti alle numerose patologie del Sig. , presentano come sopra Pt_1 detto un range di variabilità che il Legislatore ha indicato come “fino a….”, nel senso che la valutazione può essere modulata in base alla evoluzione, peggiorativa o migliorativa dei postumi, sempre entro il range previsto dalla legge, che comunque ne delimita il limite massimo di attribuibilità In merito al chiesto aggravamento dei postumi, non può non rilevarsi che questa richiesta è stata proposta genericamente, anche all'epoca della visita di revisione
, oltre che al momento del ricorso giudiziario. In assenza di alcuna certificazione che dia CP_1 contezza dell'eventuale aggravamento, la valutazione è basata sulla obiettività clinica”.
Il c.t.u. ha, infine, replicato alle osservazioni del ricorrente, il quale chiedeva anche di specificare gli accertamenti eseguiti nel corso delle operazioni peritali, con particolare riguardo alle condizioni osteoarticolari, nonché di motivare la mancata corretta applicazione dei codici tabellari, rilevando che gli stessi erano stati accertati “Sulla scorta dello esame obiettivo” e che
“I codici tabellari del DM 38/2000 sono stati sopra specificati e commentati, e tutti correttamente applicati”.
Tali conclusioni sono sorrette da congrue argomentazioni e basate su considerazioni medico- legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, sicché sono pienamente condivise da questo decidente.
6.- Le superiori considerazioni rendono superfluo un rinnovo della c.t.u. che avrebbe finalità meramente esplorativa nonché la concessione di un termine per il deposito di ulteriori note difensive (avendo parte ricorrente già ampiamente espresso le proprie difese con le ultime note di udienza). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4 6.- Dev'essere disposto l'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il predetto reso la prescritta dichiarazione.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 30.10.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., CP_2 liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 3 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA EO
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