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25 aprile 1981
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8 maggio 1997
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10 maggio 1997
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1 gennaio 2004
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1 giugno 2005
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8 giugno 2018
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Art. 10. (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 240 del codice di procedura penale . Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. ((49)) 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. ((49)) 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. ((49)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 10, commi 3 , 4 e 5, della legge n. 121 del 1981 , si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 121 del 1981 ".
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 240 del codice di procedura penale . Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. ((49)) 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. ((49)) 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. ((49)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 10, commi 3 , 4 e 5, della legge n. 121 del 1981 , si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 121 del 1981 ".
Commentari • 28
- 1. Diritto di accesso - Accesso ai dati personali registrati presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza - 17 dicembGarante Privacy · 17 dicembre 1997 · 10.036944
[…] Ai sensi dell´art. 42 della legge n. 675/1996, che ha sostituito l´art. 10 della legge n. 121/1981, il cittadino ha il diritto di accedere al Centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza per avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano. […] Il Sig. (...) ha esercitato il diritto di accesso ai dati registrati presso il Centro elaborazione dati di codesto Dipartimento avvalendosi della disposizione di cui all´art.10 della legge n.121/1981 e delle indicazioni che questa Autorità gli ha fornito con nota n.3080 del 2 ottobre u.s.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 74
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/04/2020, n. 2528Provvedimento: […] 2.- Secondo la tesi del ricorrente, l'elemento soggettivo della responsabilità dell'Amministrazione, negato dal TAR, si desume dal tenore precettivo, la cui conoscenza doveva essere nota all'Amministrazione, dell'art. 10, comma 2, della legge 121/1981, che la sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS- del 2007 ha richiamato a fondamento del disposto annullamento del provvedimento di diniego impugnato. […] Nella fattispecie, il comportamento dell'Amministrazione non può essere ritenuto giustificabile, non ricorrendo alcun elemento, né di fatto, né di diritto, che possa rendere giustificabile l'adozione da parte dell'Amministrazione di atti illegittimi, non potendo la violazione dell'art. 10, comma 2, legge 121/1981 rientrare nel novero dell'errore scusabile.Leggi di più...
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