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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3155 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
SA DI IA (ME) , Cod. Fisc. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.10.2020, ha Parte_1 impugnato la nota del 24.03.2020 con cui l' le ha contestato CP_1 CP_2
l'indebita percezione di € 1.147,06 a titolo di disoccupazione agricola (anno
2011), chiedendone l'annullamento e, in via subordinata, l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate nell'anno 2011 alle dipendenze del
Consorzio PAC e la (re)iscrizione negli elenchi anagrafici per detto anno, oltre alla declaratoria di prescrizione del diritto di ripetizione dell' . CP_1
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_1 dell'azione ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, sul presupposto che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli 2011 era stata pubblicata nell'“elenco di variazione – II trimestre 2014” dal 15.09.2014 al 30.09.2014, con effetti di notifica legale;
in via gradata, ha dedotto la legittimità dell'indebito e l'infondatezza del merito alla luce del verbale ispettivo che disconosceva i rapporti denunciati dal Consorzio PAC.
In sede di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la ricorrente ha disconosciuto formalmente la copia del documento che attesta la finestra di CP_1 pubblicazione telematica dell'elenco di variazione, deducendone la difformità rispetto all'originale.
DIRITTO
L'art. 22 d.l. 7/1970 (conv. l. 83/1970) stabilisce che contro i provvedimenti definitivi adottati in materia di collocamento ed elenchi agricoli l'azione giudiziaria deve proporsi entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'iscrizione negli elenchi anagrafici costituisca presupposto della prestazione e che, in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione/cancellazione nel termine decadenziale, la pretesa giudiziale è improponibile.
Quanto alla notifica della cancellazione, il legislatore ha previsto la pubblicazione telematica sul sito istituzionale degli elenchi annuali e delle CP_1 variazioni trimestrali, con efficacia di notifica ai lavoratori interessati (art. 38, commi 6-7, d.l. 98/2011, che ha inserito l'art. 12-bis nel r.d. 1949/1940). La
Cassazione ha confermato che tale forma di pubblicazione è idonea a far decorrere i termini di decadenza.
Nel caso in esame, dagli atti difensivi dell' risulta che la CP_1 cancellazione della ricorrente per l'anno 2011 fu pubblicata dal 15.09.2014 al
30.09.2014; la ricorrente non propose ricorso alla Commissione CISOA entro 30 giorni, onde la definitività del provvedimento e il decorso del termine 120 giorni di cui all'art. 22 cit., spirato – anche nella prospettiva più favorevole – ampiamente prima del deposito del ricorso (21.10.2020).
Il principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass. 4 marzo 2019, n. 6229, secondo cui, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi è presupposto della prestazione che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione nei termini del provvedimento amministrativo di esclusione.
Parimenti, Cass. 27 dicembre 2011, n. 29070 individua il dies a quo nel momento di definitività del provvedimento (espresso o per silenzio-rigetto) ovvero nella scadenza del termine per il ricorso amministrativo, confermando la natura sostanziale e perentoria della decadenza.
Ne consegue che le domande volte alla (re)iscrizione negli elenchi per l'anno 2011, nonché quelle derivate (conservazione della prestazione), risultano improponibili per maturata decadenza.
La ricorrente ha formulato un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c., allegando difformità della copia rispetto all'originale. Tale disconoscimento CP_1 deve essere specifico (con indicazione degli aspetti differenziali) e tempestivo
(alla prima difesa utile successiva alla produzione), altrimenti è inefficace quanto agli effetti preclusivi della prova documentale.
Nel caso concreto, la produzione risale alla memoria di costituzione CP_1
(2022), mentre il disconoscimento formale è stato articolato solo nelle note ex art. 127-ter per l'udienza del 06.11.2025, sicché esso risulta tardivo;
in ogni caso, anche ove ritenuto ammissibile, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non elimina il documento dal processo ma ne impone la verifica anche mediante presunzioni o altri riscontri (artt. 2712-2719 c.c.).
Tali riscontri, nel fascicolo, sono forniti dalla memoria con CP_1 indicazione della finestra di pubblicazione, non specificamente superati da prova contraria, e dal contesto ispettivo sfociato nel disconoscimento generalizzato dei rapporti del Consorzio PAC.
La tesi difensiva della ricorrente, fondata sull'art. 52 l. 88/1989
(irripetibilità delle rate pensionistiche indebitamente corrisposte salvo dolo), è inconferente: la fattispecie concerne prestazioni temporanee (disoccupazione agricola), per le quali opera la regola generale della ripetibilità dell'indebito, specie quando l'indebito deriva dal venir meno del presupposto legale (iscrizione in elenco), come chiarito dalla costante giurisprudenza.
Quanto alla prescrizione, l' aveva richiesto la restituzione con nota CP_1 del 26.03.2015 (ricevuta il 10.04.2015); rispetto a tale atto interruttivo non risulta maturato alcun termine estintivo alla data di adozione del provvedimento del
24.03.2020 e del successivo giudizio.
Per le ragioni che precedono:
• le domande principali e subordinate della ricorrente sono improponibili/infondate per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 e, comunque, per carenza del presupposto dell'iscrizione negli elenchi;
• il provvedimento del 24.03.2020 è legittimo;
la pretesa restitutoria è CP_1 dovuta;
l'eccezione di prescrizione è respinta.
• il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio anche tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate e anche in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2. Accerta la decadenza ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, delle domande volte alla (re)iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2011 e delle correlate pretese;
3. Dichiara legittima la nota del 24.03.2020 e, per l'effetto, la CP_1 ripetibilità dell'indebito pari ad € 1.147,06, salvo conguaglio;
4. Spese compensate
Così deciso in Patti 10/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo