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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12399 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 12399 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. STEFANO SILBI
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. STEFANO SILBI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate il 28.08.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) La casa familiare sita a Roma, Via Edoardo Garbin, 10, su cui entrambi i coniugi hanno il diritto di superficie, verrà assegnata al marito con quanto in essa contenuto;
2) I conti correnti accesi presso Unicredit e verranno chiusi ed il saldo di circa 5000,00 euro CP_1 verrà versato alla moglie;
3) La moglie si è già trasferita presso l'immobile sito nel
Comune di Ladispoli (già Comune di Cerveteri), località Marina di San Nicola – Zona
G4, Via Saturno, 10 e ha portato con se tutti i beni personali e quelli concordati con il marito;
4) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento ed in quanto ritenuto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale la moglie, a definizione dei rapporti patrimoniali con il marito, si impegna ed obbliga
(mediante atto notarile) a cedere e trasferire al marito il 50% dell'immobile sito in Roma,
Via Edoardo Garbin n. 10, scala A, int.18; parimenti, ed in quanto ritenuto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il marito si impegna a trasferire alla moglie la sua quota indivisa dell'immobile sito nel Comune di
Ladispoli, località Marina di San Nicola – Zona G4, Via Saturno, 10, e precisamente appartamento posto al piano primo, distinto con il nr. int. 8, censito nel N.C.E.U. del
Comune di Ladispoli alla partita 1959, foglio 78, particella 644, sub 8, cat. A/2, classe
2, vani 5, rendita 632,66 euro” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...] alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Romano di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 87, Parte 2, Serie A, Anno 1985);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 09/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 12399 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. STEFANO SILBI
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. STEFANO SILBI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate il 28.08.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) La casa familiare sita a Roma, Via Edoardo Garbin, 10, su cui entrambi i coniugi hanno il diritto di superficie, verrà assegnata al marito con quanto in essa contenuto;
2) I conti correnti accesi presso Unicredit e verranno chiusi ed il saldo di circa 5000,00 euro CP_1 verrà versato alla moglie;
3) La moglie si è già trasferita presso l'immobile sito nel
Comune di Ladispoli (già Comune di Cerveteri), località Marina di San Nicola – Zona
G4, Via Saturno, 10 e ha portato con se tutti i beni personali e quelli concordati con il marito;
4) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento ed in quanto ritenuto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale la moglie, a definizione dei rapporti patrimoniali con il marito, si impegna ed obbliga
(mediante atto notarile) a cedere e trasferire al marito il 50% dell'immobile sito in Roma,
Via Edoardo Garbin n. 10, scala A, int.18; parimenti, ed in quanto ritenuto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il marito si impegna a trasferire alla moglie la sua quota indivisa dell'immobile sito nel Comune di
Ladispoli, località Marina di San Nicola – Zona G4, Via Saturno, 10, e precisamente appartamento posto al piano primo, distinto con il nr. int. 8, censito nel N.C.E.U. del
Comune di Ladispoli alla partita 1959, foglio 78, particella 644, sub 8, cat. A/2, classe
2, vani 5, rendita 632,66 euro” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...] alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Romano di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 87, Parte 2, Serie A, Anno 1985);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 09/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi