Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 3523
CASS
Sentenza 9 dicembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Oltre all'avviso del conferimento di un incarico peritale, il difensore ha diritto anche di presenziare, sia nel giudizio di cognizione, sia nei procedimenti di esecuzione e sorveglianza, alle conseguenti operazioni, purché - qualora queste si svolgano senza la presenza del giudice - a quest'ultimo sia stata rivolta apposita ed espressa richiesta. Ne discende che l'esclusione del difensore che abbia chiesto di partecipare alle operazioni peritali è causa di nullità di ordine generale concernente la difesa dell'imputato, indipendentemente dalla presenza dei consulenti di parte. (Fattispecie in tema di perizia medico-legale disposta nell'ambito di procedimento incidentale "de libertate").

Commentario1

  • 1Cleptomania: valido motivo di assoluzione per il reato di furto?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 gennaio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 3523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3523
Data del deposito : 9 dicembre 2008

Testo completo