Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
Qualora venga disposta una misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, è sufficiente ad integrare il requisito dell'ordinanza applicativa richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni per le quali la condanna è intervenuta, in considerazione della possibilità di completa identificazione da parte degli imputati dei fatti oggetto delle imputazioni, di cui sono a piena conoscenza a seguito del contraddittorio dibattimentale e della decisione adottata all'esito di esso; e che parimenti l'obbligo motivazionale in ordine agli indizi di colpevolezza, anche con riferimento agli elementi favorevoli, può dirsi soddisfatto con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico, senza che sia rinnovata la loro valutazione critica, la quale, successivamente all'emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve anzi ritenersi preclusa fin dal momento in cui è stata data pubblica lettura del dispositivo e prima ancora del deposito della motivazione, discendendo direttamente il predetto effetto preclusivo dall'intervenuta decisione sulla "notitia criminis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2003, n. 30580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30580 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN CA;
avverso l'ordinanza 25 luglio 2002 del Tribunale di Reggio Calabria. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per la ricorrente, l'avv. Antonio Managò.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 25 luglio 2002 del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da AN CA avverso il provvedimento 20 giugno 2002 con il quale la Corte di Assise di Reggio Calabria, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo per omicidio e per associazione per delinquere di tipo mafioso, aveva disposto la custodia cautelare in carcere della AN indicando quali esigenze cautelari, tanto il pericolo di reiterazione tanto il pericolo di fuga. Ricorre per cassazione la AN con atto sottoscritto dall'avv. Marcello Foti.
Lamenta, in primo luogo, che il provvedimento custodiale era stato adottato - per di più, non dallo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza di condanna - prima del deposito della sentenza, sulla base del solo dispositivo, precludendo così, per un verso, una precisa cognizione del quadro indiziario da parte dello stesso giudice, ed all'imputato di esercitare concretamente e fattivamente la propria difesa. Il tutto anche alla stregua della sentenza costituzionale n. 71 del 1966 che, pur avendo statuito l'impossibilità di rimettere in discussione gli indizi di colpevolezza dopo la sentenza di primo grado, ha però precisato che un simile effetto presuppone l'esistenza di una decisione che in ogni caso contenga una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Deduce, in secondo luogo, violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., per avere il giudice a quo giustificato la misura, in relazione alla cautela di cui all'art. 274, lettera b, c.p.p., sulla base dell'entità della pena e del titolo del reato, quella di cui all'art. 274, lettera c, dello stesso codice omettendo di considerare la concreta pericolosità dell'imputata che ha sempre osservato le prescrizioni anche nel periodo in cui è stata detenuta agli arresti domiciliari.
2. Il ricorso è infondato.
Appare, anzi tutto, opportuno ricordare che il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento, si riferisce a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno alla persona fisica dei magistrati che li compongono;
con la conseguenza che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal Tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla corte d'assise, dalla corte di appello o dalla corte d'assise d'appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. Ed invero il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 c.p.p., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma 1, lettera a c.p.p., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme di ordinamento giudiziario (Sez. un., 26 settembre 2000, Scarci;
cfr. anche Sez. I, 18 dicembre 1998, Calì).
3. Ciò premesso, quanto alla "legittimazione" di un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento impositivo, venendo all'esame del primo motivo di ricorso, va rammentato come, secondo la pressoché costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, deve ritenersi legittimo il provvedimento che applica la misura cautelare contestualmente al dispositivo di condanna, rimandandone la motivazione al deposito della sentenza (Sez. V, 5 aprile 1991, Plla Gzina). Precisandosi che, qualora venga disposta una misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, è sufficiente ad integrare il requisito dell'ordinanza applicativa richiesto dall'art. 292, comma 2, lettera b, c.p.p. l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni per le quali la condanna è intervenuta, in considerazione della possibilità di completa identificazione da parte degli imputati dei fatti cui tali imputazioni si riferiscono, di cui sono a piena conoscenza a seguito del contraddittorio dibattimentale e della decisione adottata all'esito di esso;
e che parimenti l'obbligo motivazionale in ordine agli indizi di colpevolezza, anche con riferimento agli elementi favorevoli, può dirsi esaudito con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico e pur in assenza di una loro novella valutazione critica, la quale, successivamente, all'emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve anzi ritenersi preclusa fin dal momento in cui è stata data pubblica lettura del dispositivo e prima ancora del deposito della motivazione, discendendo direttamente il predetto effetto preclusivo dall'intervenuta decisione sulla notitia criminis (Sez. II, 3 ottobre 1996, Rivilli).
4. Circa le censure articolate nel secondo motivo, questa Corte non può che ribadire che la pronuncia di una sentenza di condanna, per di più a una consistente pena detentiva, costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare provvisoriamente formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati indicati dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità
che impone misura della custodia cautelare in carcere (Sez. V, 7 ottobre 1997, Franco). Del resto, la decisione impugnata ha ampiamente e correttamente argomentato, nel concreto, circa la sussistenza delle esigenze cautelari;
non solo di quelle di cui all'art. 274, lettera b, c.p.p., ma anche di quelle di cui alla lettera c, dello stesso articolo.
5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuta la ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuta la ricorrente.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 LUGLIO 2003.