Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 490 cod. pen. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri), è necessaria la consapevolezza di frustrare la funzione probatoria dell'atto distrutto, occultato o soppresso. Ne deriva che difetta detta consapevolezza allorché l'agente - risentitosi per ostacoli burocratici al rinnovo del proprio passaporto - reagisca in modo plateale, recuperando immediatamente il passaporto e, quindi, revocando la richiesta di rinnovo, strappandolo in alcune parti nell'evidente convinzione di poter disporre liberamente del documento una volta rientratone in possesso, negandogli, quale esclusivo dominus, la funzione probatoria condizionata al rinnovo di validità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2004, n. 31742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31742 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 22/06/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1072
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 003122/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG AN, N. IL 10/04/1957;
avverso SENTENZA del 25/11/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
IC AD ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della di lei condanna - pronunciata dal Tribunale di Milano in data 27.9.1999 - alla pena di mesi 3 di reclusione, sostituita con L.
6.750.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 490 cod.pen., per avere l'imputata strappato ed in parte occultato alcune pagine del proprio passaporto (rilasciatole dal Consolato d'Italia in Vienna).
La ricorrente deduce l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione dell'art. 17 Legge 21.11.1967 n. 1185 e dell'art. 40 cod. pen., sul triplice rilievo che: a) il documento era scaduto di validità per decorso del termine decennale, e dunque aveva perso ogni idoneità probatoria;
b) era stato genericamente affermato il dolo del reato in presenza di un fatto denunciante il convincimento dell'imputata che il documento avesse perduto ogni idoneità probatoria propria;
c) la condotta di soppressione doveva ritenersi in ogni caso non punibile in ragione dell'esclusiva disponibilità del documento in capo all'imputata.
La prima censura è destituita di fondamento.
Ed invero, l'argomento difensivo fondato sulla "invalidità" del documento conseguente alla scadenza del termine quinquennale e, quindi, sull'assunto di inidoneità dell'atto a valere come mezzo di prova ed a produrre i suoi propri effetti giuridici, è stato già respinto dal giudice di appello con motivazione incensurabile, perché fondata su un accertamento dei termini fattuali della vicenda, secondo cui il passaporto, pur scaduto per decorso dei cinque anni, al momento in cui venne soppresso non aveva perduto la propria validità di per ciò stesso che la titolare ne aveva chiesto il rinnovo e, addirittura, l'iter amministrativo avviato con la richiesta era pressoché giunto al momento conclusivo, mancando soltanto la sottoscrizione del funzionario della Questura in calce al timbro recante la dicitura di proroga.
Trattavasi, dunque, di passaporto rinnovabile e, dunque, la Corte di merito ha correttamente applicato - premesso che l'art. 490 cod.pen. ha finalità di tutela estesa anche alle autorizzazioni amministrative: Cass. Sez. 5^, 22.2.1978 n. 6060, Minio) - la speciale disciplina di cui all'art. 17 Legge 21.11.1967 n. 1185 che prevede, al comma 1, la validità per cinque anni del passaporto ordinario e, al comma 4, la rinnovabilità del documento per un periodo non superiore a quello massimo previsto dalla legge e, infine, al comma 5, non consente il rinnovo allorché siano decorsi dieci anni dalla data del rilascio.
Merita accoglimento, viceversa, la censura, sub b) - che sostanzialmente ricomprende "per connessione" anche quella sub c) - in punto di dolo del ritenuto reato.
Dal testo delle sentenze dei giudici di merito, invero, non si ricava una specifica trattazione dell'elemento soggettivo del reato e, tuttavia, entrambe e pronunce concordano perfettamente nel descrivere la condotta dell'imputata come quella di chi, risentitasi per ostacoli burocratici dell'ultimo momento rappresentatile dallo addetto alla pratica di rinnovo ed avvertiti come pretestuosi, intese "reagire" in modo plateale, recuperando immediatamente il passaporto e per renderlo poi inservibile;
condotta che, all'evidenza, ha denunciato da un lato la volontà della titolare di revocare definitivamente la richiesta di rinnovo, sia pure per facta concludentia decisamente anomali e sicuramente censurabili sotto il profilo della educazione civica (ovvero sotto altro profilo di rilievo penale non coltivato dall'organo di accusa) e, dall'altro, un'altrettanto evidente convinzione di poter disporre liberamente del documento una volta rientratane in possesso negandogli, conseguentemente, quale esclusivo dominus, la funzione probatoria propria condizionata al rinnovo di validità, non ancora perfezionato, cui aveva sostanzialmente rinunciato. Risulta, in tali termini, un atteggiamento soggettivo - tenuto, peraltro, non del tutto "colpevolmente" (ma la colpa è notoriamente insufficiente ad integrare qualsiasi ipotesi di falso) ove si consideri la natura dell'atto e la sua reale funzione di rimozione dei limiti imposti dalla legge allo esercizio di un diritto soggettivo o a determinate attività del singolo) - tale da escludere palesemente in capo all'agente la consapevolezza, necessaria a configurare il dolo del reato contestato (cui pure si riconosce finalità di tutela estesa anche alle autorizzazioni amministrative:
Cass. Sez. 5^, 22.2.1978 n. 6060, Minio), di distruggere la funzione di rappresentazione dell'atto.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004