Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2004, n. 31742
CASS
Sentenza 22 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 490 cod. pen. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri), è necessaria la consapevolezza di frustrare la funzione probatoria dell'atto distrutto, occultato o soppresso. Ne deriva che difetta detta consapevolezza allorché l'agente - risentitosi per ostacoli burocratici al rinnovo del proprio passaporto - reagisca in modo plateale, recuperando immediatamente il passaporto e, quindi, revocando la richiesta di rinnovo, strappandolo in alcune parti nell'evidente convinzione di poter disporre liberamente del documento una volta rientratone in possesso, negandogli, quale esclusivo dominus, la funzione probatoria condizionata al rinnovo di validità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2004, n. 31742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31742
    Data del deposito : 22 giugno 2004

    Testo completo