Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
Il decreto di nomina del Presidente della repubblica non ha più natura costitutiva della capacità dei giudici togati e popolari, poiché l'art. 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 ha abrogato l'art. 8 L. 287/51 sulla composizione delle Corti di assise. Pertanto, anche alle Corti di assise si applica la disposizione di cui all'art. 33 comma secondo cod. proc. pen. che stabilisce che i provvedimenti di destinazione dei giudici alle sezioni e di assegnazioni dei processi non sono attinenti alla capacità del giudice; tali decreti, non solo non devono essere allegati al processo, ma anche qualora fossero presi in violazione della normativa in materia non potrebbero determinare la nullità degli atti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2003, n. 24538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24538 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/12/2003
Dott. MOCALI ER - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE ON - Consigliere - N. 1178
Dott. DE NARDO SE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - N. 004133/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1) AM NA N. IL 25/10/1957;
2) AM PA N. IL 21/01/1965;
3) AL IO (RINUNCIANTE) N. IL 30/04/1959;
4) AL ZO N. IL 27/04/1975;
5) CO LV N. IL 06/04/1975;
6) CA AN PI N. IL 21/02/1968;
7) NA FI N. IL 05/10/1973;
8) NA AR N. IL 04/08/1968;
9) EN AT N. IL 07/02/1964;
10) UT PE N. IL 08/05/1958;
11) DE UC IS N. IL 13/07/1959;
12) DE UC LV N. IL 18/09/1967;
13) DE UC LV SC N. IL 20/07/1968;
14) DI LA PE N. IL 30/11/1969;
15) DI EF NI N. IL 05/10/1956;
16) DI EF TA N. IL 05/01/1951;
17) TO SC N. IL 27/01/1964;
18) AR IO N. IL 08/11/1972;
19) TA NI N. IL 02/10/1960;
20) TI IN N. IL 31/08/1958;
21) BI GI N. IL 08/06/1967;
22) BA NI N. IL 01/05/1957;
23) SO LV N. IL 29/10/1957;
24) IS NT N. IL 28/02/1970;
25) IL OV N. IL 23/10/1971;
26) IC ES N. IL 25/10/1964;
27) LA ZZ TA N. IL 21/02/1967;
28) CO IN N. IL 15/12/1954;
29) LO FA PE N. IL 06/02/1971;
30) LO SC(RINUNCIANTE) N. IL 21/03/1950;
31) LO PE LV N. IL 19/06/1967;
32) LO PP N. IL 14/07/1952;
33) UM EA N. IL 19/06/1967;
34) PO PI LV N. IL 06/05/1970;
35) AR RA N. IL 10/07/1967;
36) RI IO N. IL 08/09/1964;
37) RI LV N. IL 19/11/1961;
38) AN GI N. IL 08/08/1950;
39) US NI N. IL 18/09/1969;
40) US LO N. IL 27/10/1970;
41) US PE N. IL 08/04/1945;
42) OL ZO N. IL 24/08/1958;
43) NO TO N. IL 03/09/1964;
44) FU AR N. IL 14/07/1961;
45) AN OV N. IL 09/12/1961;
46) PE TO N. IL 15/02/1963;
47) PI PE N. IL 08/08/1960;
48) US SC N. IL 04/09/1969;
49) RA AR N. IL 26/10/1967;
50) ZA GI N. IL 10/01/1968;
51) US AR N. IL 18/12/1967;
52) IE RI N. IL 07/10/1970;
53) CA NT N. IL 08/03/1954;
54) VO NI N. IL 20/02/1960;
55) TI AR N. IL 05/04/1971;
56) SP OV N. IL 14/01/1965;
57) IL AR N. IL 07/03/1968;
58) NO NT N. IL 15/11/1966;
59) TESTA BE N. IL 30/02/1966;
60) ET LV N. IL 13/01/1966;
61) TROVATO ET N. IL 02/01/1961;
62) NT TA N. IL 03/10/1949;
63) VI IM N. IL 02/09/1954;
64) ER GIANAR N. IL 21/11/1976;
avverso SENTENZA del 13/04/2002 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Caimpoli, che ha concluso per inammissibilità ricorsi AM, AR A., AR V. Blanco, Casetta, ST A., ST R. De UC C., De UC S., Di PA, Di ST A., IN, NO Ilario, CA, Lo RO, OM F., ON, IA, MA, Mauges M. AN, SI, MI, LL, EN, AB, ST, OM, VA, VI e UE rigetto ricorsi AL, EM, TA De UC S.F., Di ST G. EG, IA, FO, RI, SS, La ZI, IT, OM S., LU, Manferis, MU A., MU G., OF, PI, RA, SA, RI, Russapienza, CI, CA, GN, Spinaldi, NO e TI accoglimento ricorso P.G.;
Uditi i difensori Avv.ti Carone, Brancato, Ragazzo, Calabro, Edeile, Passanisi, Gaito, Pavone, Falcone, AM N., Rao, Antille, Spinelli, D'IG, AL, Ricci, Chiavetta, Rosa, Pace, Bosco, e di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio, derivato dalla riunione di distinti procedimenti, concerne talune vicende associati ve ed alcuni specifici episodi delittuosi maturati nell'ambito della criminalità organizzata del catanese. In particolare un primo filone riguarda il sodalizio dei cosiddetti "Cursoti milanesi", di stanza a Catania(ma facenti capo al leader storico del gruppo AN UI, detenuto in carceri del Nord-Italia, mentre un secondo filone ha per oggetto il gruppo malavitoso, contrapposto al precedente, dei LO, a sua volta considerato nella duplice strutturazione di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ed un terzo filone attiene alle attività di un ulteriore organizzazione dedita al traffico di stupefacenti ed incentrata sulla famiglia MU. La sentenza impugnata ha, inoltre, per oggetto la posizione di altri soggetti, imputati di fatti di spaccio di stupefacenti non sempre o necessariamente riconducibili ad attività di sodalizi criminosi ma spesso individualmente gestiti dai diversi protagonisti, nonché gli omicidi di RU CE, avvenuto in data 24.10.1996, e di UR CA, avvenuto in data 20.1.1991, il tentato omicidio in danno di UG IO e AL TO, due episodi estorsivi ascritti a membri del clan PE ed una rapina consumata da elementi dello stesso gruppo il 14.1.1992 ai danni della Banca Popolare di Belpasso. Attesa la promiscuità degli argomenti ed il numero dei ricorrenti la trattazione sarà svolta con riferimento alla posizione dei singoli imputati, nell'ordine di cui all'epigrafe, con la precisazione che ove una questione riguardi più posizioni e sia stata trattata in relazione a taluna di esse, si provvederà ad operare i necessari rinvii.
AM NA.
Vistasi confermare la condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, eseguito in concorso con il convivente SI
NC, sulla base delle chiamate compiute dai collaboranti CI IO, Lo RO SE e AL ON e di riscontri documentali provenienti da agende sottoposte a sequestro, deduce con il ricorso vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, sull'assunto del difetto di autonomia delle propalazioni del Lo RO e dell'inesistenza di validi riscontri, ed in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. nonché delle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
La sentenza argomenta ampiamente ed in modo del tutto coerente circa la valenza e la convergente concludenza delle dichiarazioni dei tre collaboranti, le cui indicazioni risultano oggettivamente avvalorate, oltre che dal rinvenimento - in due occasioni - di tracce o quantità di cocaina, dall'arrivo in piena notte, nell'abitazione della coppia, di un terzetto di acquirenti composto, oltre che da tale Contarino, da due soggetti che i chiamanti avevano specificamente indicato quali loro tramiti od accompagnatori in occasione degli acquisti di droga da essi effettuati presso la coppia;
sussiste, poi, l'ulteriore riscontro costituito dalle risultanze di un'agenda sequestrata in casa dell'imputata e del suo convivente e di un promemoria sequestrato a tale Scuderi IO, con annotazioni relative a fornitura all'AM ed al SI di non indifferenti quantità di stupefacenti, largamente eccedenti gli eventuali consumi personali. La valutazione degli elementi probatori - a prescindere dalla condivisibilità o meno della riferita massima d'esperienza secondo cui i consumatori di droga sono molto spesso anche spacciatori della medesima - risulta, pertanto, del tutto corretta e non sindacabile in sede di legittimità ed è, del resto, significativo che il ricorso si sia prevalentemente incentrato sulla pretesa mancanza di autonomia delle propalazioni del Lo RO, senza, tuttavia, minimamente confutare la valenza di quelle del CI e del AL e solo genericamente contestandosi quella degli eloquenti riscontri documentali.
Anche per quanto attiene al diniego delle invocate attenuanti la sentenza deve ritenersi incensurabile in questa sede, avendo la corte territoriale motivatamente escluso la lieve entità dei fatti con riguardo alle dimensioni dello spaccio, desunta dalla sistematicità delle condotte e dalla natura dei collegamenti con ambienti e protagonisti del traffico di stupefacenti, oltre che, quanto alle generiche, con riferimento all'esistenza di un precedente specifico. AM PA
La sentenza impugnata ne ha confermata la condanna a 30 anni di reclusione per concorso con SO RO, GN LO e ST TO nell'omicidio di UR CA, sulla base delle dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie del predetto ST e dell'iniziale confessione resa dallo stesso imputato durante la fase delle indagini, poi ritrattata in sede dibattimentale, oltre che delle propalazioni, de relato, di Lo RO SE e, con rilevanza ritenuta marginale, dei coniugi AL ON e Di AI CO nonché della smentita ricevuta dall'alibi prospettato in giudizio dall'interessato.
Con il ricorso si deduce l'illegittimità dell'acquisizione ed utilizzazione, nel giudizio di appello, dei verbali degli interrogatori del prevenuto in data 19 e 28.5.1991, prodotti in udienza dal p.m. ma non contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2 c.p.p., essendo l'imputato stato ammesso al rito abbreviato in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 4 ter, comma 2, D.L. n. 82/2000, inserito dalla legge di conversione n. 144/2000, e dovendosi, in ogni caso, estendere il contraddittorio alle nuove acquisizioni con interrogatorio del AL. Il ricorrente denunzia, inoltre, la nullità assoluta di detti interrogatori perché assunti senza la presenza del difensore e deduce vizio di motivazione in punto di valutazione delle discordanti dichiarazioni del ST e del Lo RO quanto alla ritenuta esistenza di un comune "nucleo fondante", nonché in ordine all'asserita genuinità delle dichiarazioni confessorie rese negli interrogatori del 1991 e del 1998.
Il ricorso è infondato.
Del tutto irrilevanti sono, anzitutto, le censure in punto di validità ed utilizzabilità dei verbali di interrogatorio dell'imputato risalenti all'anno 1991, risultando inequivocabilmente dalla sentenza in esame che il AL ebbe ad autonomamente ribadirne il contenuto confessorio nel corso di un nuovo interrogatorio cui, ignorando l'inquirente il contenuto delle precedenti dichiarazioni, il prevenuto fu sottoposto dal p.m. in data 5.6.1998 e del quale non si contesta minimamente la valutabilità ai fini probatori in quanto già contenuto nel fascicolo del p.m.. Ciò posto, i giudici del gravame, pur dando atto della labilità caratteriale del soggetto, hanno congruamente ed analiticamente motivato circa l'affidabilità delle primitive ammissioni del prevenuto e circa la prevalenza ad esse assegnata rispetto alla loro immotivata ritrattazione in sede dibattimentale, ricostruendo compiutamente la vicenda anche sulla base della concordante confessione e contestuale chiamata in correità compiuta dal ST e dei riscontri provenienti dagli altri propalanti, di modo che le censure in punto di valutazione della prova si risolvono, nella sostanza, in mere deduzioni di merito di cui è precluso l'esame nel giudizio di legittimità. Questa corte condivide, in particolare - con ciò rettificando talune dissonanti ed eccessivamente drastiche affermazioni tralatizie della giurisprudenza di legittimità - l'opinione che il giudizio negativo eventualmente espresso sulla personalità e sulle note caratteriali di un dichiarante non può, di per sè, ritenersi preclusivo del passaggio all'ulteriore momento costituito dalla valutazione dell'affidabilità del contenuto delle dichiarazioni in concreto rese, non potendosi escludere che in determinate situazioni e per particolari ragioni anche un soggetto rivelatosi in altre occasioni inaffidabile o generalmente ritenuto immeritevole di credito possa riferire circostanze conformi al vero, ferma restando, in tali casi, l'esigenza di un più rigoroso ed approfondito vaglio critico delle propalazioni in questione. Del pari incensurabile appare l'individuazione di un comune nucleo essenziale tra le dichiarazioni confessorie del AL e del ST, costituito dalla consumazione dell'omicidio in casa del GN, dall'individuazione dei compartecipi, dalle modalità esecutive del delitto (con un cavo elettrico, costringendo la vittima su di un divano) e dalla sua causale, rappresentata dal mancato pagamento di una partita di stupefacente proveniente da certo "Cipolla". AL IO.
Il suo ricorso va dichiarato inammissibile per successiva, rituale rinuncia all'impugnazione.
AL ZO.
Avverso la sentenza impugnata che, pur riducendo la pena infettagli in primo grado, ne ha confermata la responsabilità per concorso con SA RC nel reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (spaccio di cocaina praticato sulla pubblica via in una bancarella per la vendita di musicassette) sulla base delle dichiarazioni accusatone di numerosi collaboranti, il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova, sull'assunto dell'esistenza, a carico dell'imputato, delle sole propalazioni del collaborante IG LO, avendo tutti gli altri dichiaranti menzionati dai giudici del gravame riferito di non conoscerlo mentre nessun riscontro sarebbe derivato dall'attività investigativa degli organi di polizia, e lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.
Il ricorso è infondato.
Le dichiarazioni dell'IG risultano, invero, confortate da quelle di SE TO, ZA IO, CI IO e ST TO, a nulla rilevando che taluni di costoro non abbiano indicato per nome l'imputato per esserne stata comunque ritenuta certa l'identificazione sulla base delle descrizioni dei personaggi nonché del relativo modus operandi e della loro convergenza con le indicazioni, anche nominative, dell'IG.
Quanto al diniego dell'attenuante invocata, giustificazione corretta e sufficiente appare il riferimento alle "modalità di realizzazione" della condotta, consistenti nella copertura dello spaccio, praticato di fronte ad un locale pubblico intensamente frequentato sino a notte inoltrata, con un commercio di musicassette.
NC LV.
Vistasi anch'egli ridurre in appello la pena già inflittagli per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, avverso la conferma della dichiarazione di responsabilità deduce assenza di riscontri alle accuse di IG LO.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata chiarisce la portata della dichiarazione, resa dall'IG in giudizio, di non aver mai visto spacciare il prevenuto, precisando che ciò si riferisce ad un'attività di spaccio al minuto destinato ad un pubblico indifferenziato ma specificando, altresì, che il dichiarante (il quale ha dimostrato di ben conoscere il AN riconoscendolo in fotografia ed esattamente attribuendogli la disponibilità di una Fiat "Punto" bianca) ha riferito di acquisti da lui personalmente compiuti presso il ricorrente, che agiva abitualmente con tali MB MA e RM DR;
la motivazione dei giudici del gravame da, altresì, correttamente atto della non riferibilità delle propalazioni accusatorie di SE TO e GL IO all'odierno imputato (essendo le prime certamente e le seconde verosimilmente relative a suo fratello ER, anch'egli noto ed arrestato per spaccio di droga) ma altrettanto correttamente considera valido riscontro alle accuse dell'IG la circostanza dell'avvenuto arresto dell'imputato e di sua madre in data 23.7.1992 nella flagrante detenzione di rilevanti quantitativi di cocaina (episodio separatamente giudicato), donde la logica deduzione dell'attendibilità delle proposizioni accusatorie dell'IG. CA AN PI.
I giudici di secondo grado ne hanno confermata la responsabilità per partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan LO" ed all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo a detto clan nonché per il reato di spaccio e per concorso nell'estorsione consumata in danno di AC ON, aumentando la pena già inflittagli per effetto dell'eliminazione, su appello del p.m., delle concesse attenuanti generiche;
le fonti di prova a carico dell'imputato risultano costituite dalle dichiarazioni di CI IO e UR SE circa la sua appartenenza organica al sodalizio dei LO ed il coinvolgimento nella citata estorsione e da quelle di Lo RO SE e AL, che lo indicano come inserito nella squadra di spacciatori capeggiata da ZA CO, con i riscontri dell'avvenuto sequestro di armi e droga presso il prevenuto e di due arresti in flagranza di spaccio oltre che del riconoscimento fotografico da parte del AC quanto al fatto estorsivo.
Con il ricorso vengono dedotte carenza di motivazione in punto di valutazione della credibilità intrinseca dei collaboranti, le cui dichiarazioni non sarebbero conciliabili con i periodi di carcerazione del prevenuto, ed omessa menzione dell'avvenuta assoluzione dello stesso dall'accusa di detenzione delle armi fatte rinvenire in un'immobile di parenti del RT nonché assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità compiuta dal CI per l'estorsione, violazione del divieto di bis in idem in relazione all'imputazione di spaccio ed ingiustificata disapplicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., essendo l'ammissione al rito abbreviata stata asseritamente richiesta all'udienza preliminare.
Il ricorso è fondato unicamente quanto alla mancata valutazione dell'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., basata sull'erronea affermazione della mancata richiesta di ammissione al rito alternativo all'udienza preliminare;
risulta, invero, dagli atti (v. pag. 22 del verbale di udienza preliminare) che il RT formulò tempestiva richiesta al riguardo, che rinnovò la richiesta in apertura del giudizio di primo grado e che propose appello sul punto per cui la sentenza va annullata per tale aspetto, spettando al giudice di rinvio valutare nel merito l'assunto del ricorrente circa la possibilità di decidere il processo allo stato degli atti in sede di udienza preliminare, in base alla disciplina processuale all'epoca vigente.
Tutte le altre censure, prevalentemente incentrate sull'asserita incompatibilità dei riferimenti cronologici compiuti dai collaboranti con i periodi di carcerazione del ricorrente, sono infondate, avendo la corte territoriale congruamente argomentato circa la, peraltro ovvia e comprensibile, approssimazione delle indicazioni temporali fornite da taluni propalanti (non, tuttavia, dal ZA - v. pagg. 220 e 221 sent. imp.), dei quali risulta adeguatamente vagliata, in difetto di specifiche censure, l'attendibilità intrinseca. La sentenza, inoltre, lungi dall'omettere di valutare l'assoluzione del RT dall'imputazione di detenzione delle armi rinvenute su segnalazione del CI e del UR, ne ha sminuito il significato ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di associazione maliosa, incidentalmente apprezzando in modo autonomo (come era in suo potere per l'inesistenza del vincolo di precedente giudicato penale, ex art. 2, co. 1 c.p.p.) il dato fattuale dei rinvenimenti in questione su sintomatiche indicazioni dei sodali CI e UR, mentre per l'estorsione in danno del AC (anch'essa congruamente ritenuta altamente sintomatica della riferita militanza associativa) il ricorrente mostra (come già con l'appello) di ignorare che la chiamata in correità del CI risulta significativamente riscontrata dai precisi riconoscimenti fotografici del prevenuto e dello stesso CI eseguiti dalla persona offesa, che ha indicato i predetti come coloro che si recavano da lui per riscuotere il provento del delitto. Quanto, infine, alla pretesa violazione del disposto dell'art. 649 c.p.p., è agevole rilevare che l'imputazione oggetto del presente procedimento concerne una protratta attività di spaccio contestata da epoca imprecisata sino al luglio 1997 laddove l'invocato giudicato riguarda unicamente un singolo, seppur rilevante episodio accertato in data 8 marzo 1996, valutabile, peraltro, insieme ad altro precedente risalente al 1991, come valido riscontro alla riferita attività del prevenuto nel campo dello spaccio di stupefacenti.
NA FI.
Ritenuta in entrambi i gradi responsabile di partecipazione all'associazione familiare finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo al marito MU ON, deduce violazione della legge penale sull'assunto della qualificabilità del suo operato come mera connivenza a quello del coniuge e dell'assenza di valenza causale, quale valido contributo al sodalizio, del tentativo di occultamento della droga da lei effettuato all'arrivo della polizia nella casa coniugale, avendo ella agito esclusivamente per salvare il congiunto.
Il ricorso, che ripercorre le cadenze dell'atto di appello, è infondato, avendo i giudici a quibus correttamente interpretato il gesto come sintomatico di una pregressa adesione all'attività del gruppo familiare capeggiato dal marito, anche alla luce del tenore complessivo (compiutamente descritto alle pagg. 1278 e 1279 della sentenza di primo grado) delle conversazioni intercettate, non a caso ignorate dalla ricorrente e ritenute, con insindacabile valutazione di merito, inequivocabilmente significative di un pieno coinvolgimento ed organico inserimento della donna nel traffico, se non altro come custode della merce;
ne', d'altro canto, può considerarsi mera connivenza, come tale implicante passiva acquiescenza all'attività altrui, un comportamento attivo e finalizzato a preservare gli interessi ed i beni dell'organizzazione mentre neppure è prospettabile, in relazione al fattivo interessamento per l'occultamento della droga, una qualificazione del fatto come favoreggiamento del marito, tale reato presupponendo che il reato presupposto sia stato già commesso ed esaurito, laddove, nella specie, la condotta illecita era in corso all'atto dell'intervento della ST.
NA AR.
L'imputato, fratello di ST LF ed anch'egli ritenuto responsabile di partecipazione al sodalizio familiare finalizzato al traffico di stupefacenti capeggiato dal cognato MU ON oltre che del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la propria partecipazione alle conversazioni intercettate (peraltro asseritamente di incerto significato quella del 7.3.1996) e ritenute probanti del suo coinvolgimento nel traffico ed assume l'inesistenza di prove di una sua partecipazione al sodalizio, potendosi, al massimo, ritenere dimostrato un solo episodio delittuoso, mentre ingiustificato sarebbe il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990, in assenza di sequestri di stupefacente.
La sentenza impugnata ha già esaurientemente risposto alle obiezioni dell'imputato, rilevando, quanto alla conversazione del 19.5.1996 (per cui sono stati ritenuti privi di utilità gli esiti della perizia fonica a causa della ritenuta incomparabilità della voce di "Sarò" e del saggio fonico del ST per la presenza di rumori di fondo nella registrazione), che il "Sarò" ad essa partecipante non può identificarsi nel Capone RO, di cui era stata rilevata in una precedente occasione la presenza in casa MU, essendo costui stato arrestato in data 19.3.1996, mentre la certezza dell'identificazione del prevenuto come partecipe alla conversazione del 7.3.1996 emerge dalle stesse giustificazioni solo a dibattimento d'appello inoltrato fornite dal ST circa il preteso significato della parola "cartoni" che in essa compare e che starebbe asseritamente a rappresentare cartoni di mimosa da vendere il successivo 8 marzo e non, invece, unità di misura di sostanza stupefacente, come con congrua motivazione ritenuto dai giudici di secondo grado in base al tenore complessivo del discorso ed ai ripetuti riferimenti alla "roba" ed alla sua necessaria buona qualità.
La corte territoriale ha, altresì, adeguatamente confermato la responsabilità del prevenuto in ordine alla contestatagli partecipazione associativa, rilevando, con non sindacabile apprezzamento di merito, come la sua intensa frequentazione della casa del cognato e della sorella non potesse ricondursi a mere relazioni parentali, atteso l'interessamento generalmente dimostrato dal soggetto ai traffici di droga svolti dal gruppo familiare e, conseguentemente, la sua non riducibilità a singoli episodi, considerate la sistematicità e le modalità dell'attività in esame, donde la coerente esclusione anche dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990, pur in assenza di sequestro di droga.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso anche il P.G. limitatamente all'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., sull'assunto che l'imputato non avrebbe fatto tempestiva richiesta di ammissione al giudizio abbreviato.
Il ricorso è infondato, risultando dagli atti acquisiti che la richiesta fu, invece, ritualmente avanzata e coltivata in apertura del dibattimento di primo grado (v. pag. 23 verbale ud. prel. e pag. 41 verb. ud. 1^ gr.).
EN AT.
La sentenza impugnata, in riforma di quella di primo grado, lo ha assolto dall'accusa dal reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, confermandone la responsabilità per quello di cui all'art. 73 sulla base delle propalazioni accusatorie dei collaboranti Lo RO e AL, con il riscontro di un sequestro di sostanza stupefacente per la cui detenzione l'imputato è già stato giudicato.
I motivi di ricorso, in parte identici a quelli proposti da NO NT, con cui il EM risulta aver svolto la sua attività di spaccio, si incentrano sulla genericità delle chiamate e sull'unicità del riscontro, rappresentato dall'episodio in occasione del quale l'imputato ed il NO furono tratti in arresto in flagrante detenzione di droga. Il ricorrente lamenta, inoltre, vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 (essendo egli tossicodipendente)
nonché disapplicazione dell'art. 649 c.p.p. sull'assunto dell'identità del fatto in esame rispetto a quello già giudicato con sentenza G.u.p. Trib. Catania 3.4.1996. Il ricorso è infondato.
I giudici del gravame hanno dato adeguata giustificazione dell'affidabilità e sostanziale convergenza delle chiamate in reità, niente affatto generiche in quanto comprendenti l'indicazione del luogo abituale di spaccio e del collegamento del prevenuto - per l'approvvigionamento della droga - con SS TO, cognato del NO, associato nello spaccio al EM, correttamente utilizzando come valido riscontro il sequestro di eroina eseguito presso l'abitazione dell'imputato in data 10.1.1996, presente anche il NO, successivamente arrestato a sua volta in flagrante possesso di analoga sostanza. Del pari correttamente i giudici hanno escluso l'applicabilità dell'art. 649 c.p.p., attesa la non sovrapponibilità del circoscritto episodio cui si riferisce il giudicato alla più vasta contestazione oggetto del presente processo estesa da epoca indeterminata sino al luglio 1997. Quanto, infine, alla lamentata carenza di motivazione circa la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità dei fatti, nessun motivo al riguardo risulta proposto con l'atto di appello, potendosi qui, peraltro, osservare che la qualità di tossicodipendente non è di per sè decisiva ai fini del riconoscimento della circostanza in esame, in presenza di ritenuta attività continuativa di spaccio e di evidenziati collegamenti con personaggi, quali il SS, inseriti in contesti di criminalità organizzata.
UT PE.
In riforma della sentenza di primo grado è stato ridimensionato il trattamento sanzionatorio, confermandosi l'affermazione di responsabilità del prevenuto per i reati di partecipazione qualificata (in posizione apicale) ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed all'associazione di tipo mafioso denominata "clan LO" nonché per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, ritenendosi probanti le dichiarazioni accusatorie di collaboranti di giustizia ed il tenore di conversazioni intercettate nell'abitazione di CI NT, alcune delle quali con la partecipazione dello stesso imputato.
Con i ricorsi, distintamente proposti dal difensore e personalmente dall'interessato, si deduce:
- nullità della sentenza di condanna ex art. 522 c.p.p. quanto alle aggravanti di cui agli artt. 416 bis, co. 2 c.p. e 74, co. 4 D.P.R. n. 309/1990 per difetto di contestazione;
- vizio di motivazione in punto di valutazione della prova per inosservanza del tradizionale metodo di verifica dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti, peraltro smentiti o non reciprocamente riscontrantisi, e per l'utilizzazione, come riscontri estrinseci, di dati estranei ai temi d'accusa oltre che per omessa considerazione di passi delle conversazioni intercettate favorevoli all'imputato;
- inconfigurabilità del reato associativo in tema di traffico di stupefacenti, agendo ciascuno dei pretesi sodali in modo episodico ed individuale ed essendo l'imputato scagionato dal De RA;
- inconfigurabilità, in ogni caso, dell'attribuitogli ruolo di dirigente o capo del predetto sodalizio, asseritamente desunto per traslazione dal ruolo ascrittogli in seno all'associazione mafiosa;
- erroneità del computo della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., di cui si sostiene l'applicabilità anche ai fatti di cui alla sentenza C.A. Catania 12.10.1994, ritenuti legati da continuazione a quelli del presente processo;
- mancanza o vizio di motivazione sulla ritenuta attenuante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 e sul diniego delle generiche. La sentenza, ancorché il motivo non sia stato dedotto dal ricorrente, va annullata con rinvio limitatamente al capo relativo al reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. e, per l'effetto, all'eventuale rideterminazione della pena complessiva (ferma restando, tuttavia, la dichiarata continuazione rispetto al reato giudicato con la citata sentenza 12.10.1994 per essere il vincolo stato unitariamente ravvisato anche rispetto agli altri reati oggetto del presente processo), giovandosi il TA, ex art. 587, co. 1 c.p.p., dell'effetto estensivo della doglianza, non personale, proposta da altri ricorrenti e di cui oltre meglio si dirà (v. esame del ricorso di De UC TO CE), relativa all'inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni ambientali intercettate presso l'abitazione dello CI, che costituiscono parte rilevante del contesto probatorio posto a base dell'affermazione di colpevolezza per il citato delitto, spettando ai giudici del rinvio procedere a nuovo deliberazione al riguardo mediante effettuazione del "giudizio di resistenza" delle prove residue. Restano, ovviamente, assorbiti e demandati al nuovo giudizio di merito tutti i motivi concernenti il capo d'imputazione in parola. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto per le considerazioni che seguono:
- il contesto probatorio per i delitti in materia di spaccio di stupefacenti è del tutto autonomo e non influenzato dal risultato dell'intercettazione di conversazioni ambientali, fondandosi esso sulle specifiche propalazioni dei collaboranti Di RA, OM, Lo RO nonché dei fratelli CA (affiliati al clan "Santapaola"), tutte rappresentative del protagonismo del prevenuto nel settore del traffico organizzato di stupefacenti in qualità di preposto ad una squadra costituente articolazione di un sodalizio più vasto (la cui fattuale e giuridica configurabilità è trattata nella premessa al capitolo 8^ - pagg. 209 ss.- della sentenza impugnata), con la precisazione che il ricorrente si limita a riproporre in questa sede obiezioni di fatto già analiticamente e congruamente confutate dai giudici del gravame e, pertanto, non riesaminabili in sede di legittimità;
- l'aggravante di cui all'art. 74, co. 4 D.P.R. n. 309/1990 risulta in fatto formalmente contestata, in seno alla contestazione suppletiva concernente il reato associativo in parola, all'udienza del 21.12.1999, mediante ricorso alla locuzione "associazione armata ed organizzata in squadre dirette da TA SE etc.", a nulla rilevando la mancata menzione del comma 4 cit.;
- il ricorrente è privo di interesse ad eccepire l'omessa motivazione in punto di aggravante ex art. 7 L. n. 203/1991, non essendo stato calcolato nessun aumento di pena per la stessa e non essendosene, dunque, tenuto alcun conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio;
- costituisce sufficiente ed adeguata motivazione per la disposta eliminazione delle circostanze attenuanti generiche la menzione dei precedenti penali del reo per gravi reati, tra cui quelli di rapina ed associazione di tipo mafioso;
- esattamente la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. non è stata estesa all'aumento determinato per la continuazione con il reato (ritenuto meno grave) giudicato con sentenza C.A. Ct. 12.10.1994, esulando quest'ultimo dal presente processo e non potendo esso, pertanto, fruire della riduzione di pena connessa al rito alternativo, come già statuito da questa stessa sezione con sentenza 25.9.2003 n. 893, Carvelli. DE UC IS e DE UC LV.
La sentenza impugnata ha confermato la loro responsabilità per il reato di spaccio di droga leggera, riformando quella di primo grado quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Le loro posizioni sono state trattate congiuntamente dai giudici del gravame e possono essere unitariamente esaminate anche in questa sede, unico essendo l'atto di ricorso e comuni i motivi di censura, incentrati formalmente sulla deduzione di un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in reità compiute dai collaboranti SE e AL ed alla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca ma, sostanzialmente, sulla reiterazione, senza profili di novità o di puntuale critica del contestato apparato argomentativo, di deduzioni di fatto già svolte con l'atto di appello e con logica ed esauriente motivazione disattese in sede di gravame, ai cui pertinenti rilievi non resta che fare rinvio. Il ricorso, al limite estremo dell'inammissibilità, va, pertanto, rigettato.
DE UC LV SC.
Ne è stata confermata la condanna per i reati di cui all'art. 416 bis c.p (partecipazione all'associazione di tipo mafioso dei
"Cursoti") e 73 D.P.R. n. 309/1990 nonché per concorso nell'omicidio di RU CE, nel tentato omicidio in danno di UG IO e AL TO e nei connessi reati in materia di armi, sostituendosi all'originaria pena di 30 anni di reclusione quella dell'ergastolo, ex art. 7, co. 1 D.L. n. 341/2000, conv. in L. n. 4/2001. Con l'atto di ricorso e con motivi nuovi i difensori deducono:
- inammissibilità, ex art. 443, co. 3 c.p.p., dell'impugnazione proposta, nelle forme dell'appello, avverso la sentenza di primo grado dal P.M. e dal P.G., con successiva qualificazione come ricorso e sua conversione in appello, per la non convertibilità in tale mezzo stante il divieto di cui all'art. 443, co. 3 c.p.p. e rientrando, in ogni caso, la conversione nella competenza funzionale della corte di legittimità, previa verifica dei requisiti di validità dell'atto, con prospettazione, in via subordinata, di questione di legittimità costituzionale;
- nullità delle sentenze di primo e secondo grado per omessa indicazione della pena-base del ritenuto reato continuato;
nullità o abnormità della sentenza di secondo grado per la contestuale celebrazione del giudizio per taluni imputati con il rito abbreviato di cui alla disciplina transitoria introdotta con l'art. 4 ter L. n. 144/2000 e per altri con il rito ordinario od, in ogni caso, inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie successive alla richiesta di ammissione al predetto rito abbreviato transitorio;
- inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni ambientali per inosservanza dell'art. 268, co. 3 c.p.p. e per difetto di provvedimento autorizzatorio del giudice alla violazione dell'altrui domicilio, con subordinata prospettazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, co. 2 c.p.p. e 13 D.L. n. 152/1991 in riferimento all'art. 14 Cost.;
- inutilizzabilità sopravvenuta delle dichiarazioni dei collaboranti OM e PA per omissione degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., come modificato con L. n. 63/2001;
- vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti (con particolare riguardo all'asseritamente non risolta divergenza delle propalazioni del PA e del OM in ordine all'omicidio RU) e del contenuto delle conversazioni intercettate;
- illogicità argomentativa quanto alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'attività di spaccio di stupefacenti gestita dal clan PE nonostante l'affermata appartenenza del soggetto al contrapposto clan dei "Cursori";
- violazione di legge in ordine al capo relativo al tentativo di omicidio in danno del UG e del AL per la configurabilità della scriminante della legittima difesa, essendosi il prevenuto ed i suoi coimputati limitati a reagire ai colpi d'arma da fuoco contro di loro esplosi dalle pretese vittime.
Esaminando, in ordine di pregiudizialità, le questioni proposte, si osserva:
- nessuna causa di nullità o di altra patologia processuale è configurabile nella contestuale celebrazione, in appello, del giudizio con rito ordinario e di quello con il rito abbreviato transitorio di cui all'art.
4-ter, co. 2 L. n. 144/2000, non essendo la sanzione della nullità comminata da alcuna disposizione di legge nè desumibile dalla generale previsione dell'art. 178 c.p.p. e non potendosi, nella specie, ravvisare alcuna grave deviazione dalle normali cadenze procedimentali (v., in senso conforme, la sentenza di questa stessa sezione in data 20.1.2003 n. 50, Ascione), mentre neppure è individuabile un situazione di incompatibilità dei giudicanti ex art. 34 c.p.p. (notoriamente non costituente, peraltro, causa di nullità, unico rimedio azionabile essendo quello della dichiarazione di ricusazione), avendo la corte di secondo grado pronunciato un'unica sentenza all'esito del dibattimento unitariamente celebrato, senza, dunque, l'esistenza di separate decisioni, l'una delle quali pregiudicante l'altra. Dalla commistione dei riti può, pertanto, derivare soltanto un problema di individuazione delle acquisizioni probatorie utilizzabili per i diversi imputati, disponendo l'art.
4-ter, comma 6 L. n. 144/2000 che, in caso di ritenuta ammisssibilità del rito in questione, il giudice utilizza, ai fini della deliberazione, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5 (ovvero nel fascicolo del p.m. di cui all'art. 416, co. 2 c.p.p.), le sole prove assunte in precedenza, ovvero, coordinando la disposizione con quella di cui al precedente comma 2, precedentemente alla formulazione della richiesta di ammissione al rito, prevedendosi (evidentemente con implicito riferimento a giudizio con unico imputato) che l'ammissibilità della richiesta sia, di norma, prontamente verificata e che il processo venga immediatamente definito;
in tali casi compete, peraltro, alla parte che eccepisca l'inutilizzabilità di eventuali acquisizioni successive individuare i materiali di prova indebitamente utilizzati dal giudice, risolvendosi altrimenti la doglianza in censura generica e, pertanto, non consentita;
- le impugnazioni proposte dal P.M. e dal P.G. avverso la sentenza di primo grado sono state ritualmente ritenute ammissibili, essendone stata correttamente operata la qualificazione come ricorsi per Cassazione a norma dell'art. 568, co. 5 c.p.p. ed essendone stata contestualmente rilevata la conversione in appello ex lege, ai sensi dell'art. 580 c.p.p., senza necessità di previa trasmissione degli atti a questa corte, stante (anche a prescindere da ovvie esigenze di razionalità, semplificazione ed economia processuale) l'automatismo previsto da detta disposizione ed il non controverso tenore dei rimedi, pacificamente attinenti ad un profilo di violazione di legge, alla stregua della sopravvenuta norma interpretativa di cui all'art. 7, co. 1 D.L. n. 341/2000; ne' può sostenersi che la conversione in appello sarebbe stata preclusa dal disposto dell'art. 443, co. 3 c.p.p., che vieta al p.m. di proporre tale rimedio avverso sentenze di condanna pronunciate all'esito di giudizio abbreviato, posto che un eventuale giudizio di legittimità innanzi a questa corte sulla questione devoluta con le impugnazioni proposte dalla pubblica accusa non si sarebbe potuto, comunque, concludere con la commutazione della pena di 30 anni in quella dell'ergastolo, prescindendosi dall'avvenuta proposizione di appello da parte dell'imputato, ma avrebbe dovuto necessariamente risolversi con l'annullamento, in parte qua, della sentenza, con rinvio al giudice di appello innanzi al quale pendeva il gravame del De UC sul merito dell'affermazione della sua responsabilità penale;
- a nulla rileva, ai fini della possibilità di revoca della richiesta di ammissione allo speciale rito abbreviato transitorio in esame prevista dall'art. 8, co. 2 D.L. n. 341/2000, che la decisione sulla sua ammissibilità non sia stata immediatamente pronunciata, non essendo la revoca stessa dipendente ne' il relativo termine decorrente da detta decisione ma, del tutto autonomamente, dalla conoscenza dell'impugnazione del p.m. (a prescindere dalla sua specie o denominazione) o dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. cit, mentre del tutto generica ed indeterminata risulta la ventilata questione di legittimità costituzionale, non precisandosi neppure quale sia la norma da sottoporre a scrutinio ed in riferimento a quale articolo della carta fondamentale;
- è, invece, fondato il motivo con cui si deduce l'inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni ambientali intercettate presso l'abitazione di CI NT, avendo la corte di merito, in base all'indirizzo prevalente all'epoca della pronuncia, escluso (v. pag. 125 sent. impugnata) l'applicabilità del disposto dell'art. 268, co. 3 c.p.p. alle intercettazioni di conversazioni tra presenti, laddove le sezioni unite di questa corte, dirimendo il conflitto di giurisprudenza insorto sulla questione, hanno, con sentenza 31.10.2001, Policastro, richiamata dal ricorrente, affermato la tesi opposta, da cui il collegio non ha ragione di discostarsi;
di qui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in questione, che costituiscono larga parte del contesto probatorio posto a base della decisione, con conseguente necessità di annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello, che dovrà effettuare, con valutazione di merito preclusa a questa corte, la c.d. "prova di resistenza" del materiale probatorio residuo e con assorbimento di tutte le altre censure in quanto attinenti, appunto, a tale rilettura delle acquisizioni utilizzabili od a questioni ad essa subordinate. Deve, peraltro, già in questa sede escludersi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sopravvenuta delle propalazioni del PA e del OM in quanto ritualmente assunte in base alla disciplina processuale vigente all'epoca e già acquisite al fascicolo per il dibattimento (donde l'applicabilità del principio generale vigente in materia secondo cui tempus regit actum) e non influenzate dalla successiva modifica dell'art. 64 c.p.p., anche alla stregua di quanto disposto dall'art. 26 L. n. 63/2001, essendo la rinnovazione dell'esame nelle nuove forme prevista solo per i procedimenti ancora in fase di indagini preliminari.
DI LA PE.
Assolto in appello dal reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, con conferma della condanna per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e 73 D.P.R. cit. in base alle propalazioni di più collaboratori di giustizia che lo hanno indicato come affiliato al clan PE e come acquirente di sostanze stupefacenti di cui curava la successiva vendita fissandone i prezzi, deduce con il ricorso che le accuse mossegli dai propalanti CI (il quale, peraltro, avrebbe chiamato in causa solo tale CO, con cui l'imputato commise un tentativo di estorsione) e UR sarebbero smentite da quelle di altri collaboratori oltre che tra loro divergenti perché riferentisi a tipi di droga diversi e lamenta vizio di motivazione in punto di eliminazione, su appello del p.m., delle già concesse attenuanti generiche.
L'impugnazione, che non fa menzione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., per cui pure vi è stata conferma della condanna, ma del solo reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, è infondata, chiarendosi in sentenza (circostanza di fatto la cui verifica è sottratta al giudice di legittimità) che il CI accusò di spaccio sia il CO che il Di PA e che le sue propalazioni trovano riscontro, quanto al sodalizio esistente tra i due, in ripetuti controlli di polizia in cui i predetti furono trovati insieme, specificandosi, ancora, che il predetto dichiarante parlò anche (e, dunque, non solo) di eroina e cocaina mentre il UR, autore di chiamata in correità particolarmente dettagliata e corredata di indicazioni topografiche riconducenti al luogo di abitazione dei soggetti evocati, riferì solo di spaccio di "fumo", donde la delimitazione dell'imputazione al solo spaccio di droga leggera.
L'assorbente richiamo alla non contestata "sequela di precedenti, attestanti una specifica propensione al delitto manifestata sin da giovanissima età" costituisce, infine, esauriente e valida giustificazione dell'eliminazione delle attenuanti generiche. DI EF NI.
Ne è stata confermata la condanna per associazione al clan PE nonché per concorso nella rapina alla Banca Popolare di Belpasso e per reati in materia di armi, in base a convergenti dichiarazioni di collaboranti, ritenute riscontrate dagli arresti subiti in data 13.5.1992 e 29.5.1998, allorché il prevenuto fu sorpreso armato, nella prima occasione - v. pag. 642 sent. 1^ gr. - in casa del coimputato OS, dove furono rinvenuti anche giubbotti antiproiettile e radio ricetrasmittenti sintonizzate sulle frequenze in uso alle forze dell'ordine, in periodo di guerra in atto tra i PE ed il clan Mazzei, e nella seconda nascosto in un appartamento durante la latitanza.
Con il ricorso lamenta, invero assai genericamente, omesso esame della credibilità intrinseca dei collaboranti e la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. Il ricorso è infondato, avendo la corte congruamente apprezzato l'attendibilità delle dichiarazioni accusatone dei collaboranti, che lo vogliono componente dei "gruppi di fuoco" del clan PE, alla stregua dei riscontri obbiettivi derivanti dai sintomatici episodi degli arresti sopra descritti, mentre con l'atto di appello non era stato proposto alcun motivo in ordine al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., donde l'assenza di motivazione sul punto nella sentenza impugnata, per cui incomprensibile risulta il tenore del motivo di ricorso, che critica un apparato argomentativo inesistente in relazione alla specifica posizione del ricorrente.
DI EF TA.
Avverso la sentenza in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per appartenenza all'associazione di tipo mafioso dei "Cursori" sulla base di propalazioni di collaboranti e del tenore di conversazioni ambientali sottoposte ad intercettazione presso l'abitazione di CI NT, il difensore deduce, con un primo motivo, l'inutilizzabilità del risultato di dette intercettazioni, le cui operazioni sono state compiute per mezzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, per violazione dell'art. 268, co. 3 c.p.p., mancando nei decreti esecutivi del p.m. la motivazione in ordine all'insufficienza od inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica ed in ordine all'esistenza di eccezionali ragioni d'urgenza; il ricorrente lamenta, ancora, violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova ed omessa risposta all'eccezione di ne bis in idem formulata con riferimento a precedente condanna per il medesimo titolo di reato. Il ricorso è fondato quanto al primo, pregiudiziale motivo, per le ragioni già esposte nell'esaminare il ricorso di De UC TO CE ed alle quali si fa, pertanto, integrale rinvio, con conseguente necessità di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di appello, che dovrà, con valutazione di merito preclusa a questa corte, verificare la "resistenza" del materiale di prova residuo, e con assorbimento di ogni altro motivo di censura. TO SC.
Avverso la sentenza d'appello, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (appartenenza al clan PE) nonché 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, sulla base di plurime chiamate, il difensore si duole del rigetto dell'eccezione di ne bis in idem formulata con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 73 cit. di cui a sentenza della C.A. di Torino in data 27.11.1997, sull'assunto che le propalazioni dei collaboranti De RA e LA riguarderebbero gli stessi fatti oggetto del giudicato torinese.
Il ricorso è infondato, avendo la corte adeguatamente argomentato, con congruo apprezzamento di fatto, circa la non sovrapponibilità delle imputazioni di cui ai due procedimenti, nonostante la loro parziale coincidenza temporale (sulla quale, del resto, si incentra la censura), risultando quella del processo torinese relativa a condotte svoltesi in Torino e LI in concorso con tale AV PP (v. sul punto la sentenza di 1^ gr.) mentre quelle del presente processo riguardano fatti avvenuti in Catania in concorso con diversi membri del clan PE, senza menzione della presenza del AV e, più precisamente, un diverso filone di spaccio gestito nell'isola dal predetto sodalizio ed alimentato da approvvigionamenti di droga assicurati dall'imputato (v. anche quanto emergente a pag. 177 della sentenza impugnata nella trattazione della posizione di OF OM). Quanto alla menzione del particolare, narrato dal De RA, relativo alla prova delle armi da acquistare ed inviare agli associati catanesi, e di cui il ricorrente lamenta la non attinenza ai reati in materia di droga, si rileva che l'episodio, invero non pertinente al tema dell'applicabilità o meno dell'art. 649 c.p.p., trova posto nello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata solo per la riferita provenienza dal traffico di stupefacenti dei fondi occorrenti per l'acquisto.
AR IO.
Avverso la decisione di secondo grado, che ne ha confermato la condanna per partecipazione al clan "LO, con riduzione della pena per applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., il difensore lamenta vizio di motivazione circa la prova dell'esistenza e permanenza in vita del sodalizio e circa l'appartenenza ad esso del prevenuto nonché omesso esame del motivo di appello relativo al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità delle doglianze, a fronte di motivazione ampia e circostanziata da parte dei giudici di merito, e per la manifesta infondatezza della censura relativa al punto delle generiche, il cui diniego i giudici del gravame hanno, in effetti, adeguatamente giustificato con il numero e la natura dei precedenti penali e la personalità criminale complessivamente denotata dal soggetto.
TA NI.
Assolto in appello dall'accusa di violazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, con conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, deduce violazione dell'art. 192 c.p.p., sull'assunto della genericità e discordanza delle dichiarazioni accusatorie, compatibili anche con acquisti di droga per consumo personale, e dell'assenza di riscontri oggettivi, nonché vizio di motivazione in punto di diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., anche in considerazione del suo stato di tossicodipendenza, e quanto all'eliminazione, su appello del p.m. (che avrebbe dovuto ritenersi tacitamente rinunciato), delle già concessegli generiche. Con motivi nuovi si duole della mancata applicazione della previsione dell'art. 530, co. 2 c.p.p. e censura la massima d'esperienza menzionata dalla corte di merito secondo cui chi consuma droga ne è, spesso, anche spacciatore.
Il ricorso è infondato.
A prescindere dalla condivisibilità della surriferita massima d'esperienza, peraltro ampiamente confermata a livello statistico dalla casistica giudiziaria e, nella specie, accompagnata dall'indimostrata disponibilità di adeguate risorse di lecita provenienza per far fronte al vizio, la sentenza impugnata ha basato il proprio giudizio sulle concludenti e circostanziate propalazioni dei collaboranti Lo RO, AL, OM e AI che, convergendo sull'indicazione del soggetto come spacciatore e non mero consumatore, hanno anche indicato i concorrenti abituali dell'imputato nell'attività di spaccio, oltre al tipo ed alla provenienza dello stupefacente, nonché sull'elemento di riscontro costituito dall'esistenza di un precedente specifico. Irricevibile e non valutabile è la produzione documentale allegata ai motivi nuovi di ricorso e volta ad inficiare l'attendibilità del Lo RO mentre la sentenza impugnata ha già idoneamente risposto all'obiezione circa il maggior prezzo (L. 200.000 al grammo) da costui indicato per propri acquisti saltuari dalla coppia AM/SI e quello (L. 150.000) cui il FO rivendeva la cocaina talvolta cedutagli dallo stesso Lo RO, rilevando come costui si rivolgesse alla predetta coppia in situazioni di emergenza e per proprie esigenze personali e come, dunque, la sostanza ceduta all'imputato (ed a prescindere dai tagli eventualmente da questi apportativi, secondo il sistema ordinariamente praticato e riferito a pag. 1212 della sentenza di primo grado) non coincidesse con quella sporadicamente acquistata al prezzo di L. 200.000 per grammo. Incensurabile in sede di legittimità è anche il giudizio discrezionale con cui i giudici di appello hanno negato l'applicabilità dell'invocata attenuante speciale e disposto l'eliminazione delle generiche, argomentando in base alle modalità della condotta, meglio emergenti dalla sentenza di prime cure (spaccio di quartiere protratto nel tempo ed esercitato abitualmente in concorso con altri soggetti malavitosi) ed alla frequentazione di ambienti criminali nonché all'esistenza di uno specifico episodio di arresto (seguito da condanna) in flagrante detenzione di non indifferente quantitativo di cocaina che, ancorché unificato per continuazione ai fatti oggetto del presente processo, ben può valere a suffragare oggettivamente le propalazioni accusatone. Quanto all'eccepita rinuncia tacita del p.m. al proprio ricorso, si rileva che la mancata formale richiesta di accoglimento del gravame da parte del P.G. nelle conclusioni finali non comporta rinuncia all'impugnazione, potendo essa avvenire solo in forma espressa e prima dell'inizio della discussione (v. art. 589, co. 1 c.p.p.). TIIN.
È tra i destinatali di ricorso del P.G. relativamente alla riconosciutagli diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., sull'assunto della mancata richiesta di ammissione al rito alternativo all'udienza preliminare.
Il ricorso è infondato, risultando dagli atti acquisiti che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, formulò ritualmente la richiesta in questione all'udienza preliminare, coltivandola nelle fasi introduttive del dibattimento di primo grado (v., rispettivamente, pagg. 16 e 42 dei relativi verbali). BI GI.
La sentenza impugnata ha confermato integralmente quella di primo grado, con cui era stato ritenuto colpevole di partecipazione all'associazione mafiosa dei PE ed alla parallela associazione dedita al traffico di stupefacenti nonché di concorso nella rapina alla B.P. di Belpasso e di reati in materia di armi. Con il ricorso deduce difetto di convergenza delle accuse dei collaboratori ed assenza di riscontri oggettivi, lamentando, altresì, il diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. nonostante la tempestiva richiesta di ammissione al rito alternativo e sostenendo l'incompatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, applicata all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, con la sua ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 c.p. Il ricorso è infondato.
Il motivo attinente alla valutazione delle prove è, come già il corrispondente motivo di appello, del tutto generico e privo di specifiche censure od indicazioni sulle pretese discordanze delle, peraltro numerose e sufficientemente circostanziate, chiamate in correità, notoriamente non postulanti necessariamente riscontri di natura oggettiva (in ogni caso individuati dai primi giudici - v. pag. 652 sent. 1^ gr. -nella comprovata frequentazione da parte dell'imputato di altri membri del sodalizio criminale con i quali fu il IN fu più volte controllato dalle forze di polizia) ove, come nella specie, ritenute convergenti e reciprocamente riscontrantisi.
Quanto alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., si rileva dagli atti che, pur avendo l'imputato avanzato all'udienza preliminare richiesta (non accolta) di definizione del processo con giudizio abbreviato, egli non ebbe, poi, a proporre motivo di appello sul punto mentre la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 in relazione a reati fine o, comunque, connessi con quello di associazione di tipo mafioso anche nei confronti dei membri del sodalizio, già prevalentemente affermata dalla giurisprudenza di questa corte, è stata autorevolmente ribadita dalla ss. uu. di questa corte con sentenza 28.3.2001 n. 10, Cinalli ed altri, in Cass. pen., 2001, 2662. BA NI.
Anch'egli ritenuto in entrambi i gradi colpevole di partecipazione al clan mafioso dei PE ed alla parallela organizzazione di spaccio di stupefacenti nonché del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, ricorre lamentando la genericità e la natura indiretta delle propalazioni accusatorie, asseritamente spesso smentite da risultanze documentali sui tempi della sua carcerazione, e censurando la decisiva valenza probatoria assegnata alla circostanza dell'attentato da lui subito nonché la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., nonostante la tempestiva richiesta di celebrazione del processo con rito abbreviato, e l'omessa declaratoria di prevalenza delle atten. generiche nonostante la marginalità del proprio ruolo.
Il ricorso è infondato, articolandosi esso, in gran parte, nella reiterazione di censure di fatto volte ad una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie, adeguatamente apprezzate dai giudici a quibus, che hanno già ragionevolmente risposto a tutte le obiezioni dell'imputato, con particolare riguardo alla sua mancata chiamata in causa da parte di taluni membri del clan (si tratterebbe, invero, secondo i giudici del gravame, di elementi estranei alla squadra di appartenenza del prevenuto o di soggetti usciti dal gruppo prima dell'ingresso in esso del RI) ed alla comunque sicura riconducibilità a dinamiche associative dell'attentato da lui subito (per appropriazione di droga di pertinenza dell'organizzazione od, il che non fa grossa differenza, di danaro affidatogli per acquistarla), cui presero personalmente parte i propalanti SE e IA e che viene evocato come significativo riscontro alle accuse, accuratamente vagliate e ritenute complessivamente probanti nonostante talune giustificabili confusioni ed inesattezze, di numerosi coimputati;
per il resto si rileva che, pur avendo proposto all'udienza preliminare richiesta di ammissione a giudizio abbreviato, non risulta che il prevenuto abbia coltivato la richiesta nel dibattimento di primo grado, donde l'incensurabilità della mancata disamina sulla decidibilità del processo allo stato degli atti, mentre il denegato giudizio di prevalenza delle generiche appare congruamente giustificato con riferimento all'indole spiccatamente criminale denotata dal soggetto ed all'esistenza di un precedente per reato in materia di droga, utilizzato anche come riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti.
SO LV.
Avverso l'integrale conferma della sentenza di prime cure, che lo dichiarato colpevole di appartenenza al clan PE nonché alla parallela organizzazione di spaccio e dei relativi reati-fine, deduce con il ricorso il mendacio dei suoi accusatori AL, De RA e Lo RO, che lo accuserebbero di fatti avvenuti quando egli era detenuto.
Con il ricorso il difensore deduce violazione dell'art. 192, co. 3 c.p.p. - sull'assunto della natura indiziaria della prova a suo carico -, vizio di motivazione sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, assenza di prove in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (per cui sarebbero state utilizzate dichiarazioni prive di autonomia in quanto provenienti dai coniugi AL ON e AI CO, che, peraltro, non avrebbero - come, del resto, anche il Lo RO ed il CI - ricondotto la sua attività di spaccio al clan PE) e vizio di motivazione sull'entità del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle generiche.
Con motivi nuovi altro difensore lamenta disapplicazione dell'art. 530, co. 2, c.p.p. e sindaca la valenza probatoria di due specifici episodi di conflitti a fuoco riferiti da testi appartenenti alla p.g., deducendo assenza di convergenza dei propalanti su talune circostanze.
Il ricorso, essenzialmente basato, al di là di astratte citazioni di arresti giurisprudenziali, su deduzioni di merito volte ad ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali notoriamente preclusa in sede di legittimità, è infondato.
Il richiamo al disposto dell'art. 192, co. 3 c.p.p. non è pertinente, essendo gli elementi di prova (dichiarazioni incrociantesi di coimputati circa l'appartenenza del SS ai sodalizi in questione) in prevalenza di natura diretta e rappresentativa dei fatti di cui alle imputazioni mentre evidente è la valenza di riscontro oggettivo alle propalazioni accusatorie dei due episodi evocati nei motivi nuovi, essendone stati chiaramente spiegati in sentenza, senza che qui se ne debbano o possano ripercorrere i passaggi, i nessi con la persona del prevenuto e con il suo inserimento nell'organizzazione malavitosa. Il vincolo di coniugio tra il AL e la AI non può valere, di per sè, a privare di autonomia le rispettive dichiarazioni, vertenti su circostanze di cui entrambi i predetti furono diretti testimoni per il coinvolgimento del loro congiunto AL BA nella medesima attività di spaccio, chiaramente descritta come svolta in forma associata ed organizzata, con inserimento dell'imputato in una delle "squadre" in cui il clan PE era articolato, come dettagliatamente specificato nella "premessa" al capitolo 8^ della sentenza in esame;
irricevibile e non valutabile, come già rilevato nel trattare il ricorso del FO, è, infine, la produzione documentale allegata ai motivi nuovi mentre non censurabile è la motivazione circa la conferma del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle attenuanti genetiche, ampiamente giustificato anche dal solo richiamo ai numerosi e gravi precedenti penali del reo.
IS NT.
Assolto in appello dall'imputazione di cui all'art. 74, con conferma della condanna per il solo reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, ricorre deducendo genericità delle chiamate compiute dal
AL e dal Lo RO, asseritamente riscontrate soltanto dall'episodio del suo arresto insieme a EM TT, e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, di diniego dell'attenuante di cui al comma 5 del citato art. 73, invocata in relazione al suo stato di tossicodipendenza, e di revoca (su appello del p.m, asseritamente da ritenersi rinunciato per omessa richiesta di accoglimento in sede di discussione) delle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
Le propalazioni del AL e del Lo RO risultano sufficientemente circostanziate, essendo indicati il luogo e le modalità abituali dello spaccio (in via Sardegna unitamente al EM e per conto di SS TO), ed anche oggettivamente riscontrate dall'arresto del EM in flagrante possesso di eroina mentre si trovava in compagnia proprio del NO, in epoca successiva anch'egli arrestato per detenzione di analoga sostanza, oltre che confortate, secondo quanto si legge in sentenza a pag. 451, dalle sostanziali ammissioni del reo.
Correttamente motivato appare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 5 in relazione alla rilevata abitualità e sistematicità dello spaccio ed alle sue modalità (in concorso con altra persona ed agendo per conto di un terzo soggetto) mentre le attenuanti generiche, già concesse in primo grado con declaratoria di equivalenza alle aggravanti, non possono ritenersi revocate (come, del resto dimostrato dall'applicazione della pena in misura pari ai minimi edittali previsti dalla norma incriminatrice), dovendosi al riguardo assegnare prevalenza al dispositivo della sentenza di appello, in cui non si fa menzione di detta revoca ne' di esclusione delle aggravanti, sulla motivazione, in cui si afferma l'insussistenza delle aggravanti e l'imputato viene definito non meritevole delle attenuanti stesse, con l'ulteriore rilievo che oggetto del ricorso non è la difformità sopra rilevata ma un'inesistente revoca di attenuanti generiche su preteso appello, del pari inesistente nei confronti del NO (v. pag. 16 sent. impugnata).
IL OV.
Avverso la sentenza di appello, che ne ha confermato la responsabilità per partecipazione all'associazione di tipo mafioso dei "Cursoti", l'imputato lamenta vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti PA e OM e del contenuto della conversazione intercettata presso l'abitazione dello CI in data 23.8.1997.
La sentenza va annullata con rinvio, estendendosi al ricorrente, ex art. 587 c.p.p., il motivo di impugnazione relativo all'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni ambientali già esaminato nel trattare del ricorso di De UC TO CE, cui si rimanda sul punto, con conseguente necessità di rivalutazione del residuo quadro probatorio, di esclusiva competenza del giudice di merito, come sin qui già rilevato per il citato De UC e per Di ST AE, anche in relazione alla rilevanza assegnata dai giudici del gravame al risultato della suddetta intercettazione nel contesto motivazionale concernente l'IL (v. pag. 40).
IC ES.
Ritenuto in entrambi i gradi appartenente al clan LO nella sua duplice espressione di associazione maliosa e di sodalizio dedito al traffico di stupefacenti nonché colpevole del reato-fine di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, eccepisce l'inutilizzabilità del risultato dell'intercettazione di conversazioni ambientali svoltesi presso l'abitazione di MU ON per violazione dell'art. 268, co. 3 c.p.p. e carenza di motivazione in punto di valutazione della prova circa la ritenuta sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 nonché circa l'omessa applicazione della pena nel minimo edittale. Il ricorso è infondato giacché, a differenza di quanto rilevato per le intercettazioni ambientali di conversazioni svoltesi presso l'abitazione dello CI, l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la Procura della Repubblica risulta, quanto alle conversazioni tra presenti svoltesi presso il MU, ritualmente disposto con decreti in data 27 febbraio e 1^ marzo 1996, correttamente motivati sia in ordine all'attestata insufficienza degli impianti in dotazione all'ufficio giudiziario che all'assoluta urgenza delle operazioni per la ventilata imminenza dell'arrivo dal Nord di un carico di cocaina, da smistare ad altri associati (e ciò a prescindere dall'assoluta marginalità già assegnata, nel più vasto contesto probatorio, dalla sentenza di appello al contenuto di un'unica conversazione ed alla totale indipendenza dal risultato delle captazioni della prova relativa ai reati in materia di stupefacenti).
Per il resto le censure relative ai pretesi vizi motivazionali risultano del tutto generiche e prive di specifici riferimenti ai circostanziati passaggi argomentativi della sentenza impugnata, largamente basati non già su elementi indiziali (come apoditticamente asserito dal ricorrente) ma su mezzi di prova diretta e rappresentativa, anche quanto al ritenuto inserimento del soggetto nella speciale organizzazione di spaccio articolata in "squadre" enucleatasi in seno al clan PE, mentre l'eccedenza della pena base rispetto al minimo appare insindacabilmente giustificata con il riferimento ai precedenti penali ed alla spiccata personalità criminale del reo.
LA ZZ TA.
In appello è stata ridotta la pena infintagli in primo grado, confermandosene l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 416 bis, 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 quale componente del clan mafioso LO e della connessa associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.
Il difensore lamenta carenza di motivazione sul rigetto dell'eccezione di ne bis in idem proposta, limitatamente al delitto di cui all'art. 74 cit., con riferimento alla condanna definitiva per analogo reato di cui a sentenza 11.5.2000 C.A. Catania nonché violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova, sull'assunto dell'effettuazione di mera somma aritmetica delle dichiarazioni dei collaboranti, e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e diniego delle generiche. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha, con non censurabile accertamento di fatto, escluso l'identità dell'oggetto del presente processo rispetto a quello coperto da giudicato, riferendosi quest'ultimo alla partecipazione del La ZI all'attività di spaccio di un gruppo di persone organizzato e diretto da tale Travagliale ed essendo già in quella sede processuale emersi elementi a carico dell'imputato per altre attività di spaccio al di fuori del gruppo facente capo al Travagliale, donde l'origine di nuovo procedimento e la formulazione di autonome imputazioni, oggetto di contestazione suppletiva all'udienza del 21.12.1999, invero priva di riferimenti al citato Travagliante.
Per il resto le doglianze proposte risultano del tutto generiche e prive di puntuali confutazioni delle specifiche motivazioni della decisione censurata, che indica anche i riscontri alle dichiarazioni dei propalanti, delle quali non viene, pertanto, eseguita una mera, acritica sommatoria, mentre, nonostante quanto esposto in parte motiva, le attenuanti generiche, già concesse in primo grado con dichiarazione di equivalenza, risultano in concreto applicate con criterio di prevalenza, come emergente dal calcolo della pena sviluppato a pag. 476 dell'elaborato.
CO IN.
Anch'egli ritenuto in entrambi i gradi colpevole di partecipazione al clan mafioso dei PE nonché alla parallela associazione finalizzata allo spaccio ed ai relativi reati-fine, deduce, quanto al reato di cui all'art. 416 bis c.p., vizio di motivazione delle propalazioni, asseritamente generiche, dei collaboranti SE e CA e di quelle, che sarebbero relative a fatti già coperti da giudicato, del GL mentre, quanto ai reati residui, lamenta l'inconcludenza di quelle del De RA, del Lo RO e del UR e la contraddittorietà di quelle del IA;
il ricorrente deduce, altresì, carenza o vizio di motivazione circa il diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. e della declaratoria di prevalenza delle generiche.
Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata applicazione della citata diminuente, posto che l'imputato risulta aver chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato all'udienza preliminare ed aver coltivato l'istanza sia in apertura del dibattimento di primo grado che con apposito motivo di appello. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza sul punto, per nuovo esame in ordine alla fondatezza dell'opposizione a suo tempo formulata dal p.m. e sulla decidibilità del processo allo stato degli atti, in base alla disciplina processuale all'epoca vigente.
Le altre censure sono infondate, attenendo esse a profili di merito relativi alla vantazione delle prove e proponendone letture alternative, a fronte di apparato argomentativo che analizza partitamente i contributi dei propalanti in relazione alle obiezioni formulate con l'atto di appello e rende ragione della loro specificità, pertinenza e riferibilità anche a periodi successivi a quelli coperti da giudicato, con indicazione di riscontri provenienti da conversazioni intercettate in casa del MU ed altri ancora meglio emergenti dalla più diffusa sentenza di primo grado (che cita anche materiali probatori non richiamati dai giudici del gravame, come le propalazioni di PA CA e CA BA), mentre la conversazione captata in casa dello CI, contenente la menzione di un non meglio identificato "Tino" come sottoposto al TA, ben può essere estromessa dal contesto probatorio, attesa la sua palese marginalità (la citazione risulta, invero, compiuta a mero scopo esemplificativo) ed essendo il ruolo di consigliere del TA ascritto al prevenuto già univocamente risultante dalle dichiarazioni del De RA e del Lo RO.
LO FA PE.
Il suo ricorso, circoscritto alla misura della pena ed al diniego delle generiche, è inammissibile, essendo il mancato ridimensionamento del relativamente già mite trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle invocate attenuanti ampiamente ed incensurabilmente giustificati, oltre che con la gravità concreta (e non meramente astratta, in base al solo titolo dei reati) degli addebiti, con il riferimento ai precedenti del reo ed all'assenza di elementi positivamente valutabili diversi dalla collaborazione con la giustizia, già retribuita con l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/1991, certamente di per sè compatibile con la concorrente concessione delle generiche, per la cui applicazione occorrono, tuttavia, elementi di valutazione (nella specie neppure indicati) ulteriori rispetto a quello già posto a base dell'attenuante speciale.
LO SC.
Il suo ricorso va dichiarato inammissibile per successiva rinuncia all'impugnazione, ritualmente formulata.
LO PE LV.
Ricorre avverso la conferma della dichiarazione di responsabilità per appartenenza al clan PE, considerata nella sua duplice espressione di associazione mafiosa e di sodalizio finalizzato al traffico di droga, e per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, lamentando l'omessa valutazione dell'attendibilità
intrinseca dei dichiaranti, l'affermazione di colpevolezza in ordine ai reati in materia di droga per mera traslazione del contesto probatorio relativo al reato di cui all'art. 416 bis c.p., con la sola aggiunta di quanto riferito dal SE circa il trasporto di un chilo di eroina da Milano a Catania, e la violazione dell'art. 649 c.p.p. quanto al capo relativo alla ritenuta appartenenza all'associazione di tipo mafioso, con riferimento alle sentenze irrevocabili 24.7.1993 e 13.7.1997, pure riguardanti la partecipazione al clan PE o a consorteria allo stesso connessa.
Con motivi nuovi altro difensore deduce l'abnormità della sentenza per commistione dello speciale rito abbreviato transitorio di cui all'art. 4 ter l. n. 144/2000 con il rito ordinario, omessa indicazione dei criteri di valutazione delle chiamate in reità o correità, carenza di riscontri alle propalazioni del SE sull'episodio del trasporto di droga da Milano a Catania ed ininfluenza delle dichiarazioni di ZA e Lo RO circa il concorso del prevenuto in rapine estranee all'oggetto del processo. Il ricorso è fondato limitatamente ai capi relativi ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, per i quali effettivamente la decisione impugnata non rende adeguatamente ragione dell'esistenza di un quadro probatorio autonomo rispetto a quello individuato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nulla potendosi, peraltro, desumere a carico del OM dall'episodio del trasporto di droga da Milano a Catania, cui l'imputato, stando alla narrazione contenuta nella sentenza, non risulta aver preso parte, ne' dalle rapine che sarebbero state da lui consumate in Lombardia, invero non pertinenti ai temi d'accusa e, semmai, utilizzabili, anche per l'identità dei complici, a riscontro della militanza del soggetto nell'organizzazione criminale di stampo mafioso.
Il ricorso va, invece, rigettato nel resto. Rinviandosi, per la pregiudiziale questione in rito, a quanto già argomentato nell'esaminare il ricorso di De UC TO CE, si rileva, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., l'infondatezza dell'eccezione di ne bis in idem, riferendosi la sentenza del 13.7.1997 (cui i motivi nuovi limitano, da ultimo, l'eccezione stessa) alla partecipazione dell'imputato, accertata sino al febbraio 1995, ad un sodalizio con operatività circoscritta al territorio di Caltabiano, distinto da quello dei PE ed a questo soltanto collegato, mentre la sentenza in esame riguarda la militanza nell'associazione mafiosa dei PE con contestazione estesa al luglio 1997, donde l'evidente non sovrapponibilità, anche per i diversi riferimenti cronologici ed ambientali, dei fatti oggetto dei distinti procedimenti, dovendosi unicamente ravvisare, come già rilevato dai giudici del gravame, un periodo di ben possibile contestuale militanza del prevenuto in due distinte, ancorché collegate, organizzazioni criminali e, comunque, con protrazione della partecipazione al clan PE ben oltre il febbraio 1995, come dimostrato anche dal richiamato episodio della sparatoria verificatasi nel gennaio 1996 fuori dell'abitazione di SS TO, descritta alle pagg. 270 ss. dell'elaborato in esame. Quanto alle censure in punto di omessa valutazione della credibilità intrinseca dei propalanti ed alla mancata indicazione dei criteri di valutazione delle stesse, devesi, infine, notare che essi, al di là dello spazio dedicato a ciascuna posizione e della mancata ripetizione delle ricorrenti affermazioni di principio circa gli insegnamenti tratti dalla tralatizia giurisprudenza di questa corte, vanno ricavati dal complesso della trattazione, non mancando mai la verifica di attendibilità delle chiamate con riferimento all'avallo loro derivante dalla convergenza con altre o da riscontri di altra natura, mentre quanto al metodo di verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni si rinvia a quanto, in adesione all'orientamento espresso dai giudici a quibus, già rilevato nell'esaminare il ricorso del AL.
LO PP IO.
La sentenza impugnata, parzialmente riformando quella di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, confermandone la responsabilità per i reati di cui all'art. 416 bis c.p (per appartenenza al clan PE) e 73 D.P.R. cit.
Con il ricorso l'imputato lamenta vizio di motivazione, con riguardo pressoché esclusivo al primo capo d'imputazione, sull'assunto dell'irrilevanza dei controlli di polizia da lui subiti e, segnatamente, di quello cui fu sottoposto presso l'abitazione della coppia AM-SI in compagnia di FO ON e di tale Contarino, entrambi con precedenti per spaccio.
Il ricorso, al limite dell'inammissibilità per genericità e tenore delle censure, è infondato.
I controlli in parola, numerosi e riguardanti un lungo arco di tempo, sono stati ragionevolmente ritenuti sintomatici dell'appartenenza del soggetto al clan PE per la constatata, sistematica e non casuale presenza, accanto al ON, di noti esponenti del medesimo sodalizio, a conferma, del resto, delle propalazioni (meglio illustrate nella sentenza di primo grado) degli associati SE e ZA nonché del AL e del CI, che lo indicano, oltre che come spacciatore, anche come esattore del provento di estorsioni. UM EA.
Il ricorso è limitato alla mancata applicazione nel massimo dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/1991 ed al diniego della attenuanti generiche;
esso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avendo la corte di secondo grado adeguatamente giustificato la conferma del trattamento sanzionatorio determinato in primo grado, anche in relazione all'assenza di elementi valutabili ai fini della concessione delle generiche ulteriori e diversi da quelli già retribuiti con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 cit., la cui efficacia operativa in termini inferiori al massimo consentito non esige specifica motivazione ove, come nella specie, di entità comunque oggettivamente rilevante.
PO PI LV.
Avverso l'integrale conferma della sentenza di primo grado e, quindi, della sua responsabilità per appartenenza al clan mafioso dei "Cursoti", per concorso nell'omicidio RU e nel tentato omicidio UG-AL nonché per reati in materia di armi, l'imputato deduce, in rito, nullità od abnormità della sentenza per commistione dello speciale rito abbreviato transitorio con il rito ordinario ed inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni ambientali delle conversazioni svoltesi nell'abitazione dello CI mentre, nel merito, lamenta vizio di motivazione in punto di valutazione della prova, con riferimento alla valenza del sequestro di armi avvenuto nella cantina ascritta alla sua disponibilità (ma asseritamente condominiale), all'esito della perizia balistica, all'attendibilità e compatibilità delle propalazioni dei collaboranti PA e OM, all'interpretazione delle conversazioni intercettate ed alla ricostruzione del conflitto a fuoco con il AL ed il UG, per cui si invoca la scriminante della legittima difesa.
Rinviando, per la questione della commistione dei riti, a quanto esposto a proposito del ricorso di De UC TO CE, il ricorso merita accoglimento in relazione al motivo concernente la dedotta inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni ambientali per le ragioni anch'esse già indicate nell'esaminare l'impugnazione del citato De UC;
la sentenza impugnata, il cui apparato motivazionale è largamente fondato sul tenore delle conversazioni in parola, va, pertanto, annullata per nuovo giudizio di merito da condurre sulla base delle residue risultanze processuali, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi in quanto attinenti alla complessiva rivalutazione della prova demandata ai giudici di rinvio.
AR RA.
Ricorre avverso la conferma della condanna per partecipazione all'associazione di tipo mafioso dei "Cursori", deducendo vizi di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e mancanza di prove di un suo contributo causale alla vita ed attività del sodalizio.
La sentenza va annullata con rinvio, essendo il contesto probatorio basato in rilevante misura sul tenore di conversazioni intercettate in casa dello CI e giovandosi l'imputato, ex art. 587 c.p.p., dell'estensione del motivo di gravame da altri ricorrenti proposto in ordine all'eccezione di inutilizzabilità del risultato di dette captazioni, per cui si rinvia all'esame del ricorso di De UC TO CE.
Ai giudici di rinvio è affidato il compito, rientrante nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito, di rivalutare il materiale probatorio residuo e saggiarne la "resistenza", una volta espunto dal contesto il contenuto delle menzionate conversazioni. RI IO.
Ritenuto in entrambi i gradi appartenente all'associazione mafiosa dei "Cursoti", lamenta violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione a sentenza 29.2.2000 C.A. Catania, che lo ha già condannato per analogo reato, assumendo difetto di prove di un protrarsi della permanenza oltre la data in essa considerata, risalendo ad epoca precedente le conversazioni intercettate presso lo CI ed essendo il UG stato detenuto dall'inizio del 1997; il ricorrente denuncia, inoltre, omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
La sentenza precisa che il menzionato giudicato riguarda periodo esteso sino a parte del 1996 (la sentenza di primo grado - pag. 950 - evidenzia, peraltro, anche la diversa composizione dei sodalizi oggetto dei due giudizi) mentre l'attentato subito dall'imputato nel novembre 1996 ed ascritto, nel presente processo, allo CI, al De UC, al LU ed al OM viene ragionevolmente ritenuto sintomatico della perdurante militanza del UG nel sodalizio e del suo persistente coinvolgimento nelle dinamiche del medesimo, essendo il fatto connesso proprio alle frizioni createsi in seno al gruppo per la contestazione della "leadership" dello CI da parte del prevenuto.
Tale ulteriore frammento di condotta, sulla cui dimostrazione non incide il risultato delle intercettazioni ambientali presso lo CI (una delle quali è solo marginalmente rammentata dai giudici del gravame ed, a detta dello stesso ricorrente, si riferirebbe ad epoca già coperta dal giudicato) è stato correttamente ritenuto in continuazione con la condotta per cui già è stata pronunciata condanna irrevocabile, con oggettivamente modico aumento della pena in quella sede inflitta, senza che, dunque, assuma autonomo rilievo la mancata concessione delle attenuanti generiche, comunque ampiamente giustificata a pag. 51 con i gravissimi precedenti penali del reo.
RI LV.
In posizione analoga a quella del fratello IO (v. sopra), lamenta vizio di motivazione sull'attendibilità e convergenza delle propalazioni accusatorie e rigetto dell'eccezione di improcedibilità ex art. 649 c.p.p. Il ricorso, ancor più schematico e generico di quello del congiunto, va dichiarato inammissibile, limitandosi esso all'enunciazione apodittica degli assunti, senza alcun effettivo sviluppo argomentativo (con la precisazione che la motivazione dei secondi giudici va integrata con quella, assai più diffusa ed analitica, della richiamata sentenza di primo grado).
AN GI.
I giudici dell'appello ne hanno confermata la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sull'assunto della sua persistente "leadership" del sodalizio dei "Cursori" con base a Catania nonostante il suo stato di detenzione, come ritenuto provato dal tenore di conversazioni tra presenti intercettate nell'abitazione dello CI, suo rappresentante e luogotenente nell'isola. Con il ricorso il difensore lamenta omessa valutazione dell'eccezione proposta ex art. 649 c.p.p. in riferimento a precedente giudicato per analogo reato e della richiesta subordinata di affermazione del vincolo della continuazione tra le due condotte nonché vizio di motivazione in punto di interpretazione del suo colloquio con la madre presso il carcere di Parma, gravandosi anche per la reiezione dell'istanza di rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di perizia trascrittiva della registrazione del predetto colloquio, onde verificarne il travisamento da parte dei giudicanti, e per l'accertamento della dislocazione nelle gabbie degli imputati del processo "Count down", al fine di dimostrare la propria impossibilità di comunicare con i pretesi latori di comunicazioni provenienti dallo CI.
La sentenza va annullata con rinvio per l'estensione al ricorrente dell'accoglimento del motivo, da altri proposto, relativo all'eccezione di inutilizzabilità del risultato dell'intercettazione di conversazioni ambientali, che costituiscono l'asse portante del percorso argomentativo concernente la posizione del AN (si rinvia, sul punto, a quanto esposto nell'esaminare il ricorso di De UC TO CE), con assorbimento dei motivi, logicamente subordinati ad una complessiva rivalutazione del residuo materiale probatorio, concernenti l'applicabilità dell'art. 649 c.p.p., la continuazione con precedente giudicato e la richiesta di integrazioni istruttorie.
US NI.
La sentenza impugnata, salva la modificazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la responsabilità per appartenenza al clan mafioso PE e per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, questi ultimi contestati come relativi ad un'attività di spaccio di stupefacenti gestita da un gruppo di familiari od amici dell'imputato allo stesso facente capo ma ritenuti assorbiti dalle analoghe imputazioni formulate con riferimento all'associazione finalizzata allo spaccio, agente in parallelo con la suddetta organizzazione di tipo mafioso.
Con il ricorso il difensore lamenta omessa assunzione di prova decisiva in relazione al mancato espletamento di perizia psichiatrica richiesta per accertare il suo stato di cronica intossicazione da stupefacenti, che inficerebbe la valenza delle sue ammissioni di responsabilità, e deduce la non desumibilità della ritenuta partecipazione al clan mafioso dei PE dal suo mero coinvolgimento in traffici di droga, ancorché proveniente dal predetto sodalizio, nonché l'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, essendo emersi solo singoli episodi di spaccio senza l'esistenza della pretesa stabile organizzazione di natura familiare. Il ricorrente si duole, ancora, dell'eliminazione, su appello del p.m., delle già concessegli attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza e la condizione di tossicodipendenza, e denunzia vizio di motivazione circa il diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., basato sulla necessità di procedere, in dibattimento, alla trascrizione delle registrazioni delle conversazioni intercettate.
Tutti i motivi di impugnazione, tranne l'ultimo, sono infondati. La decisione censurata rende adeguatamente ragione del percorso criminale e dell'inserimento del MU nel clan PE, dopo il suo distacco da quello dei "Cursoti", nonché della convergenza delle fonti di accusa, del resto avallate dagli esiti delle intercettazioni e dalla stessa confessione resa dall'imputato, la cui affidabilità non può essere pregiudicata dalla semplice qualità di tossicodipendente del soggetto, mostratosi, peraltro, sufficientemente lucido ed accorto tanto da orchestrare un ingannevole simulacro di collaborazione con gli inquirenti, pur continuando a gestire i propri traffici illeciti (donde l'incensurabilità delle motivazioni con cui è stata respinta l'istanza di disporre perizia psichiatrica per l'insussistenza di elementi che lo giustificassero). La sentenza da, altresì, conto dello specifico ruolo attribuito dai dichiaranti al prevenuto quale custode delle armi della squadra in cui egli era inserito e del suo attivismo nel settore dello spaccio di stupefacenti, in relazione al quale l'assunto difensivo di una lettura dei fatti come escludente la loro riconducibilità ad un vero e proprio fenomeno associativo si qualifica come mera opzione interpretativa alternativa a quella congruamente accolta dai giudici del merito sulla scorta di concordanti risultanze processuali, ritenute significative della sistematicità delle condotte illecite dell'imputato e della loro riconducibilità ad una stabile struttura organizzata, costituente articolazione della più vasta organizzazione complessiva di spaccio collegata all'associazione maliosa (v. la precisazione contenuta a pag. 306 circa i contatti mantenuti, in proposito, dal MU con la "squadra" diretta da La ZI ed CA ed, alle pagg. 396 ss., la ricostruzione dell'attività del gruppo familiare MU sulla scorta del tenore delle conversazioni assoggettate a captazione).
L'eliminazione delle attenuanti generiche trova adeguata giustificazione nell'atteggiamento sleale e fraudolento tenuto dal soggetto nei confronti degli inquirenti mentre fondato è, come premesso, il motivo con cui si denuncia il vizio dell'argomento con cui si è ritenuto di escludere la concessione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.: la trascrizione di due delle conversazioni intercettate ben avrebbe, infatti, potuto essere surrogata, oltre che dalla consultazione dei brogliacci, dall'ascolto delle bobine contenenti le registrazioni in quanto di per sè costitutive del mezzo di prova, anche a prescindere dalla documentazione affidata alla trascrizione peritale, per cui la sentenza va annullata sul punto senza rinvio, potendosi in questa sede provvedere all'applicazione della diminuente ed alla conseguente rideterminazione della pena complessiva in 9 anni e 4 mesi di reclusione.
US LO.
Il ricorso contro di lui proposto dal P.G. per la revoca della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. è infondato, risultando dagli atti che l'imputato propose rituale richiesta di ammissione al giudizio abbreviato in sede di udienza preliminare, formulando in apertura del dibattimento di primo grado la richiesta di concessione della relativa riduzione di pena per l'eccepita ingiustificatezza dell'opposizione del p.m..
US PE.
Ne è stata confermata la condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 come partecipe del gruppo familiare dedito allo spaccio facente capo al figlio ON.
Con il ricorso deduce l'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di conversazioni svoltesi presso l'abitazione del congiunto nonché violazione dell'art. 192 c.p.p. - sull'assunto della natura indiziaria della prova, inconfigurabilità dell'ipotesi associativa, avendo egli asseritamente agito solo in occasionale ed episodico aiuto del figlio, e violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. quanto all'entità della pena, non risultando che lo spaccio riguardasse rilevanti quantità di droga.
Giovandosi il ricorrente, ex art. 587 c.p.p., dell'estensione del motivo di gravame proposto dal figlio ON in quanto non fondato su motivo esclusivamente personale bensì su di una generale questione di diritto (non ostatività alla ammissione al rito abbreviato ed alla valutazione circa la decidibilità del processo allo stato degli atti della trascrizione, in dibattimento, di nastri registrati in quanto non integrante acquisizione di nuova prova), la sentenza va anche per questo imputato annullata senza rinvio limitatamente al diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., applicata la quale la pena complessiva va rideterminata in 7 anni e 4 mesi di reclusione.
I motivi proposti vanno, invece, tutti disattesi, rinviandosi per il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni a quanto già osservato nell'esaminare il ricorso di CA RO, mentre manifestamente infondata è la definizione della prova come meramente indiziaria, risultando essa integrata dal tenore di conversazioni direttamente rappresentative dei fatti da provare, salva, ovviamente, la loro qualificazione giuridica in chiave associativa, per cui soccorrono, oltre all'impianto motivazionale complessivo circa la genesi e struttura del gruppo familiare, anche i comprovati contatti del prevenuto (v. pag. 414) con il La ZI e l'CA, capi della squadra in cui militava il figlio, senza che sulla giuridica configurabilità della partecipazione associativa, derivante dalla condivisione dello scopo comune e dall'oggetti vita del contributo fornito all'organizzazione, possa influire la proclamazione di aver agito in aiuto del congiunto agli arresti domiciliari.
Quanto alla conferma del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle genetiche la sentenza, del pari, si sottrae a censura, attesa l'evidenziata personalità criminale del soggetto, gravato da numerosi precedenti tra cui uno specifico, a comprova della non casualità del suo coinvolgimento nei reati in esame (e ciò a prescindere dalla pure rimarcata rilevanza dei quantitativi di droga trattati dal gruppo, come risultante a pag. 307 dell'elaborato). OL ZO.
La sentenza impugnata ne ha confermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, in relazione ad attività di spaccio svolta unitamente alla convivente AM NA, sulla base di apparato probatorio comune ad entrambi. Non dissimili dalle censure di costei sono quelle, del tutto schematiche e sostanzialmente rituali, del prevenuto, per cui può farsi rinvio a quanto già detto nell'esaminare il ricorso dell'AM, adeguatamente dimostrata risultando la sintonia delle condotte dei due nella gestione del traffico e convincentemente smentita la prospettazione difensiva della loro qualità di meri consumatori dello stupefacente, chiaramente emergendo il pari, se non maggiore, protagonismo dell'uomo nella consegna della sostanza (v. le menzionate dichiarazioni di CI, Lo RO e AL). Del tutto generico è, infine, il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., sull'assunto della tempestiva presentazione della relativa istanza (non, dunque, della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato all'udienza preliminare) e dell'ermetica affermazione dell'avvenuta delibazione positiva circa la "sussistenza dei requisiti necessari" da parte della Corte.
NO TO.
Avverso la sentenza di appello che ne ha confermata la responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (clan PE), con applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., l'imputato reitera l'eccezione di nullità assoluta della sentenza di primo grado per la sua illegittima mancata traduzione a sei udienze presso l'aula "bunker" di Mestre, avendo egli revocato la rinuncia a comparirvi originariamente formulata. Il ricorrente lamenta, inoltre, assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie del De RA, eccettuata la sua presenza ad una riunione del maggio 1992 in un'abitazione di Catania, descrivendolo il SE come soggetto non affiliato a gruppi di sorta ed avendo egli intrattenuto rapporti solo con tale NT AN, senza che possa nei suoi confronti configurarsi il dolo del reato di partecipazione all'associazione.
Nei suoi confronti il P.G. ha proposto, a sua volta, ricorso per la revoca della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., sull'assunto della mancata presentazione di richiesta di ammissione al giudizio abbreviato in sede di udienza preliminare.
Il ricorso dell'imputato è infondato.
Quanto all'eccezione in rito, il ricorrente si limita a reiterarla senza minimamente confutare il rilievo, del tutto pertinente e condivisibile in relazione alla struttura cumulativa del processo - originato dalla riunione di più procedimenti - dell'ininfluenza della mancata traduzione, non essendo stata utilizzata nei suoi confronti alcuna delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia assunte nelle udienze in questione (anche le propalazioni del De RA citate in sentenza erano state, infatti, assunte in udienza svoltasi con la partecipazione dell'imputato).
Le residue censure costituiscono, del pari, ripetizione di doglianze di puro merito già proposte e congruamente disattese, avendo la corte di seconda istanza - tra l'altro - logicamente apprezzato, accanto alle numerose e circostanziate dichiarazioni dei collaboranti, la concludente valenza, ai fini della dimostrazione del vincolo associativo, dell'accertata partecipazione dell'OF, giunto apposta a Catania da Torino, dove stabilmente operava in un'articolazione del sodalizio ivi radicata, ad una riunione armata di affiliati al clan PE svoltasi all'interno di un'abitazione per preparare un agguato a NT Mazzei, capo di un clan in guerra con i LO.
I giudici del gravame forniscono, altresì, analitica spiegazione, in base alle stesse precisazioni del propalante, del significato del passo estrapolato dalle dichiarazioni del De RA secondo cui l'imputato ed il fratello IO non si erano mai affiliati al clan, dovendosi la proposizione intendere come riferita ad una "dichiarazione" od affiliazione formale ovvero ad un'iniziazione rituale e non anche all'effettiva partecipazione dei soggetti all'organizzazione, ampiamente attestata dalle risultanze processuali e la cui qualificazione giuridica, come esattamente puntualizzato dalla corte territoriale, è rimessa alla vantazione tecnica dei giudici e non al metro di giudizio dei collaboratori;
a nulla, poi, rileva il rapporto privilegiato che lo stesso ricorrente assume di aver avuto con quel NT AN che i dichiaranti indicano, peraltro, come intrinseco al clan LO ed ucciso (v. pag. 174) in un agguato mafioso ordito proprio dal gruppo rivale del Mazzei. Merita, invece, accoglimento il ricorso del P.G., non risultando dal verbale dell'udienza preliminare (e neppure, del resto, da quello del giudizio di primo grado) che l'OF abbia chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato, con conseguente eliminazione della relativa diminuente e rideterminazione della pena complessiva in 4 anni e 6 mesi di reclusione.
FU AR.
Giudicato in entrambi i gradi associato sia al clan mafioso dei PE che alla parallela organizzazione per il traffico degli stupefacenti e responsabile dei relativi reati-fine sulla base di plurime chiamate in correità, ricorre deducendo la loro mancata convergenza su punti essenziali e l'assenza di riscontri d'altra natura, l'episodio - citato dal ZA - del rifiuto di uno spacciatore di consegnare droga ad un inviato del prevenuto apparendo logicamente incompatibile con la pretesa appartenenza, con ruolo rilevante, all'associazione mentre la fornitura di stupefacente riferita dal Lo RO sarebbe stata da costui collocata in epoca in cui il TI era detenuto. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. nonostante la tempestività della richiesta di ammissione al rito alternativo e denuncia l'incompatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 con l'appartenenza a sodalizio mafioso, sollecitando, con successiva memoria, l'ammissione al c.d. "patteggiamento allargato".
Il ricorso va rigettato.
Le censure sulla valutazione della prova si limitano a generiche affermazioni di principio o riguardano profili già esaminati in sede di appello e confutati con congrua motivazione di merito, cui il ricorrente non muove alcun rilievo specifico (l'incauto spacciatore menzionato dal ZA fu, invero, "sparato" alle gambe per ritorsione mentre il riferimento temporale, ovviamente approssimativo, del Lo RO è stato ritenuto compatibile con i periodi di carcerazione dell'imputato); le dichiarazioni dei collaboranti possono poi, per pacifica giurisprudenza, riscontrarsi reciprocamente, senza necessità di riscontri esterni di diversa natura.
In ordine alla mancata applicazione dell'invocata diminuente, di cui incomprensibilmente vengono affermati il carattere "oggettivo" e l'estensibilità "a tutti coloro che ne possono beneficiare", non risulta che l'odierno ricorrente avesse proposto appello sul punto, donde l'assenza di trattazione al riguardo nella sentenza di secondo grado, mentre per la compatibilità dell'appartenenza associativa con l'applicazione ad altri reati dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 si richiama quanto già detto nell'esaminare l'analogo motivo di ricorso del IN.
Quanto, infine, alla richiesta di ammissione al c.d. "patteggiamento allargato" di cui alla legge n. 134/2003, ed a prescindere dagli altri profili di inammissibilità, la disciplina richiamata non è applicabile nel giudizio di legittimità, come già statuito dalle sezioni unite di questa corte con sentenza 24.9.2003, Petrella. AN OV.
Avverso la conferma della condanna per partecipazione all'associazione mafiosa PE lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova ed alla conferma del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso, affidato ad astratte e generiche proposizioni assertorie e, pertanto, al limite estremo dell'inammissibilità, è infondato, la militanza dell'imputato nella predetta organizzazione risultando conclamata dalle convergenti chiamate in correità meglio descritte nella sentenza di primo grado (pagg. 762-769), con cui va integrata quella di appello, più specificamente mirata ai rilievi formulati dell'appellante, mentre il richiamo dei precedenti in materia di armi fornisce congruo avallo alle dichiarazioni dei collaboranti sul punto.
Incensurabile è anche la motivazione con cui è stata ritenuta l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio in relazione all'evidenziata spiccata pericolosità del soggetto ed ai suoi numerosi e sintomatici precedenti penali.
PE TO.
Ritenuto nel doppio grado colpevole di appartenenza all'associazione finalizzata allo spaccio facente capo al clan PE quale aggregato al gruppo familiare dei MU, ricorre deducendo l'incertezza della sua identificazione tra gli interlocutori delle conversazioni intercettate in casa del cognato MU ON e sostenendo, in ogni caso, la qualificabilità della sua condotta come mera connivenza od, al più, favoreggiamento;
il ricorrente lamenta, altresì, violazione dell'art. 62 bis c.p. quanto al diniego delle atten. generiche nonché errore nel computo della pena, essendogli stato inflitto un aumento a titolo di continuazione per il rato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 da cui era stato assolto. Nei confronti dell'imputato ha, altresì, proposto ricorso il P.G. per la revoca della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.. Il ricorso del EN è fondato limitatamente all'ultima censura, non essendo stato eliminato l'aumento di mesi sei di reclusione irrogatogli a titolo di continuazione nonostante l'avvenuta assoluzione del prevenuto dal succitato reato satellite (mentre è stata eliminata la pena pecuniaria); a nulla rileva che la pena-base determinata con riferimento al reato di cui all'art. 74 risulti inferiore al minimo edittale, non essendo stato proposto appello sul punto da parte della pubblica accusa e non potendosi, come hanno fatto i giudici del gravame, porre l'aumento indebitamente calcolato per la continuazione sul conto della pena per il reato residuo. Eliminato detto aumento e ridotta la rimanente pena ex art. 442 c.p.p., la sanzione va, pertanto, rideterminata in 5 anni e 4 mesi di reclusione.
Le altre censure sono infondate, avendo la corte di merito reso conto, in punto di fatto, della sicura identificazione della voce del EN, pacificamente frequentatore abituale della casa del cognato, anche sulla scorta di un controllo compiuto dalla polizia giudiziaria all'interno dell'abitazione e per esclusione delle voci già note ed identificate, mentre il tenore delle espressioni attribuite al prevenuto è stato congruamente ritenuto significativo del suo pieno coinvolgimento nell'attività organizzata di spaccio, non avendo senso parlare di semplice connivenza a fronte di soggetto che interviene sull'argomento, dando direttive e consigli ed interloquendo sul corrispettivo da versare per ottenere la "roba" o sui luoghi sicuri ove occultare la merce, così come, del resto, sarebbe irragionevole ipotizzare che altri parlassero disinvoltamente di quegli argomenti in sua presenza, ove egli non fosse stato partecipe della gestione dello spaccio (donde il rilievo assai relativo dell'esatta attribuzione delle singole espressioni ai diversi interlocutori, stante la loro comune partecipazione alle conversazioni indizianti); altrettanto inconfigurabile è l'ipotesi di favoreggiamento, che presuppone l'esaurimento del reato presupposto laddove questo era, nella specie, in pieno svolgimento. Quanto al diniego delle atten. generiche, la valutazione discrezionale dei giudici di merito risulta adeguatamente sorretta dall'evidenziata contiguità del soggetto ad ambienti di criminalità mafiosa.
Il ricorso del P.G. va rigettato, risultando dagli atti acquisiti che il prevenuto propose tempestiva istanza di ammissione al giudizio abbreviato in sede di udienza preliminare e che formulò richiesta di applicazione della relativa diminuente in apertura del dibattimento di primo grado.
PI PE.
Avverso la sentenza di appello, che ne ha confermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 sulla base delle dichiarazioni di più collaboranti, l'imputato deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. per asserita divergenza od inverosimiglianza delle dichiarazioni accusatone nonché erronea disapplicazione del comma 5 dell'art. 73 cit., non essendo l'attenuante preclusa dalla reiterazione delle condotte, e dell'art. 62 bis c.p.. Il ricorso è infondato.
I giudici del gravame hanno già dato ragionevole risposta alle obiezioni del ricorrente circa la possibilità che, per circostanze contingenti, anche un trafficante di notevole spessore possa rivolgersi ad uno spacciatore al minuto mentre univoca risulta da tutte le propalazioni (rese da soggetti che hanno dimostrato di ben conoscerlo) l'identificazione dell'imputato con il soprannome di IP ù rossu" e la sua indicazione come spacciatore di quartiere nella zona di piazza Palestro, già denominata "Fortino", con i riscontri derivanti dalla ripetuta constatazione dell'anomalo possesso, da parte del soggetto, di grosse somme di danaro contante. Il riferimento alla sistematicità ed alle modalità dello spaccio (svolto anche con l'ausilio di altri soggetti) giustifica il diniego dell'attenuante della lieve entità dei fatti mentre il congiunto richiamo ad un grave precedente per rapina e porto illegale di armi legittima congruamente la mancata concessione delle attenuanti generiche.
US SC.
Ritenuto in entrambi i gradi partecipe dell'associazione maliosa dei "Cursoti" sulla scorta di plurime chiamate in correità e del risultato dell'intercettazione di conversazioni svoltesi presso l'abitazione dello CI, denuncia l'incompatibilità dei giudici di appello per la commistione del rito ordinario con quello abbreviato transitorio di cui all'art. 4 ter l. n. 144/2000, con conseguente inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie promiscuamente usate per la decisione, nonché vizio di motivazione sulla valutazione delle prove (apoditticità e genericità delle propalazioni del PA e del OM - inconcludenza del contenuto delle conversazioni intercettate, denotanti meri rapporti confidenziali e di frequentazione - erronea attribuzione all'imputato dell'espressione "uccidere i dissidenti" pronunciata, invece, dal fratello BA) nonché violazione di legge o vizio di motivazione quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 442 c.p.p. e delle attenuanti generiche.
Il primo motivo, che con approccio parzialmente diverso pone le stesse questioni già esaminate a proposito del ricorso di De UC TO CE, è infondato per le ragioni in quella sede espresse e ad esse, pertanto, si rinvia.
Le censure residue devono ritenersi assorbite dall'annullamento della sentenza per l'effetto estensivo del motivo proposto da altri ricorrenti (v. ancora ricorso De UC) in punto di inutilizzabilità del risultato dell'intercettazione di conversazioni tra presenti in casa dello CI, che costituisce parte rilevante dell'impianto motivazionale relativo anche a questo ricorrente, donde la necessità di nuovo giudizio di merito per la rivalutazione delle restanti acquisizioni probatorie e per la verifica della loro "resistenza", che si sottraggono alla competenza del giudice di legittimità (richiamandosi, ad ogni buon conto, quanto all'eventuale applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., quanto già osservato a proposito del ricorso di MU ON e MU CA, stante l'identità della motivazione e della doglianza sul punto).
RA AR.
In posizione analoga a quella di AR NC, unitamente al quale è da più voci accusato di aver spacciato cocaina nella via Dusmet di Catania, facendosi usbergo di un commercio di musicassette, denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p., sull'assunto dell'inverosimiglianza o genericità delle chiamate dei suoi accusatori, asseritamele smentite dal Lo RO, e della circostanza che l'imputato non fu mai sorpreso in possesso di sostanza stupefacente. Il ricorrente lamenta, altresì, violazione degli artt. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990 e 62 bis c.p. per il diniego delle attenuanti ivi contemplate.
Il ricorso è infondato per le stesse ragioni già esposte a proposito dell'analoga posizione di AR NC, con l'ulteriore rilievo che la corte territoriale ha già plausibilmente risposto alle obiezioni di merito dell'interessato (qui pedissequamente reiterate) e con la precisazione che l'invocata ignoranza del Lo RO circa un'attività di spaccio "nella zona degli Archi della Marina" non può valere a smentire quelle, precise e convergenti, degli altri cinque propalanti mentre il diniego delle attenuanti generiche, concesse - invece - al compagno di spaccio, ha trovato ineccepibile giustificazione nel ruolo preminente svolto dal soggetto all'interno della coppia nonché nella presenza di precedenti penali, uno dei quali specifico.
ZA GI.
Ritenuto in entrambi i gradi partecipe dell'associazione di tipo mafioso dei PE in base alle accuse dei collaboranti ST e Lo RO, giudicate riscontrate dal suo coinvolgimento in un attentato compiuto
contro
DO IO, altro affiliato al medesimo clan, e dall'arresto subito, sempre in compagnia del DO, allorché i due, entrambi armati, non si arrestarono ad un'intimazione di "alt" della polizia, lamenta violazione dell'art. 192 c.p.p., sul rilievo della mancata conferma delle accuse del Lo RO (che avrebbe, comunque, escluso la militanza del prevenuto nel clan) e del ST da parte degli altri numerosi collaboratori di giustizia esaminati e dell'esistenza di legame di parentela tra lui ed il DO nonché del difetto di qualsiasi valenza di riscontro delle rapine ascrittegli in sentenza, una delle quali soltanto coperta da giudicato e non necessariamente riconducibile all'attività del sodalizio, mentre sarebbe rimasta smentita la circostanza del soccorso ricevuto ad opera del RI da OS CE dopo il suo ferimento in occasione dell'attentato subito dallo stesso OS e da EG CE.
Il ricorrente deduce, inoltre, vizio di motivazione in ordine al diniego delle atten. generiche.
Il ricorso è infondato.
La sentenza precisa che il RI non ebbe nulla a che fare con l'episodio del ferimento del OS e del soccorso a costui prestato mentre l'imputato fu, invece, presente in una diversa circostanza, contrassegnata dal ferimento del DO. Le accuse dei due collaboranti (anche il Lo RO, a detta dello stesso ricorrente, ebbe ad indicare il RI come persona "avvicinata" o che "camminava insieme" ad altri del gruppo), sebbene non avallate da altre omologhe, sono state congruamente ritenute riscontrate dall'arresto del prevenuto con il DO - questo od entrambi (come riferito in sentenza) armati di pistole cariche - dopo un inseguimento da parte della polizia alla cui intimazione di "alt" i due non si erano arrestati, evidente essendo l'irrilevanza del dedotto vincolo parentale a proposito di episodio dalle marcate stigmate criminali, mentre la mancanza di conferme a quanto narrato dal Lo RO circa la presenza del RI in occasione del ferimento e soccorso del DO è agevolmente spiegabile con il fatto che ne' il DO ne' l'altro soggetto indicato come presente al fatto (GN LO) hanno prestato collaborazione con la giustizia.
Il diniego delle generiche ha, infine, trovato congrua giustificazione in relazione alla personalità criminale del reo, desunta dai numerosi e specifici precedenti.
US AR.
Ne è stata confermata in appello la responsabilità per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 quale appartenente al clan mafioso ed all'organizzazione di spaccio dei PE nonché per l'omicidio di UR CA, in concorso con i coimputati AL, ST e GN.
Con il ricorso deduce:
- nullità ordinanza 28.2.2002 per l'acquisizione dei verbali d'interrogatorio resi dal AL nel 1991 (motivo analogo a quello proposto sul tema dallo stesso AL);
- omessa considerazione delle divergenze - asseritamele sintomatiche di mendacio ed intenti vendicativi - esistenti tra le versioni del ST (reo confesso ed autore di chiamate in correità per l'omicidio UR), del AL (autore, durante le indagini, di confessione poi ritrattata in giudizio) e del Lo RO (autore di dichiarazioni de relato) su momenti essenziali della vicenda omicidiale (prelievo e consegna della droga al UR, sequenze antecedenti la commissione del delitto, dinamica dell'esecuzione, distruzione del cadavere della vittima);
indifferenza del SO (e del GN) alla pretesa causale dell'omicidio (mancato pagamento di una partita di droga) ed incongrua svalutazione dell'alibi offerto dal GN (partecipazione al battesimo del figlio);
- mancanza di accuse del AL e della AI nei confronti del GN, da essi menzionato solo in base all'avvenuta lettura degli atti processuali;
- omessa motivazione sulla sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto;
- genericità e divergenza delle chiamate quanto ai reati residui, con indebita derivazione di elementi di prova da reati per cui nei confronti del prevenuto non è mai stata esercitata l'azione penale;
- carenza di motivazione sul diniego delle atten. generiche. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la questione è stata trattata in sede di esame del ricorso del AL e ad esso si rinvia.
Relativamente ai reati associativi ed ai fatti di spaccio le censure risultano di assoluta genericità, a fronte di motivazione estremamente analitica e non censurabile in sede di legittimità circa l'autonomia, attendibilità e convergenza delle fonti d'accusa. In ordine, poi, alla più grave accusa di omicidio, rinviandosi a quanto già detto nell'esaminare il ricorso del AL, si osserva che le censure del ricorrente attengono alla segnalazione di profili di pretesa inverosimiglianza delle dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie del ST e del AL (per non parlare, in quanto sopravvenute al giudizio di merito, delle ammissioni da ultimo formulate anche dal GN in occasione della collaborazione con la giustizia da costui recentemente intrapresa, di cui si da conto nei motivi aggiunti presentati dal suo difensore) o di divergenze tra le diverse versioni che la corte di secondo grado ha preso in esame e plausibilmente risolto o ritenuto inesistenti o di secondaria importanza e non tali, comunque, da scalfire la convergenza sul nucleo centrale delle propalazioni, senza che in questa sede possa pretendersi una, notoriamente non consentita, rilettura dell'intero contesto probatorio. Nè può fondatamente assumersi l'estraneità dell'imputato alla causale del delitto, inserendosi essa in un traffico di droga svolto a livello associativo ed evidenti essendo i vincoli di solidarietà fisiologicamente esistenti tra i sodali anche in relazione ad avvenimenti più immediatamente interessanti solo taluni di loro.
La sentenza ha, altresì, insindacabilmente motivato circa la sussistenza sia della premeditazione - nella forma condizionata pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, ovvero nel senso che l'esecuzione della preesistente deliberazione omicidiale era stata subordinata al mancato pagamento della droga da parte della vittima, al fine di punire esemplarmente lo sgarro, secondo il codice invalso negli ambienti della criminalità organizzata - che del motivo abietto, correttamente identificato nella causale di vendetta sottesa all'inadempimento di un debito derivante da causa illecita quale la vendita di una partita di stupefacente.
Quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, essa ha trovato idonea giustificazione nel richiamo ai precedenti penali e nella negatività di tutti i criteri di valutazione cui all'art. 133 c.p.. IE RI.
È stata confermata la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 e per due episodi di estorsione, sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti ZA e Lo RO;
con il ricorso l'imputato lamenta la disapplicazione dell'art. 649 c.p.p. quanto ai reati in materia di stupefacenti, assumendo di essere già stato irrevocabilmente assolto da analoghe imputazioni, nonché vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in punto di valutazione delle chiamate, asseritamente inverosimili, congetturali, tra loro divergenti e smentite da altri collaboranti, che non hanno fatto menzione del prevenuto, oltre che prive di riscontri d'altra natura, tali non essendo il precedente per associazione mafiosa, l'arresto subito in stato di latitanza ed il rinvenimento di armi in relazione al quale è stato assolto;
il ricorrente deduce, inoltre, l'assenza di prove di un suo contributo causale al sodalizio finalizzato allo spaccio mentre per le estorsioni mancherebbero riscontri individualizzanti all'unica chiamata in correità compiuta dal CI. Il ricorso è fondato unicamente in relazione al capo concernente le estorsioni, per le quali la chiamata in correità del CI non può ritenersi adeguatamente riscontrata dalle dichiarazioni delle vittime, secondo cui lo stesso CI, nel presentarsi a riscuotere il "pizzo", diceva di essere mandato da "CO" (nome di battesimo del ZA) o come "CO" si sarebbe presentato in un'occasione alla persona offesa Ferro NC uno degli esattori, ben potendo il collaborante od i suoi accoliti aver speso indebitamente il nome del compagno od aver usato un qualsiasi nome di fantasia e mancando il riconoscimento dell'imputato da parte delle vittime (gravante, invece, sul Casetta, quanto all'estorsione in danno del AC): la chiamata in correità resta, pertanto, isolata e non assistita da validi riscontri esterni di natura individualizzante, con il conseguente doveroso annullamento con rinvio della sentenza in parte qua per nuovo giudizio.
Infondato è, per contro, il motivo attinente alla preclusione dedotta ex art. 649 c.p.p., avendo la corte di merito, con non sindacabile accertamento di fatto, argomentato in ordine alla diversità degli addebiti oggetto del giudicato, relativo ad un traffico gestito all'interno della propria abitazione da certo Travagliale, del quale il ZA sarebbe stato uno dei fornitori, rispetto a quelli oggetto del presente processo, in cui l'imputato è accusato di aver diretto un'articolazione ("squadra") della complessiva organizzazione di spaccio facente capo al clan PE (senza, tra l'altro, che nelle imputazioni compaia il nome del RA).
Per il resto la sentenza rende ragionevolmente conto della credibilità e concludenza delle propalazioni accusatone del ZA e del Lo RO (ma si vedano, integrandosi i due corpi motivazionali, anche quelle del CI, di AL ON e del OM menzionate nel decimo capitolo - pagg. 1211 ss. - della sentenza di primo grado), esaminandone congruamente i profili di pretesa inverosimiglianza e ritenendo logicamente la loro valenza complessivamente corroborata dal comprovato inserimento del soggetto nel clan PE in quanto dedito anche al traffico di stupefacenti, relativamente al quale le censure del ricorrente in tema di valutazione delle prove, al di là delle rituali premesse di principio, si risolvono in meri rilievi di merito già insindacabilmente vagliati nelle sedi competenti. CA NT.
Giudicato in entrambi i gradi colpevole di partecipazione, in qualità di vicario del capo AN UI - detenuto -, al clan di tipo mafioso dei Cursoti nonché di concorso nell'omicidio di RU CE e nel tentativo di omicidio del duo AL/UG M, deduce:
inammissibilità appello P.M. e P.G. avverso sentenza di primo grado;
illegittimità, ex artt. 25, co. 2 Cost. e 2 c.p., dell'applicazione in appello dell'ergastolo in luogo dell'originaria pena di anni 30 di reclusione, non essendo al tempo della sentenza di primo grado ancora vigente il D.L. n. 341/2000, convertito in l. n. 4/2001, il cui art. 7 comma 2, del quale si contesta la natura interpretativa, prevede, in caso di giudizio abbreviato, la commutazione in ergastolo della pena dell'ergastolo con isolamento diurno e che dovrebbe considerarsi novazione di carattere sostanziale, come tale priva di efficacia retroattiva, con prospettazione, in subordine, di questione di legittimità costituzionale della norma citata in riferimento al menzionato art. 25, comma 2 ed all'art. 3 Cost. (con la precisazione della non invocabilità, nel caso di specie, della facoltà - prevista dall'art. 8 D.L. cit. - di revoca della richiesta di ammissione allo speciale giudizio abbreviato transitorio di cui all'art. 4 ter, co. 2 l. n. 144/2000, essendosi la corte di merito, per la commistione di tale rito con quello ordinario, pronunciata sull'ammissibilità del rito alternativo solo con il dispositivo della sentenza);
- nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p. e violazione art. 4 ter l. n. 144/2000 per la suddetta commistione dei riti processuali;
inutilizzabilità del risultato dell'intercettazione di conversazioni tra presenti presso l'abitazione dell'imputato per inosservanza dell'art. 268, co. 3, c.p.p.;
- violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova, con particolare riguardo al segnalato malanimo del PA verso il prevenuto, alla carenza di autonomia delle tardive dichiarazioni del OM, asseritamente influenzate dalla conoscenza degli atti processuali, smentite dalla prova generica e, comunque, non conciliabili con quelle del PA sul punto della pretesa richiesta di assenso del AN per l'uccisione del RU, stante l'avvenuta individuazione della vittima solo all'ultimo momento, in sostituzione dell'obbiettivo originario, costituito da tale Massimino;
- divergenza delle propalazioni del PA e del OM sulla genesi dell'attentato al UG M. ed al AL ed omessa applicazione dell'esimente della legittima difesa;
- violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione, del motivo abietto e dell'art. 7 D.L. n. 152/1991;
- violazione dell'art. 62 bis c.p. per il diniego delle generiche. La sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio in accoglimento del motivo inerente all'eccepita inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni intercettate, secondo quanto già detto in sede di esame del ricorso di De UC TO CE, cui si rinvia anche per le questioni pregiudiziali ivi trattate in tema di ammissibilità del gravame del P.M. e del P.G. contro la sentenza di primo grado e di commistione dei riti processuali.
Restano, ovviamente, assorbite tutte le questioni subordinate alla rivalutazione, nel merito, della responsabilità dell'imputato, ivi incluse quelle relative all'applicabilità del disposto dell'art. 7 D.L. n. 341/2000. VO TO - v. pag. 51.
TI AR.
Avverso la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 e per concorso nell'omicidio di
UR CA, il prevenuto ha, per il tramite di un comune difensore, proposto le medesime doglianze già riferite con riguardo all'omologa posizione di SO ON, con l'aggiunta di doglianza, strettamente personale, in punto di incongrua svalutazione dell'alibi opposto in relazione all'omicidio UR (partecipazione al battesimo del figlio).
Per il tramite di altro difensore il prevenuto ha ulteriormente dedotto:
nullità sentenze di 1^ e 2^ gr. ex artt. 178 lett. a) e 179 c.p.p. per mancata allegazione agli atti dei decreti di nomina dei giudici togati e popolari e loro assegnazione ai collegi giudicanti;
- nullità ord. dibattimentale 28.2.2002 per l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi dal AL nel 1991 perché pronunciata fuori udienza e senza contraddittorio;
- mancato regresso del procedimento dalla fase dell'appello a quella di primo grado per l'esercizio della facoltà di revoca della richiesta di rito abbreviato prevista dall'art. 8 D.L. n. 341/2000 e per l'assunzione delle nuove prove disposte in sede di gravame;
- illegittimità costituzionale degli artt. 438 c.p.p., 7 e 8 D.L. n. 341/2000 in riferimento agli artt. 3, 4 e 27 Cost. quanto alla mancata previsione della possibilità, per gli imputati di reati collegati con l'art. 416 bis c.p. o di tale ultimo reato, di usufruire del giudizio abbreviato;
- violazione art. 125, co. 3 c.p.p. per la redazione di motivazione meramente apparente, essendo state ignorate le dichiarazioni scagionanti l'imputato in ordine ai reati associativi e non essendosi considerato che le dichiarazioni accusatone, inaffidabili e contraddittorie, sarebbero frutto di rancori originati da contrasti familiari e dal tentativo dei loro autori ST e Lo RO di sottrarsi all'applicazione del regime di cui all'art. 41 bis O.P., di cui, pertanto, si denuncia l'illegittimità costituzionale;
- omessa motivazione sul diniego delle atten. generiche. Con atto denominato "motivi aggiunti" si insiste, infine, sulle già dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova, dandosi, peraltro, notizia della collaborazione con la giustizia intrapresa dall'imputato in data 4.3.2003 e delle dichiarazioni dallo stesso rese in tale contesto, ammissive dell'avvenuta uccisione del UR in casa sua, ove con la vittima erano convenuti il AL, il ST ed il SO, mentre il prevenuto, colto di sorpresa e rimasto estraneo al fatto perché recatosi in cucina a preparare un caffè, avrebbe partecipato solamente alla successiva distruzione del cadavere. Il ricorso è infondato.
Richiamato, per i profili già esaminati, quanto in precedenza esposto in relazione ai ricorsi del AL e del SO e doverosamente prescindendosi, nella presente sede di legittimità, dalle deduzioni in fatto nonché dalle parziali ammissioni e dalle allegazioni documentali da ultimo effettuate dal ricorrente, che non hanno formato oggetto di valutazione in sede di merito, ulteriormente si osserva:
- la sentenza impugnata ha reso congrua ed analitica giustificazione, in base alla puntuale disamina di tutte le risultanze processuali, circa la ritenuta compatibilità, in termini cronologici, della partecipazione dell'imputato al battesimo del figlio con la sua presenza nella propria abitazione all'atto dell'uccisione del UR ed ha, del pari, con motivazione tutt'altro che apparente, esaurientemente argomentato circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti ST, Lo RO e AL anche in relazione ai reati residui, compiendo una minuta disamina dei pretesi motivi di rancore che dovrebbero inficiarne le propalazioni per concludere, con non rivisitabile apprezzamento di merito, a favore della loro piena autonomia ed affidabilità, mentre meramente pretestuoso ed illatorio è l'assunto difensivo di una collaborazione dei propalanti puramente strumentale ed ispirata unicamente dal tentativo di evitare il regime penitenziario di cui all'art. 41 bis O.P., l'eccezione della cui illegittimità costituzionale, anche a prescindere dalla sua genericità e manifesta infondatezza, appare del tutto irrilevante nel presente giudizio, nel quale l'applicazione della predetta norma non viene in alcun modo in rilievo;
- nessuna norma impone, a pena di nullità, l'allegazione agli atti del processo dei decreti di nomina dei magistrati componenti le corti di assise e di assise d'appello ne', d'altronde, risulta dedotta l'inesistenza di detti decreti mentre, quanto alla loro assegnazione ai collegi, l'art. 33, comma 2 c.p.p. stabilisce che le disposizioni sulla destinazione dei giudici agli uffici giudiziali ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici non si considerano attinenti alla capacità dei giudici, per cui la loro eventuale (ma nella specie neppure ventilata) inosservanza non potrebbe mai dare luogo a nullità assoluta ex artt. 178, lett. a) e 179 c.p.p., con l'ulteriore rilievo che l'art. 3 D.P.R. n. 449/1998 ha inserito, dopo l'art. 7 R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), l'art. 7 bis, che deve ritenersi implicitamente abrogativo dell'art. 8, co. 1 l. n. 287/1951, disciplinante la nomina dei magistrati delle corti di assise e di assise di appello, con la conseguenza che il decreto del Presidente della Repubblica non ha più natura costitutiva della capacità dei giudici componenti le corti predette, ormai integranti a tutti gli effetti sezioni degli uffici giudiziali di appartenenza (v. Cass., sez. 1^, 13.3.1992, Chiofalo, Cass. pen., 1994, 1254);
l'art. 8 D.L. n. 341/2000 non imponeva alcun regresso al giudice di primo grado per l'esercizio della facoltà di revoca della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato transitorio di cui all'art. 4 ter, co. 2 L. n. 144/2000, ne' il giudice del gravame ha, come dedotto da uno dei difensori, disapplicato la già avvenuta applicazione di detto rito al GN, che non ha mai esercitato la predetta facoltà di revoca, essendosi la corte limitata, in accoglimento dell'appello della pubblica accusa ed in attuazione della norma interpretativa di cui all'art. 7 D.L. n. 341/2000, a sostituire alla originaria condanna a 30 anni di reclusione quella dell'ergastolo senza isolamento diurno, mentre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per l'assunzione di nuove prove è vicenda processuale fisiologica, che non priva l'imputato di un grado di giudizio, ed, infine, irricevibile e, comunque, manifestamente infondata deve ritenersi la proposta questione di legittimità costituzionale per assoluta incomprensibilità dei termini in cui la stessa è stata formulata ed, in ogni caso, per l'erroneità dell'assunto secondo cui l'attuale disciplina priverebbe il soggetto imputato di reati collegati con l'art. 416 bis c.p. o di tale ultimo reato della possibilità di accedere al rito abbreviato;
- il diniego delle attenuanti generiche (v. pag. 387) è stato adeguatamente motivato con il richiamo ai precedenti penali ed alla carenza di elementi suscettibili di positiva valutazione ex art. 133 c.p.. SP OV.
Avverso la sentenza di appello, che ne ha confermata la condanna a 7 anni di reclusione per appartenenza al clan dei "Cursori" in base alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed all'esito dell'intercettazione di conversazioni tra presenti presso l'abitazione dello CI, l'imputato deduce numerosi profili di vizio di motivazione in punto di valutazione della prova, prospettando una derubricabilità della ritenuta partecipazione associativa in una ipotesi di favoreggiamento del fratello ER, e censura anche il diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. e delle attenuanti generiche.
La sentenza, per le ragioni già indicate nell'esaminare i ricorsi di altri imputati inseriti nel clan dei "Cursoti", deve essere, ex art. 587 c.p.p., annullata con rinvio in conseguenza della ritenuta inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni ambientali, costituente anche per questo ricorrente parte cospicua del contesto motivazionale, con correlativa necessità di vaglio, da parte del giudice di merito, della "resistenza" del materiale probatorio residuo ed assorbimento dei motivi sulla qualificazione giuridica del reato e sul trattamento sanzionatorio.
IL AR.
Avverso la conferma, salva la riduzione di pena per l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., della condanna per favoreggiamento della latitanza di IU NC mediante consegna allo stesso di una scheda per telefono cellulare acquistata a proprio nome, il prevenuto deduce assenza di prova e di adeguata motivazione in punto di dolo, con particolare riguardo alla consapevolezza della latitanza del predetto IU in relazione all'ascrittogli reato di cui all'art. 416 bis c.p. Il ricorso è infondato, risolvendosi la doglianza in sostanziale censura sul merito della valutazione congruamente compiuta dai precedenti giudici, che hanno rilevato la mancata dimostrazione dell'assunto in punto di fatto opposto dall'imputato (aver egli in realtà ceduto la scheda a tale Napoli IO, neppure indotto a testimone sulla circostanza) ed hanno logicamente desunto la prova del dolo (anche in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 378, co. 2 c.p.) dai rapporti di stretta conoscenza esistenti tra i due soggetti, entrambi già coimputati nel medesimo processo proprio in relazione ad accusa di associazione mafiosa. NO NT.
Avverso la sentenza in epigrafe, che ne ha confermata la responsabilità per i reati di cui agli artt. 416 bis (appartenenza al clan PE), 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, sull'assunto che i giudici di merito si sarebbero limitati ad una mera elencazione dei vari collaboranti, senza indicazione di altri riscontri esterni, mentre carente sarebbe la prova dell'inserimento organico nel sodalizio del soggetto, cui potrebbero ascriversi solo uno spaccio continuato di stupefacenti;
illegittimo sarebbe, inoltre, il diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., avendo egli tempestivamente richiesto l'ammissione al giudizio abbreviato, e priva di adeguata motivazione la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è fondato unicamente quanto al diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., risultando dal verbale dell'udienza preliminare, contrariamente a quanto affermato dai giudici del gravame, che lo NO chiese ritualmente di essere ammesso al rito alternativo: la sentenza va, pertanto, annullata sul punto per nuova valutazione in ordine alla decidibilità del processo allo stato degli atti al momento della formulazione della richiesta in parola, non precisandosi, tra l'altro, in motivazione se la sentenza di condanna per estorsione fu acquisita per impulso dell'accusa od ex officio ovvero per iniziativa dell'imputato ai fini del riconoscimento della ritenuta continuazione.
Per il resto l'impugnazione si risolve in doglianze del tutto generiche e rituali, incorrendo in errore circa la pretesa inidoneità delle plurime e concludenti dichiarazioni accusatone a riscontrarsi reciprocamente, risultando le stesse, ancorché ciascuna focalizzata su di un particolare aspetto o su una specifica circostanza attinente ai temi d'accusa, tutte cospiranti nell'univoca dimostrazione dei fatti contestati ed, in particolare, dell'organica appartenenza dello NO al sodalizio mafioso dei LO ed alla parallela organizzazione di spaccio degli stupefacenti, dapprima come componente della squadra facente capo al La ZI e poi a quella guidata dal ZA nonché ad altra di tali fratelli BO (e ciò a prescindere dall'esistenza anche di riscontri di altra natura, come la condanna irrevocabile per un'estorsione consumata in concorso con altro membro dello stesso clan e certamente a questo riconducibile o le comprovate frequentazioni del prevenuto con altri soggetti appartenenti all'associazione in parola.
Del tutto generica è, infine, la doglianza in punto di motivazione del trattamento sanzionatorio, dando la sentenza conto dell'adozione di pena-base pari al minimo edittale, dell'avvenuta concessione delle attenuanti generiche e della misura modica degli aumenti per la continuazione interna, mentre oggettivamente contenuto in relazione alla gravità del reato - e, pertanto, non postulante specifica motivazione - risulta anche l'aumento per la ritenuta continuazione esterna.
TESTA BE ET LV.
I predetti imputati esprimono doglianze in ordine al solo trattamento sanzionatorio, il primo lamentando la mancata riduzione nel massimo per l'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/1991 ed entrambi il diniego delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono infondati.
I giudici del gravame hanno, invero, argomentato adeguatamente circa l'inesistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle atten. generiche in aggiunta alla già apprezzata collaborazione con la giustizia, ne' indicazioni in proposito provengono dai ricorrenti, che si limitano ad invocare tale loro attività ausiliatrice, della quale costituisce nulla più che coerente appendice la "remissività" del contegno processuale invocato dal OM;
la corte di secondo grado ha, in ogni caso, richiamato la prevalente valenza della protratta militanza associativa, della gravità dei fatti commessi nonché dei precedenti penali, disegnando un quadro ampiamente giustificativo anche della riduzione in misura inferiore al massimo per l'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/1991 apoditticamente censurata dal ST con la mera denuncia della sua "inspiegabilità".
TROVATO PIERA.
Ne è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 sulla base di intercettazione ambientale eseguita presso l'abitazione di MU ON, in cui il padre di costui, parlando con il figlio, riferisce di traffici di eroina intercorsi con "Piera", in base al tenore di altre conversazioni identificata per la suddetta imputata, che ricorre confutando la valenza probatoria di un'unica conversazione tra terze persone e censurando la mancata collocazione dell'addebito nel tempo nonché l'immotivato diniego delle attenuanti generiche sull'erroneo presupposto dell'applicazione di pena inferiore al minimo edittale. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha congruamente giustificato la valenza della conversazione citata nonché l'identificazione della "Piera" nell'odierna ricorrente per essere costei stata in altra conversazione menzionata anche con il cognome ed, altresì, per via di taluni suoi trascorsi di vita richiamati in altri colloqui cui anche la donna partecipò e risultati pienamente coincidenti con il vissuto della VA, pacificamente in contatto con il gruppo familiare dei MU;
a riscontro dell'affidabilità del contenuto della conversazione posta a suo carico è, poi, stata richiamata l'esistenza di un precedente della medesima per spaccio di droga mentre la collocazione temporale degli addebiti (la conversazione menziona una consegna di eroina fatta da "Piera" a SE ed una consegna di 700 gr. di eroina fatta da ON alla "Piera", che sarebbe ancora debitrice di un milione di lire) emerge con sufficiente precisione dalla data della conversazione intercettata (24.5.1996).
Quanto al diniego delle generiche, esso è stato insindacabilmente motivato con l'esistenza del precedente specifico mentre frutto di mero equivoco è l'assunto per cui esso sarebbe stato giustificato con l'applicazione di pena inferiore al minimo edittale, risultando chiaro che la sentenza ha, invece, inteso affermare l'insussistenza di ragioni per ridurre la sanzione al di sotto di tale minimo, come sarebbe, appunto, avvenuto con la concessione di dette attenuanti. NT TA.
La sentenza di appello ne ha confermata la condanna per spaccio continuato di stupefacenti, applicandogli la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. L'imputato ricorre, lamentando la violazione dell'art. 649 c.p.p. per la reiezione della proposta eccezione di ne bis in idem nonché dell'art. 192 c.p.p., sull'assunto che il precedente giudicato costituirebbe l'unico riscontro alle dichiarazioni accusatorie di MU ON.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, si rileva che la sola sentenza prodotta dalla difesa del prevenuto è quella in data 20.10.1997, che si riferisce ad un unico episodio delittuoso accertato in data 22.8.1996, laddove la contestazione oggetto del presente processo riguarda un'attività di spaccio continuata e protratta nel tempo (e ciò a prescindere dall'assoluta genericità dell'appello sul punto): l'interessato avrebbe, dunque, potuto soltanto invocare la continuazione tra i diversi episodi, ma la sentenza impugnata precisa che una tale richiesta non risulta mai formulata.
Quanto alla seconda censura, l'arresto in flagranza di spaccio su propalazioni rese dal MU all'inizio della sua simulata o, comunque, parziale e poi interrotta collaborazione costituisce valida e sufficiente riprova dell'attendibilità del dichiarante (ben quattro giovani reduci da un accesso in casa del ricorrente furono, infatti, trovati con bustine contenenti cocaina che ammisero di aver acquistato dal TI), unitamente al contenuto di conversazioni intercettate, specificamente indicato nella sentenza di primo grado (v. pag. 1287), in cui interlocutori diversi dal suddetto propalante menzionano "A (nominativo pacificamente utilizzato dall'imputato) come coinvolto nel traffico di droga. VI IM.
Avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (appartenenza al clan PE) e per concorso nella rapina ai danni della B.P. di Belpasso, invoca, quanto al primo reato, la dichiarazione del De RA, secondo cui VI era presente "per caso" nel covo del clan PE in cui, in occasione della preparazione di un attentato al rivale NT Mazzei, il prevenuto ed altri furono tratti in arresto per la presenza di armi e rice-trasmittenti, e, quanto al secondo, l'incertezza e non convergenza delle diverse fonti dichiarative circa la sua partecipazione al fatto, con particolare riguardo alla sua presenza in casa del coimputato IA quando il "commando" si mosse verso l'obbiettivo; il ricorrente lamenta, infine, mancanza di motivazione circa il diniego della riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. nonché delle atten. generiche.
Il ricorso è fondato limitatamente al capo concernente il delitto di rapina ed al punto relativo alla mancata applicazione della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p.. Quanto alla rapina si osserva, invero, che la sentenza impugnata indica il VI come chiamato in correità dal SE, dal IA e dal Lo RO (v. pagg. 393 e 394), ma nell'ultimo periodo della pag. 393 compare un'affermazione ("...la sovrapposizione mnemonica non può significare altro...che escludere la certezza della presenza di VI e IN, per affermarla, invece, per Di ST, FO e GU), che sembra screditare o ritenere, comunque, insufficiente il narrato dei chiamanti ed impone la complessiva rivalutazione delle risultanze processuali in ordine alla posizione del prevenuto nella vicenda. Quanto, poi, alla riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., effettivamente dagli atti acquisiti emerge che l'imputato all'udienza preliminare chiese di essere ammesso al giudizio abbreviato, coltivando la richiesta nella fase introduttiva del giudizio di primo grado e proponendo appello sul punto, per cui censurabile è l'omessa motivazione dei giudici del gravame sul punto, con conseguente necessità di rinvio per nuovo giudizio sulla decidibilità del processo allo stato degli atti al momento della proposizione dell'originaria richiesta.
Il ricorso è, invece, infondato relativamente al capo concernente il reato associativo, attesa l'estraneità al giudizio di legittimità della, peraltro, labile deduzione circa le asserite precisazioni del De RA ed una volta rilevato che il sintomatico episodio dell'arresto nel covo durante una riunione degli associati costituisce riscontro a convergenti chiamate in correità dei collaboranti;
del pari infondata è la doglianza in punto di diniego delle generiche, ampiamente suffragata (v. pag. 207) dalla richiamata natura ed entità dei precedenti penali del reo.
ER GIANAR.
Ritenuto in entrambi i gradi partecipe dell'organizzazione per il traffico di stupefacenti facente capo a MU ON e responsabile dei relativi reati-fine, lamenta vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'ipotesi associativa in luogo di quella di una serie di episodi di spaccio in continuazione tra loro ed analogo vizio in ordine al diniego dell'attenuante della speciale tenuità dei fatti ed alla mancata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche;
l'imputato è, inoltre, oggetto del ricorso del P.G. quanto all'applicatagli diminuente della riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p.. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
La sentenza censurata rende adeguatamente ragione della conferma di quella di primo grado, il cui iter motivazionale, del resto solo genericamente contestato con l'atto di appello, più esaurientemente dimostra l'organico inserimento dell'imputato nell'organizzazione in parola attraverso una puntuale e non specificamente contestata disamina dell'eloquente tenore delle molteplici conversazioni intercettate, rivelanti il sistematico e non episodico coinvolgimento del soggetto nel traffico stabilmente gestito dal gruppo. Del pari insindacabile è la complessiva conferma del trattamento sanzionatorio (su cui è stata operata la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.), in ordine al quale il ricorrente formula, peraltro,
doglianze del tutto generiche, il diniego dell'attenuante della lieve entità dei fatti trovando, in particolare, corretta giustificazione in relazione alla evidenziata rilevanza delle quantità di droga trattate ed alle rimarcate modalità complessive dell'attività criminosa, svolta in collegamento con un'associazione di tipo mafioso, irrilevanti essendo, ai fini del riconoscimento della circostanza in questione, esclusivamente fondata su criteri di natura oggettiva, le allegate connotazioni soggettive del reo mentre, quanto alla generiche, palese è la valutazione compiuta circa l'assorbente valenza della gravità dei fatti e della ritenuta pericolosità del prevenuto, anche in relazione all'evidenziata applicazione di misura di prevenzione.
Quanto al ricorso del P.G., l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato, contrariamente all'assunto del ricorrente, risulta ritualmente proposta all'udienza preliminare, con successiva richiesta, in sede di apertura del dibattimento di primo grado, di valutazione dell'ingiustificatezza del dissenso del p.m. ai fini del riconoscimento della relativa riduzione di pena.
VO NI.
Avverso la conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 l'imputato lamenta, con i motivi di ricorso, la violazione dell'art. 649 c.p.p. per l'omessa considerazione di due sentenze di condanna per analogo reato prodotte all'udienza del 29.1.2002, in forza delle quali era stato invocato il divieto di un secondo giudizio quanto alle condotte tenute sino al gennaio 1996, con eventuale applicazione di un aumento per continuazione per i fatti successivi a tale epoca, in relazione ai quali si deduce, tuttavia, vizio di motivazione, sull'assunto dell'inesistenza di riscontri alle dichiarazioni accusatone rese da CA EL e GL IO, che riguarderebbero due distinti episodi, con conseguente unicità della fonte di accusa per ciascuno di essi.
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, risultando effettivamente documentata nel verbale di udienza del 29.1.2002 la produzione di copia di due sentenze, una delle quali pronunciata dalla C.A. di Catania in data 4.4.2000 e divenuta irrevocabile il 6.6.2001, con cui è stata confermata la condanna dello CA per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 per fatti commessi sino al gennaio 1996, con determinazione della relativa pena in anni 5, mesi 10 di reclusione e L. 40.000.000 di multa, senza che nella sentenza impugnata risultino esaminate la proposta eccezione di ne bis in idem e la richiesta di eventuale applicazione della continuazione per le ulteriori condotte illecite successive a tale data. Non pertinente, come già evidenziato dal giudice del gravame, deve, invece, ritenersi la sentenza del G.i.p. Trib. Catania in data 14.1.2000 (peraltro non ancora irrevocabile all'atto dell'avvenuta produzione), in quanto concernente un circoscritto episodio di detenzione di cocaina a fine di spaccio accertato in data 7.9.1999. Infondata è, invece, la doglianza relativa all'affermazione di colpevolezza per i fatti successivi al gennaio 1996, attesa la sostanziale convergenza delle dichiarazioni del CA e del GL che, seppure concernenti distinti episodi, ben possono vicendevolmente riscontrarsi sul comune ed unico tema d'accusa costituito dalla dedizione del prevenuto ad attività di spaccio anche dopo la predetta epoca, con l'ulteriore avallo costituito dall'esito delle intercettazioni ambientali effettuate presso il MU, pure menzionato nella sentenza impugnata che va, dunque, annullata con rinvio nei confronti dello Scalone, con la precisazione che l'oggetto del giudizio di rinvio, fermo restando l'accertamento di responsabilità per le condotte posteriori al gennaio 1996, dovrà essere circoscritto alla valutatone dell'eccezione di ne bis in idem per i fatti anteriori a tale epoca ed alla richiesta di affermazione del vincolo della continuazione per i fatti successivi nonché all'eventuale rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate e non rilevanti le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AR IO, IA IO, Lo RO SE, OM CE, IA RE e UG TO e rigetta i ricorsi di AM NA, AL AO, AR NC, AN TO, ST LF, ST RO, EM TT, De UC RI, De UC TO, Di PA SE, Di ST ON, EG CE, FO ON, IN UI, RI ON, SS TO, NO NT, CA RO, La ZI AE, ON PP IO, UG IO, SI NC, OF OM, MI RO, LL VA, PI SE, SA RC, RI UI, SO RO, GN LO, AB RO, ST TO, OM TO, VA IE, TI AE e UE CA.
Condanna tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e AR IO, IA IO, Lo RO SE, OM CE, IA RE e UG TO anche al versamento della somma di euro cinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale nei confronti di ST RO, FO GA, MU CA, EN TT e UE CA.
In accoglimento del ricorso del P.G. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'OF limitatamente alla applicata diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. e determina la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MU ON e MU SE limitatamente al diniego della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., che applica, rideterminando le pene complessive per il primo in anni nove e mesi quattro di reclusione ed in anni sette e mesi quattro per il secondo;
rigetta nel resto i ricorsi.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EN TT limitatamente all'aumento di pena di mesi sei di reclusione per la continuazione, che elimina, rideterminando la pena complessiva in anni cinque e mesi quattro;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De UC TO CE, Di ST AE, IL VA, LU IE TO, MA AF, AN UI, RA CE, CI NT, CA ON, AL VA e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catania. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RT AN IE, IT GA e NO NT limitatamente alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.; nei confronti di TA SE limitatamente al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; nei confronti di OM SE TO
limitatamente ai delitti di cui agli artt. 74 e 73, d.p.r. 309/90;
nei confronti di ZA CO limitatamente ai delitti di cui all'art. 629 c.p. (capi J ed X della rubrica); nei confronti di VI IM limitatamente alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. ed al delitto di cui all'art. 628 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catania, rigettando nel resto i ricorsi dei predetti.
Così deciso in Roma, il 1^ dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004