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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 752/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 752/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2023 e rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 25
gennaio 2025
OGGETTO: d a
Contratti bancari
con il patrocinio dell'avv. Sergio Parte_1
(deposito, etc.) Nugnes
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Stefano Cremaschi
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 16 maggio 2023,
n. 1176/2023. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia…, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti in atti, accogliere il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza…:
1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- accertare la nullità del provvedimento impugnato per carenza di
motivazione ai sensi dell'art. 132 cpc;
- condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro termpore al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di €. 29.929,05, oltre ad interessi ex art. Parte_1
1284 cc, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
- con riferimento alla garanzia fideiussoria prestata dal sig. n favore Pt_1
Cont della per i debiti della società Futuredil srl, accertata l'intervenuta
Cont definizione transattiva tra le parti, ordinarsi alla di porre in essere tutti
gli adempimenti del caso volti alla cancellazione a sofferenza del nominativo
del sig. resso la Banca convenuta nonché presso gli istituti creditizi Pt_1
privati e pubblici.
2) IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
Dell'appellata
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,…: In via principale: rigettare l'appello proposto da controparte in quanto
inammissibile e infondato, confermare la sentenza di primo grado e
respingere tutte le domande proposte dall'attore siccome inammissibili oltre
che infondate, sia in fatto che in diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1176/2023 pubblicata in data 16 maggio 2023, il Tribunale
di Brescia ha rigettato le domande proposte da Parte_1
volte ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione del dovere di buona fede da parte di nonché la Controparte_1
emissione di ordine a carico della convenuta di porre in essere tutti gli adempimenti volti alla cancellazione a sofferenza del proprio nominativo presso la banca convenuta nonché presso gli istituti creditizi privati e pubblici.
1.1. In particolare, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria sulla scorta della ritenuta validità e legittimità del mutuo stipulato a scopo solutorio (Cass. n. 23149/2022), in quanto è irrilevante ai fini della validità
del finanziamento l'impiego della somma mutuata per ripianare l'esposizione debitoria della società di cui l'attore era amministratore e socio unico.
Inoltre, ha osservato come in relazione alla mancata concessione di una linea di credito asseritamente promessa dalla banca in favore della società poi fallita, circostanza che avrebbe impedito all'attore di ottenere dal fallimento la restituzione della somma pagata in favore della società, l'attore non abbia titolo per dolersi della mancata concessione del credito in favore della società.
In merito al danno lamentato, il Tribunale ha rilevato come esso sia riferibile all'eventuale incapienza del patrimonio della società fallita per adempiere ai propri debiti.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di due motivi.
[...]
3. Si è costituita in giudizio , chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame.
4. All'udienza del 13 dicembre 2023, tenuta con modalità cartolare, ha fissato l'udienza di remissione della causa in decisione dinanzi a sé al 22 gennaio
2025, assegnando termini perentori di legge ex art. 352 nn. 1), 2) e 3)
cod.proc.civ.
5. Alla predetta udienza il Giudice Istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha rimesso al Collegio la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante, dopo aver dichiarato di rinunciare alla pretesa restitutoria della somma capitale di € 106.000,00 e di agire al solo fine di ottenere la condanna della banca alla restituzione della somma di €
29.929,05 corrisposta in relazione al mutuo a titolo di interessi. Lamenta la violazione degli artt. 124 bis e 120 undecies TUB, i quali prevedono,
unitamente alla regola generale dell'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., l'obbligo per la banca di valutare adeguatamente se il cliente che richiede il finanziamento abbia la capacità di rispettare gli obblighi restitutori. Evidenzia che si tratta di disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'informazione nelle operazioni finanziare proprio per tutelare il cliente e assicurare il rispetto della diligenza professionale del creditore, venuta meno, nel caso di specie, a fronte della mancata valutazione del merito creditizio nei confronti propri e della moglie;
precisa che, all'atto della concessione del mutuo, essi percepivano un'entrata mensile pensionistica pari a complessivi € 1.500,00 e, ciononostante, l'istituto bancario, che ben avrebbe dovuto avvedersi dell'impossibilità di onorare l'obbligazione restitutoria, ha concesso loro un mutuo decennale con rata mensile di € 1.250,00. Deduce che il contratto non avrebbe perseguito uno scopo giuridicamente apprezzabile, in quanto all'atto della concessione del mutuo egli era già debitore nei confronti della banca quale fideiussore della società debitrice ed il proprio patrimonio sarebbe stato aggredito in caso di inadempimento di quest'ultima, sicché la concessione del mutuo allo scopo di ripianare il debito della persona giuridica avrebbe unicamente permesso alla banca di capitalizzare, rendendo produttivi gli interessi, anche gli interessi già dovuti in relazione al primo mutuo.
1.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Inammissibile in quanto parte appellante in primo grado ha fondato la propria pretesa su una serie di fatti tenuti dalla banca in violazione dei doveri di diligenza e buona fede ad essa imposti dalla natura dell'incarico professionale svolto: la mancata escussione da parte dell'istituto di credito della garanzia Confidi, la mancata erogazione della linea di credito promessa alla Futuredil s.r.l. a cui sarebbe conseguito il fallimento di quest'ultima e l'impossibilità a suo carico di ottenere la restituzione dell'importo erogato a titolo di finanziamento soci.
Solamente in sede di comparsa conclusionale in primo grado e, di seguito,
nel motivo in esame l'appellante fonda la propria domanda sulla violazione da parte dell'istituto bancario dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e della propria incapacità di far fronte all'obbligazione restitutoria assunta con il finanziamento ai sensi degli artt. 124 bis e 120 undecies TUB.
Si tratta, con evidenza, di fatti nuovi e diversi rispetto a quelli dedotti in primo grado, la cui deduzione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.
Quando la domanda di risarcimento ha per oggetto la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, chi agisce in giudizio è tenuto ad indicare espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto;
costituisce, quindi, domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante)
allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame.
1.2. Il motivo è infondato laddove si deduce che il contratto di mutuo non è
sorretto da un motivo giuridico apprezzabile e viene ribadita la violazione degli obblighi di buona fede.
Le deduzioni dell'appellante sono contraddette dall'affermazione fatta nell'atto di citazione in primo grado in merito alla capienza patrimoniale dell'appellante e, quindi, alla sua possibilità di adempiere al pagamento: “La richiesta della Banca rivolta al sig. di erogare a Futuredil le somme Pt_1
necessarie al pagamento del debito societario, non trova alcuna
giustificazione se non nel tentativo, poi concretizzatosi, di trasferire il debito
di Futuredil s.r.l. in capo al sig. alla sig.ra Delbono, soggetti solidi Pt_1
ben più capienti del precedente debitore (Futuredil s.r.l.), tanto è vero che
Cont poi, in virtù del mancato pagamento da parte dei coniugi ha Pt_1
provveduto a pignorare beni per un valore di €. 880.500,00 (a fronte di un
credito di € 125.326,41), obbligando l'attore a richiedere ed ottenere la
riduzione del pignoramento alla quale, tra l'altro, controparte si era
opposta”.
Tali argomenti, peraltro ribaditi anche in questa sede, si pongono in contrasto con la dedotta incapienza del proprio patrimonio che l'appellante prospetta
(e non documenta), facendo riferimento solo all'importo mensile della propria pensione. La situazione di solvibilità del mutuatario, affermata dallo stesso nel giudizio di primo grado sulla base delle considerazioni già
testualmente riportate, è comprovata, del resto, anche dal rilascio di ipoteca iscritta sull'immobile in comproprietà con la moglie.
Infondata è quindi la prospettazione che l'istituto bancario abbia abusato della posizione di contraente forte ed abbia concesso credito al mutuatario pur nella incapacità di questi sul piano reddituale.
Infondata è anche la censura per cui “la mala fede non sarebbe stata
rappresentata dalla mancata concessione della linea di credito in favore
della srl, come riportato in sentenza, bensì dal fatto che il sig. fosse Pt_1
già fideiussore della banca per tale credito e dunque la stessa già sapeva che avrebbe aggredito il patrimonio dello stesso, con la differenza che lo avrebbe
fatto lucrando una somma maggiorata degli interessi pari ad €. 29.929,05”.
Cont In realtà nel giudizio di primo grado vi è stata deduzione che “La
nonostante il debito (mutuo) della Futuredil s.r.l. fosse garantito da
CONFIDI, visti i mancati pagamenti da parte della obbligata principale,
anziché rivolgersi al garante (appunto CONFIDI), chiedeva, in mala fede,
l'intervento del sig. (amministratore e socio della Futuredil), tra Pt_1
l'altro con la falsa promessa di concedere alla società una nuova linea di
credito.Così facendo, il sig. ha, di fatto, patito il danno (pari alla Pt_1
somma erogata in favore di Futuredil e agli interessi passivi relativi al
contratto di mutuo sottoscritto per ottenere la somma da erogare in favore
di Futuredil) conseguente all'impossibilità di vedersi restituite le somme
erogate in favore della Futuredil s.r.l. per coprire il debito di quest'ultima
Cont nei confronti della
Inoltre, proprio la prospettazione dell'appellante conferma la sussistenza anche di un suo interesse alla stipulazione del contratto di mutuo: quale fideiussore della società, soggetto già obbligato nei confronti della banca per i debiti assunti dalla garantita (essendo pacifico l'utilizzo della somma mutuata per ripianare la situazione debitoria della società), egli ha potuto beneficare della dilazione di pagamento attraverso la restituzione rateale della somma mutuata, dovendo altrimenti provvedere, in forza della fideiussione prestata, all'immediato pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. La prestazione degli interessi trova, quindi, senz'altro giustificazione causale nella erogazione della somma mutuata e nella obbligazione assunta dal mutuatario e nel suo interesse di restituzione rateale secondo il piano di ammortamento concordato.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta, nonostante la definizione della propria posizione debitoria (ulteriore rispetto a quella inerente al
Contr mutuo), la mancata cancellazione da parte di del proprio nominativo segnalato a sofferenza;
in merito, la banca, solamente in comparsa conclusionale in primo grado avrebbe dedotto che non vi sarebbe stato alcun accordo transattivo relativo alla posizione di che il pagamento della Pt_1
somma di € 10.000,00 non avrebbe estinto la sua posizione debitoria.
Contr Deduce di aver ricevuto da in data 18 novembre 2016, una comunicazione con cui confermava che con il pagamento della somma predetta si sarebbe definita a saldo e stralcio la sua posizione debitoria,
preannunciando la liberazione dalle garanzie prestate (doc. 17). Ciò avrebbe dovuto comportare la condanna della banca alla cancellazione a sofferenza del nominativo;
tuttavia, il Giudice, pur dandone atto, non ha esaminato tale domanda, respingendola con la generica formula <
possono trovare accoglimento>>. Da ciò discenderebbe la nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione dell'art. 111 cpc.
2.1. Il motivo è generico, oltre che infondato.
Il Collegio osserva che il documento recante l'estratto dell'ispezione di
Banca d'Italia non contiene una segnalazione a sofferenza, bensì indica nei
“crediti per cassa” categoria “rischi a scadenza” l'“accordato” di €
120.000”.
Non si tratta, con evidenza, della segnalazione oggetto di domanda pur se la banca non ha sollevato contestazione tempestiva in merito alla sua esistenza.
La domanda di cancellazione viene correlata all'esistenza di un accordo transattivo intervenuto tra l'appellante e la banca circa la definizione di un debito della società Futuredil da parte del quale fideiussore con il Pt_1
pagamento della somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio.
In particolare, nella raccomandata inviata dalla banca a alla moglie Pt_1
in datata 8 giugno 2016 si legge che: “Si riscontra la proposta da Voi
avanzata in data 20.05.2016 con la quale avete riferito la Vostra
disponibilità a riconoscere a favore della Banca il pagamento, a saldo e
stralcio della complessiva esposizione debitoria, della somma
omnicomprensiva di € 10.000,00=, per precisarVi, che la NT ritiene
congrua tale offerta. Pertanto, a fronte del versamento della somma di €
10.000,00= in unica soluzione entro il 30.06.2016 la NT potrà
ritenersi integralmente soddisfatta e non avrà più nulla a pretendere tanto
dalla signora quanto del signor Parte_2 Parte_1
. Si precisa che il presente accordo, ove accettato, in nessun modo
[...]
potrà avere effetto innovativo dei rapporti, e che lo stesso è condizionato
risolutivamente all'utile rispetto della scadenza concordata, da intendersi
come perentoria ed improrogabile. Conseguentemente, in caso di infruttuosa
scadenza del termine previsto, il presente accordo dovrà ritenersi
automaticamente risolto, senza necessità di formale costituzione in mora, e
la NT si riterrà libera di proseguire le azioni necessarie al recupero
del proprio complessivo credito. Resta inteso che l'accettazione in oggetto è
condizionata all'abbandono della causa di opposizione a decreto ingiuntivo da voi promossa avverso la Banca”.
È stata anche prodotta copia del bonifico della somma effettuato in data 08
novembre.
Tuttavia, tali documenti non avvalorano la tesi dell'appellante in quanto il pagamento della somma predetta era subordinato al pagamento entro il 30
giugno 2016, data indicata dall'istituto bancario come “perentoria ed
improrogabile” che, con evidenza, non è stata rispettata e all'“abbandono
della causa di opposizione a decreto ingiuntivo”, in relazione alla quale l'appellante, in primo grado e nel motivo in esame nulla ha dedotto salvo produrre un ulteriore documento che, a prescindere dall'avvenuta produzione con la memoria di replica in primo grado, non fa che confermare che anche successivamente all'avvenuta ricezione dell'importo, pur senza dedurne la tardività, l'istituto bancario ha comunque condizionato la liberazione dalle fideiussioni e la rinuncia al decreto ingiuntivo solo a fronte della rinuncia alla opposizione avverso di esso proposta. Non risultano, dunque, provati i presupposti per la cancellazione della segnalazione e la relativa domanda va rigettata.
3. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_3
sentenza n. 1176/2023 del Tribunale di Brescia in data 16 maggio 2023;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2
liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 752/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 752/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2023 e rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 25
gennaio 2025
OGGETTO: d a
Contratti bancari
con il patrocinio dell'avv. Sergio Parte_1
(deposito, etc.) Nugnes
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Stefano Cremaschi
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 16 maggio 2023,
n. 1176/2023. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia…, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti in atti, accogliere il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza…:
1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- accertare la nullità del provvedimento impugnato per carenza di
motivazione ai sensi dell'art. 132 cpc;
- condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro termpore al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di €. 29.929,05, oltre ad interessi ex art. Parte_1
1284 cc, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
- con riferimento alla garanzia fideiussoria prestata dal sig. n favore Pt_1
Cont della per i debiti della società Futuredil srl, accertata l'intervenuta
Cont definizione transattiva tra le parti, ordinarsi alla di porre in essere tutti
gli adempimenti del caso volti alla cancellazione a sofferenza del nominativo
del sig. resso la Banca convenuta nonché presso gli istituti creditizi Pt_1
privati e pubblici.
2) IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
Dell'appellata
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,…: In via principale: rigettare l'appello proposto da controparte in quanto
inammissibile e infondato, confermare la sentenza di primo grado e
respingere tutte le domande proposte dall'attore siccome inammissibili oltre
che infondate, sia in fatto che in diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1176/2023 pubblicata in data 16 maggio 2023, il Tribunale
di Brescia ha rigettato le domande proposte da Parte_1
volte ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione del dovere di buona fede da parte di nonché la Controparte_1
emissione di ordine a carico della convenuta di porre in essere tutti gli adempimenti volti alla cancellazione a sofferenza del proprio nominativo presso la banca convenuta nonché presso gli istituti creditizi privati e pubblici.
1.1. In particolare, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria sulla scorta della ritenuta validità e legittimità del mutuo stipulato a scopo solutorio (Cass. n. 23149/2022), in quanto è irrilevante ai fini della validità
del finanziamento l'impiego della somma mutuata per ripianare l'esposizione debitoria della società di cui l'attore era amministratore e socio unico.
Inoltre, ha osservato come in relazione alla mancata concessione di una linea di credito asseritamente promessa dalla banca in favore della società poi fallita, circostanza che avrebbe impedito all'attore di ottenere dal fallimento la restituzione della somma pagata in favore della società, l'attore non abbia titolo per dolersi della mancata concessione del credito in favore della società.
In merito al danno lamentato, il Tribunale ha rilevato come esso sia riferibile all'eventuale incapienza del patrimonio della società fallita per adempiere ai propri debiti.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di due motivi.
[...]
3. Si è costituita in giudizio , chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame.
4. All'udienza del 13 dicembre 2023, tenuta con modalità cartolare, ha fissato l'udienza di remissione della causa in decisione dinanzi a sé al 22 gennaio
2025, assegnando termini perentori di legge ex art. 352 nn. 1), 2) e 3)
cod.proc.civ.
5. Alla predetta udienza il Giudice Istruttore, visto l'art. 352 c.p.c., ha rimesso al Collegio la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante, dopo aver dichiarato di rinunciare alla pretesa restitutoria della somma capitale di € 106.000,00 e di agire al solo fine di ottenere la condanna della banca alla restituzione della somma di €
29.929,05 corrisposta in relazione al mutuo a titolo di interessi. Lamenta la violazione degli artt. 124 bis e 120 undecies TUB, i quali prevedono,
unitamente alla regola generale dell'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., l'obbligo per la banca di valutare adeguatamente se il cliente che richiede il finanziamento abbia la capacità di rispettare gli obblighi restitutori. Evidenzia che si tratta di disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'informazione nelle operazioni finanziare proprio per tutelare il cliente e assicurare il rispetto della diligenza professionale del creditore, venuta meno, nel caso di specie, a fronte della mancata valutazione del merito creditizio nei confronti propri e della moglie;
precisa che, all'atto della concessione del mutuo, essi percepivano un'entrata mensile pensionistica pari a complessivi € 1.500,00 e, ciononostante, l'istituto bancario, che ben avrebbe dovuto avvedersi dell'impossibilità di onorare l'obbligazione restitutoria, ha concesso loro un mutuo decennale con rata mensile di € 1.250,00. Deduce che il contratto non avrebbe perseguito uno scopo giuridicamente apprezzabile, in quanto all'atto della concessione del mutuo egli era già debitore nei confronti della banca quale fideiussore della società debitrice ed il proprio patrimonio sarebbe stato aggredito in caso di inadempimento di quest'ultima, sicché la concessione del mutuo allo scopo di ripianare il debito della persona giuridica avrebbe unicamente permesso alla banca di capitalizzare, rendendo produttivi gli interessi, anche gli interessi già dovuti in relazione al primo mutuo.
1.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Inammissibile in quanto parte appellante in primo grado ha fondato la propria pretesa su una serie di fatti tenuti dalla banca in violazione dei doveri di diligenza e buona fede ad essa imposti dalla natura dell'incarico professionale svolto: la mancata escussione da parte dell'istituto di credito della garanzia Confidi, la mancata erogazione della linea di credito promessa alla Futuredil s.r.l. a cui sarebbe conseguito il fallimento di quest'ultima e l'impossibilità a suo carico di ottenere la restituzione dell'importo erogato a titolo di finanziamento soci.
Solamente in sede di comparsa conclusionale in primo grado e, di seguito,
nel motivo in esame l'appellante fonda la propria domanda sulla violazione da parte dell'istituto bancario dell'obbligo di valutazione del merito creditizio e della propria incapacità di far fronte all'obbligazione restitutoria assunta con il finanziamento ai sensi degli artt. 124 bis e 120 undecies TUB.
Si tratta, con evidenza, di fatti nuovi e diversi rispetto a quelli dedotti in primo grado, la cui deduzione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.
Quando la domanda di risarcimento ha per oggetto la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, chi agisce in giudizio è tenuto ad indicare espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto;
costituisce, quindi, domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante)
allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame.
1.2. Il motivo è infondato laddove si deduce che il contratto di mutuo non è
sorretto da un motivo giuridico apprezzabile e viene ribadita la violazione degli obblighi di buona fede.
Le deduzioni dell'appellante sono contraddette dall'affermazione fatta nell'atto di citazione in primo grado in merito alla capienza patrimoniale dell'appellante e, quindi, alla sua possibilità di adempiere al pagamento: “La richiesta della Banca rivolta al sig. di erogare a Futuredil le somme Pt_1
necessarie al pagamento del debito societario, non trova alcuna
giustificazione se non nel tentativo, poi concretizzatosi, di trasferire il debito
di Futuredil s.r.l. in capo al sig. alla sig.ra Delbono, soggetti solidi Pt_1
ben più capienti del precedente debitore (Futuredil s.r.l.), tanto è vero che
Cont poi, in virtù del mancato pagamento da parte dei coniugi ha Pt_1
provveduto a pignorare beni per un valore di €. 880.500,00 (a fronte di un
credito di € 125.326,41), obbligando l'attore a richiedere ed ottenere la
riduzione del pignoramento alla quale, tra l'altro, controparte si era
opposta”.
Tali argomenti, peraltro ribaditi anche in questa sede, si pongono in contrasto con la dedotta incapienza del proprio patrimonio che l'appellante prospetta
(e non documenta), facendo riferimento solo all'importo mensile della propria pensione. La situazione di solvibilità del mutuatario, affermata dallo stesso nel giudizio di primo grado sulla base delle considerazioni già
testualmente riportate, è comprovata, del resto, anche dal rilascio di ipoteca iscritta sull'immobile in comproprietà con la moglie.
Infondata è quindi la prospettazione che l'istituto bancario abbia abusato della posizione di contraente forte ed abbia concesso credito al mutuatario pur nella incapacità di questi sul piano reddituale.
Infondata è anche la censura per cui “la mala fede non sarebbe stata
rappresentata dalla mancata concessione della linea di credito in favore
della srl, come riportato in sentenza, bensì dal fatto che il sig. fosse Pt_1
già fideiussore della banca per tale credito e dunque la stessa già sapeva che avrebbe aggredito il patrimonio dello stesso, con la differenza che lo avrebbe
fatto lucrando una somma maggiorata degli interessi pari ad €. 29.929,05”.
Cont In realtà nel giudizio di primo grado vi è stata deduzione che “La
nonostante il debito (mutuo) della Futuredil s.r.l. fosse garantito da
CONFIDI, visti i mancati pagamenti da parte della obbligata principale,
anziché rivolgersi al garante (appunto CONFIDI), chiedeva, in mala fede,
l'intervento del sig. (amministratore e socio della Futuredil), tra Pt_1
l'altro con la falsa promessa di concedere alla società una nuova linea di
credito.Così facendo, il sig. ha, di fatto, patito il danno (pari alla Pt_1
somma erogata in favore di Futuredil e agli interessi passivi relativi al
contratto di mutuo sottoscritto per ottenere la somma da erogare in favore
di Futuredil) conseguente all'impossibilità di vedersi restituite le somme
erogate in favore della Futuredil s.r.l. per coprire il debito di quest'ultima
Cont nei confronti della
Inoltre, proprio la prospettazione dell'appellante conferma la sussistenza anche di un suo interesse alla stipulazione del contratto di mutuo: quale fideiussore della società, soggetto già obbligato nei confronti della banca per i debiti assunti dalla garantita (essendo pacifico l'utilizzo della somma mutuata per ripianare la situazione debitoria della società), egli ha potuto beneficare della dilazione di pagamento attraverso la restituzione rateale della somma mutuata, dovendo altrimenti provvedere, in forza della fideiussione prestata, all'immediato pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. La prestazione degli interessi trova, quindi, senz'altro giustificazione causale nella erogazione della somma mutuata e nella obbligazione assunta dal mutuatario e nel suo interesse di restituzione rateale secondo il piano di ammortamento concordato.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta, nonostante la definizione della propria posizione debitoria (ulteriore rispetto a quella inerente al
Contr mutuo), la mancata cancellazione da parte di del proprio nominativo segnalato a sofferenza;
in merito, la banca, solamente in comparsa conclusionale in primo grado avrebbe dedotto che non vi sarebbe stato alcun accordo transattivo relativo alla posizione di che il pagamento della Pt_1
somma di € 10.000,00 non avrebbe estinto la sua posizione debitoria.
Contr Deduce di aver ricevuto da in data 18 novembre 2016, una comunicazione con cui confermava che con il pagamento della somma predetta si sarebbe definita a saldo e stralcio la sua posizione debitoria,
preannunciando la liberazione dalle garanzie prestate (doc. 17). Ciò avrebbe dovuto comportare la condanna della banca alla cancellazione a sofferenza del nominativo;
tuttavia, il Giudice, pur dandone atto, non ha esaminato tale domanda, respingendola con la generica formula <
possono trovare accoglimento>>. Da ciò discenderebbe la nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione dell'art. 111 cpc.
2.1. Il motivo è generico, oltre che infondato.
Il Collegio osserva che il documento recante l'estratto dell'ispezione di
Banca d'Italia non contiene una segnalazione a sofferenza, bensì indica nei
“crediti per cassa” categoria “rischi a scadenza” l'“accordato” di €
120.000”.
Non si tratta, con evidenza, della segnalazione oggetto di domanda pur se la banca non ha sollevato contestazione tempestiva in merito alla sua esistenza.
La domanda di cancellazione viene correlata all'esistenza di un accordo transattivo intervenuto tra l'appellante e la banca circa la definizione di un debito della società Futuredil da parte del quale fideiussore con il Pt_1
pagamento della somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio.
In particolare, nella raccomandata inviata dalla banca a alla moglie Pt_1
in datata 8 giugno 2016 si legge che: “Si riscontra la proposta da Voi
avanzata in data 20.05.2016 con la quale avete riferito la Vostra
disponibilità a riconoscere a favore della Banca il pagamento, a saldo e
stralcio della complessiva esposizione debitoria, della somma
omnicomprensiva di € 10.000,00=, per precisarVi, che la NT ritiene
congrua tale offerta. Pertanto, a fronte del versamento della somma di €
10.000,00= in unica soluzione entro il 30.06.2016 la NT potrà
ritenersi integralmente soddisfatta e non avrà più nulla a pretendere tanto
dalla signora quanto del signor Parte_2 Parte_1
. Si precisa che il presente accordo, ove accettato, in nessun modo
[...]
potrà avere effetto innovativo dei rapporti, e che lo stesso è condizionato
risolutivamente all'utile rispetto della scadenza concordata, da intendersi
come perentoria ed improrogabile. Conseguentemente, in caso di infruttuosa
scadenza del termine previsto, il presente accordo dovrà ritenersi
automaticamente risolto, senza necessità di formale costituzione in mora, e
la NT si riterrà libera di proseguire le azioni necessarie al recupero
del proprio complessivo credito. Resta inteso che l'accettazione in oggetto è
condizionata all'abbandono della causa di opposizione a decreto ingiuntivo da voi promossa avverso la Banca”.
È stata anche prodotta copia del bonifico della somma effettuato in data 08
novembre.
Tuttavia, tali documenti non avvalorano la tesi dell'appellante in quanto il pagamento della somma predetta era subordinato al pagamento entro il 30
giugno 2016, data indicata dall'istituto bancario come “perentoria ed
improrogabile” che, con evidenza, non è stata rispettata e all'“abbandono
della causa di opposizione a decreto ingiuntivo”, in relazione alla quale l'appellante, in primo grado e nel motivo in esame nulla ha dedotto salvo produrre un ulteriore documento che, a prescindere dall'avvenuta produzione con la memoria di replica in primo grado, non fa che confermare che anche successivamente all'avvenuta ricezione dell'importo, pur senza dedurne la tardività, l'istituto bancario ha comunque condizionato la liberazione dalle fideiussioni e la rinuncia al decreto ingiuntivo solo a fronte della rinuncia alla opposizione avverso di esso proposta. Non risultano, dunque, provati i presupposti per la cancellazione della segnalazione e la relativa domanda va rigettata.
3. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
5. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_3
sentenza n. 1176/2023 del Tribunale di Brescia in data 16 maggio 2023;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2
liquida in € 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli