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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. di R.G. 33866/2023 promossa da
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Foggia (FG), Via Nicola Parte_1 P.IVA_1
Parisi n. 86, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Cecilia Di Toma (C.F. , giusta procura in calce all'atto di C.F._1 opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, Controparte_1 P.IVA_2
20122, Milano, in persona del Procuratore Avv. rappresentata e Controparte_2 difesa dalle Avvocate Alessandra Cardini (C.F. ) ed Elisabetta Scotti (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._3 in Milano, Piazza Bertarelli 1, in forza di procura conferita ai sensi e con le modalità di cui all'art.10 del D.P.R. n.123/2001 ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
pagina 1 di 5 Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE: respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: alla luce di tutte le argomentazioni ed osservazioni svolte in narrativa, per l'effetto accogliere dell'attrice e conseguentemente revocare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto privandolo di ogni efficacia e respingendo, anche nel merito, ogni pretesa creditoria di parte opposta.
IN VIA SUBORDINATA: in denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta parzialmente fondata la pretesa creditoria di parte opposta, per l'effetto condannare l'attrice, al pagamento di quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfetario del 15%, e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: in via principale, nel merito, respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n.11858/2023 –
r.g.n.25551/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 13.07.2023 e notificato in data 13.07.2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare cf/p.iva Parte_1
, con sede legale in Foggia (FG), Via Nicola Parisi n.86, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Signor , di pagare a favore di Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta CP_1
Vittoria, 4, la somma di euro 21.759,65 per i titoli di cui in narrativa, oltre agli interessi calcolati nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc.4) dalla scadenza sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 22.09.2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.11858/2023, del 13.07.2023 e notificato in data 13.07.2023, emesso Tribunale di Milano in favore di Nello specifico, l'odierna opponente: Controparte_1 contestava l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della mancanza di idonea prova scritta del credito;
eccepiva l'inadempimento da parte della fornitrice e deduceva, in ogni caso, la Cont mancata sottoscrizione del contratto con , considerando che risultava inattiva dal 2020; Parte_1 contestava il quantum domandato dall'odierna opposta. pagina 2 di 5 L'odierna opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza di tutte le avverse eccezioni e deduzioni. In particolare, sull'esistenza del contratto alla base della pretesa creditoria, chiariva che tra l'odierna opponente e dall'1.04.2022 al 16.11.2022, erano intercorsi rapporti di CP_1 somministrazione di energia elettrica in regime di Servizio a Tutele Graduali – servizio istituito da
ARERA e dedicato alle piccole imprese (intese come quelle con un numero di dipendenti inferiore a 50 unità e un fatturato non superiore a €10 milioni annui e tra le quali rientra parte opponente), al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti che ancora non abbiano sottoscritto un'offerta a Mercato Libero. Inoltre, contestava la genericità dell'eccezione sul quantum debeatur, allegando prova della corrispondenza tra quanto domandato e i consumi registrati dalla società di distribuzione operante sul territorio.
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa passava in decisione, decorsi i termini ex art. 189 c.p.c.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Quanto all'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha più volte chiarito che, nella fase monitoria, ai fini dell'emissione del provvedimento d'ingiunzione, le fatture commerciali e gli estratti autentici delle scritture contabili (doc.1 e doc.2 parte opposta) sono prove idonee a dimostrare l'esistenza della somma ingiunta e i detti requisiti (tra le tante, Cass. n.14473/2019 e n.22655/2011).
Cont Quanto all'esistenza del contratto tra le parti, , in qualità di attrice sostanziale, ha soddisfatto l'onere della prova, relativo all'esistenza dei rapporti contrattuali con l'opponente e, così, la legittimazione della propria pretesa creditoria. Nello specifico, con missiva datata 22.03.2022, l'odierna opposta ha comunicato a che, a partire dall'1.04.2022, sarebbe divenuta Parte_1 Controparte_1 sua fornitrice per l'energia elettrica nell'ambito del Servizio a Tutele Graduali sui due POD di cui risulta titolare l'odierna opponente. Come già sopra richiamato, il Servizio a Tutele Graduali è stato istituito dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti in possesso di specifici requisiti –imprese di piccole dimensioni, che ancora non abbiano sottoscritto un'offerta a Mercato Libero –tra cui l'odierna opponente. Con tale comunicazione, recapitata all'utente in data 31.03.2022 (v. doc.5 parte opposta), Cont
ha reso noti al i dati economici della fornitura, ha reso edotta la società della facoltà di Parte_1 confluire, in qualsiasi momento, nel Mercato Libero e ha dato avvertimento del fatto che, dal momento Cont che si era aggiudicata la titolarità delle forniture di energia elettrica nella Regione di riferimento tramite procedura concorsuale, non era necessario sottoscrivere un nuovo contratto. In effetti, come pagina 3 di 5 chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo essere concluso anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica (da ultimo, Cass. civ. n.
20267/2023). Sul punto, ha eccepito di non aver usufruito del servizio di fornitura di energia, Parte_1 essendo la società inattiva sin dal 2020. Tuttavia, la stessa non ha mai mosso alcuna contestazione specifica alle bollette e alle fatture ricevute, né mai ha lamentato il malfunzionamento del contatore.
Inoltre, l'opposta ha prodotto le fatture emesse da E-Distribuzione S.p.a., società di distribuzione operante sul territorio dove si trovano i punti di fornitura, a riprova sia dell'effettiva utilizzazione da parte dell'opponente della fornitura di energia, sia del quantum di energia oggetto della fornitura stessa
(v. doc.6 parte opposta).
Pertanto, la pretesa creditoria deve considerarsi fondata, avendo l'opposto dato prova della conclusione del contratto per fatti concludenti – ossia, dell'utilizzazione dell'energia elettrica da parte di Parte_1
–nonché del quantum debeatur, data la corrispondenza tra i consumi considerati in bolletta per il calcolo del prezzo del servizio, come esposto in fattura, e i consumi registrati e certificati dal distributore locale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma, perciò, il decreto ingiuntivo Parte_1
n.11858/2023, del 13.07.2023, emesso Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in
€5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
Erika Colombo.
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. di R.G. 33866/2023 promossa da
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Foggia (FG), Via Nicola Parte_1 P.IVA_1
Parisi n. 86, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Cecilia Di Toma (C.F. , giusta procura in calce all'atto di C.F._1 opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, Controparte_1 P.IVA_2
20122, Milano, in persona del Procuratore Avv. rappresentata e Controparte_2 difesa dalle Avvocate Alessandra Cardini (C.F. ) ed Elisabetta Scotti (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._3 in Milano, Piazza Bertarelli 1, in forza di procura conferita ai sensi e con le modalità di cui all'art.10 del D.P.R. n.123/2001 ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
pagina 1 di 5 Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE: respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: alla luce di tutte le argomentazioni ed osservazioni svolte in narrativa, per l'effetto accogliere dell'attrice e conseguentemente revocare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo opposto privandolo di ogni efficacia e respingendo, anche nel merito, ogni pretesa creditoria di parte opposta.
IN VIA SUBORDINATA: in denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta parzialmente fondata la pretesa creditoria di parte opposta, per l'effetto condannare l'attrice, al pagamento di quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfetario del 15%, e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare: in via principale, nel merito, respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n.11858/2023 –
r.g.n.25551/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 13.07.2023 e notificato in data 13.07.2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare cf/p.iva Parte_1
, con sede legale in Foggia (FG), Via Nicola Parisi n.86, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Signor , di pagare a favore di Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Corso di Porta CP_1
Vittoria, 4, la somma di euro 21.759,65 per i titoli di cui in narrativa, oltre agli interessi calcolati nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 200/99 (doc.4) dalla scadenza sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 22.09.2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.11858/2023, del 13.07.2023 e notificato in data 13.07.2023, emesso Tribunale di Milano in favore di Nello specifico, l'odierna opponente: Controparte_1 contestava l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della mancanza di idonea prova scritta del credito;
eccepiva l'inadempimento da parte della fornitrice e deduceva, in ogni caso, la Cont mancata sottoscrizione del contratto con , considerando che risultava inattiva dal 2020; Parte_1 contestava il quantum domandato dall'odierna opposta. pagina 2 di 5 L'odierna opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza di tutte le avverse eccezioni e deduzioni. In particolare, sull'esistenza del contratto alla base della pretesa creditoria, chiariva che tra l'odierna opponente e dall'1.04.2022 al 16.11.2022, erano intercorsi rapporti di CP_1 somministrazione di energia elettrica in regime di Servizio a Tutele Graduali – servizio istituito da
ARERA e dedicato alle piccole imprese (intese come quelle con un numero di dipendenti inferiore a 50 unità e un fatturato non superiore a €10 milioni annui e tra le quali rientra parte opponente), al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti che ancora non abbiano sottoscritto un'offerta a Mercato Libero. Inoltre, contestava la genericità dell'eccezione sul quantum debeatur, allegando prova della corrispondenza tra quanto domandato e i consumi registrati dalla società di distribuzione operante sul territorio.
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa passava in decisione, decorsi i termini ex art. 189 c.p.c.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Quanto all'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha più volte chiarito che, nella fase monitoria, ai fini dell'emissione del provvedimento d'ingiunzione, le fatture commerciali e gli estratti autentici delle scritture contabili (doc.1 e doc.2 parte opposta) sono prove idonee a dimostrare l'esistenza della somma ingiunta e i detti requisiti (tra le tante, Cass. n.14473/2019 e n.22655/2011).
Cont Quanto all'esistenza del contratto tra le parti, , in qualità di attrice sostanziale, ha soddisfatto l'onere della prova, relativo all'esistenza dei rapporti contrattuali con l'opponente e, così, la legittimazione della propria pretesa creditoria. Nello specifico, con missiva datata 22.03.2022, l'odierna opposta ha comunicato a che, a partire dall'1.04.2022, sarebbe divenuta Parte_1 Controparte_1 sua fornitrice per l'energia elettrica nell'ambito del Servizio a Tutele Graduali sui due POD di cui risulta titolare l'odierna opponente. Come già sopra richiamato, il Servizio a Tutele Graduali è stato istituito dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti in possesso di specifici requisiti –imprese di piccole dimensioni, che ancora non abbiano sottoscritto un'offerta a Mercato Libero –tra cui l'odierna opponente. Con tale comunicazione, recapitata all'utente in data 31.03.2022 (v. doc.5 parte opposta), Cont
ha reso noti al i dati economici della fornitura, ha reso edotta la società della facoltà di Parte_1 confluire, in qualsiasi momento, nel Mercato Libero e ha dato avvertimento del fatto che, dal momento Cont che si era aggiudicata la titolarità delle forniture di energia elettrica nella Regione di riferimento tramite procedura concorsuale, non era necessario sottoscrivere un nuovo contratto. In effetti, come pagina 3 di 5 chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo essere concluso anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica (da ultimo, Cass. civ. n.
20267/2023). Sul punto, ha eccepito di non aver usufruito del servizio di fornitura di energia, Parte_1 essendo la società inattiva sin dal 2020. Tuttavia, la stessa non ha mai mosso alcuna contestazione specifica alle bollette e alle fatture ricevute, né mai ha lamentato il malfunzionamento del contatore.
Inoltre, l'opposta ha prodotto le fatture emesse da E-Distribuzione S.p.a., società di distribuzione operante sul territorio dove si trovano i punti di fornitura, a riprova sia dell'effettiva utilizzazione da parte dell'opponente della fornitura di energia, sia del quantum di energia oggetto della fornitura stessa
(v. doc.6 parte opposta).
Pertanto, la pretesa creditoria deve considerarsi fondata, avendo l'opposto dato prova della conclusione del contratto per fatti concludenti – ossia, dell'utilizzazione dell'energia elettrica da parte di Parte_1
–nonché del quantum debeatur, data la corrispondenza tra i consumi considerati in bolletta per il calcolo del prezzo del servizio, come esposto in fattura, e i consumi registrati e certificati dal distributore locale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma, perciò, il decreto ingiuntivo Parte_1
n.11858/2023, del 13.07.2023, emesso Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in
€5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
Erika Colombo.
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