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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante N. 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12515 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il
20/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Olbia e avente ad oggetto il pagamento dell'imposta per l'anno di imposta 2023.
Esponeva la ricorrente che il Comune di Olbia aveva emesso l'atto impugnato nonostante avesse provveduto al pagamento del tributo proprio per l'anno 2023 con due rate nel corso dell'anno di imposta e rilevabile dall'estratto del conto corrente a lei intestato, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Olbia dichiarando di avere provveduto all'annullamento di ufficio dell'accertamento impugnato avendo provveduto alla rettifica del cognome della ricorrente e del nuovo codice fiscale, concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Ai soli fini delle spese la ricorrente allega di avere cambiato cognome e di conseguenza il codice fiscale a seguito di provvedimento di adozione emesso dal Tribunale di Bolzano all'esito del quale aveva aggiunto il cognome dell'adottante al proprio con ciò identificandosi in Ricorrente_1 e ciò a decorrere dall'anno 2021 concludendo che il Comune di Olbia poteva venire a conoscenza di detto cambiamento attraverso l'accesso all'anagrafe nazionale della popolazione residente.
L'allegazione non può avere valore nel caso di specie e ciò avuto riguardo che la ricorrente veniva identificato ai fini Imu dal Comune di Olbia con le generalità precedenti alla sentenza di adozione e non poteva in nessun modo essere in grado di provvedere a identificarla con la nuova denominazione e il nuovo codice fiscale
( usati per il pagamento dell'IMU 2023) .
Il cambiamento del cognome e del codice fiscale alla stregua di ogni cambiamento relativo alla originaria dichiarazione IMU deve essere comunicato dal contribuente al Comune impositore giacchè il cambio del cognome non appare tra i fatti prevedibili al fine dell'accertamento e ciò seppure rilevabile dall'anagrafe della popolazione nazionale.
Le spese del presente giudizio devono di conseguenza essere compensate .
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio
Sassari 17.2.2026
Il Giudice Monocratico
G.NA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante N. 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12515 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il
20/02/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro l'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Olbia e avente ad oggetto il pagamento dell'imposta per l'anno di imposta 2023.
Esponeva la ricorrente che il Comune di Olbia aveva emesso l'atto impugnato nonostante avesse provveduto al pagamento del tributo proprio per l'anno 2023 con due rate nel corso dell'anno di imposta e rilevabile dall'estratto del conto corrente a lei intestato, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Olbia dichiarando di avere provveduto all'annullamento di ufficio dell'accertamento impugnato avendo provveduto alla rettifica del cognome della ricorrente e del nuovo codice fiscale, concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Ai soli fini delle spese la ricorrente allega di avere cambiato cognome e di conseguenza il codice fiscale a seguito di provvedimento di adozione emesso dal Tribunale di Bolzano all'esito del quale aveva aggiunto il cognome dell'adottante al proprio con ciò identificandosi in Ricorrente_1 e ciò a decorrere dall'anno 2021 concludendo che il Comune di Olbia poteva venire a conoscenza di detto cambiamento attraverso l'accesso all'anagrafe nazionale della popolazione residente.
L'allegazione non può avere valore nel caso di specie e ciò avuto riguardo che la ricorrente veniva identificato ai fini Imu dal Comune di Olbia con le generalità precedenti alla sentenza di adozione e non poteva in nessun modo essere in grado di provvedere a identificarla con la nuova denominazione e il nuovo codice fiscale
( usati per il pagamento dell'IMU 2023) .
Il cambiamento del cognome e del codice fiscale alla stregua di ogni cambiamento relativo alla originaria dichiarazione IMU deve essere comunicato dal contribuente al Comune impositore giacchè il cambio del cognome non appare tra i fatti prevedibili al fine dell'accertamento e ciò seppure rilevabile dall'anagrafe della popolazione nazionale.
Le spese del presente giudizio devono di conseguenza essere compensate .
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio
Sassari 17.2.2026
Il Giudice Monocratico
G.NA