Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno 047 48/0 t R.G.N. 17568/98 Dott. Manfredo GROSSI Presidente 151/98 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. 10165, Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 1670 DURANTE Ud. 07/11/00 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA del S . IL SOLE 24 ORE 3000 per driti sul ricorso proposto da: GENERALI ASSIC SPA, quale Impresa Designata per la Regione Campania ex art. 20 della legge 990/69, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona dei legali rappresentanti, elettivamente UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio Richiesta copia studio dal Sig. AMSA per diritti L. 3000 dell'avvocato ANTONIO GURGO, difeso dall'avvocato 31.03.91 ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
il IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CANCELLERIA NE FE OH, MONTEY GINA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 20151/98 proposto da: NE FE OH, MONTEY GINA, 2000 elettivamente 1770 domiciliati in ROMA VIA C BECCARIA 16, presso lo studio 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato NICOLA SALINARI, difesi dall'avvocato Richiesta copia studir dal Sig. C BARTOLO G SENATORE, giusta delega in atti;
per diritti L. 3000 11.02.04.041 ricorrenti IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimata GENERALI ASSIC SPA;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio n. 2264/94 della avversO la sentenza non definitiva dal Sig. Fl per diritti L. 3000 emessa il 28/9/94 e Corte d'Appello di Napoli, 11.02-04-01 depositata il 10/10/94 e la sentenza definitiva n. IL CANCELLIERE 1892/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 02/07/97 e depositata il 10/07/97 (R.G. 512/93); UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sig. Curce. Antonio udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. per diritti L. 30030% LIMONGELLI;
IL CANCELLIERE 1'Avvocato Antonio GURGO (per delega Avv. udito AUGERI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale, LIRE 2000 CANCELLERIA l'accoglimento p.q.r. del terzo motivo e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BE145606 Il 13.4.1985 SE Tohn NE e MO IN, cit- €0,52 1000 tadini del Ghana, mentre procedevano in Napoli a bordo CANCELLERIA di una autovettura, furono investiti da un altro auto- veicolo, rimasto sconosciuto, e subirono gravi lesioni 2 personali. Convennero, quindi, dinanzi al Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Napoli la Generali Assicurazioni spa, impresa designa- UFFICIO COPIE CopiaRilasciate copia legale al Sig. GURGO ai sensi della legge n. 990 del 1969, per il Fondo ta, 12.0099+ 11.21 117 2201 di garanzia vittima della strada, per esserne risarci- per dirit ti. La società convenuta contestò il fondamento della IL CANCELLIERE domanda. Con sentenza del 4.3.1991 il Tribunale, sul rilievo che, non esistendo in Ghana un organismo analo- go al Fondo di garanzia istituito in Italia, non poteva ritenersi ricorrente la condizione di reciprocità pre- CELLERIA vista dall'art. 16 delle disp.prel. al cod. civ., riget- tò la domanda. Su appello dell'SE e della MO la Corte di Napoli, con sentenza non definitiva del 10.10.1994, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato l'obbligo del Fondo di garanzia e, per esso, della Generali Assicurazioni di risarcire i danni subi- ti dagli appellanti, osservando che nella specie la condizione di reciprocità doveva ritenersi sussistente perché la legislazione del Ghana prevedeva gli istituti del risarcimento del danno e dell'assicurazione. Con sentenza definitiva del 10.7.1997 la Corte napoletana BC433453 ha poi condannato la Generali Assicurazioni al pagamen- BC433458 to della somma di L. 110.000.000 in favore dell'SE e della somma di L. 65.000.000 in favore della MO. B043340 Entrambe le sentenze vengono impugnate dalla Assicura- zioni Generali con ricorso affidato a tre motivi. SE 3 TH NE e MO IN resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di due mo- tivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Col primo motivo del ricorso principale la Assicu- razioni Generali denuncia violazione degli artt. 16 delle preleggi, 2697 cod. civ. e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione, lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto risarcibili da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada i danni subiti dai cittadini del Ghana SE e MO, senza tenere in al- cun conto la comunicazione con cui il Ministero degli affari esteri italiano aveva certificato che nello sta- to del Ghana non esiste un Fondo о un organo analogo a quello italiano, che preveda per i cittadini stranieri i benefici della legge 24.12.1969, n. 990. La doglianza non ha fondamento. La società ricorrente non critica il principio, affermato dalla Corte territoriale, secondo cui la condizione di reciprocità stabilita dall'art. 16 delle preleggi deve considerarsi soddisfatta allorquan- do lo stato straniero riconosca, senza limitazioni di- scriminatorie per il cittadino italiano, i diritti ci- vili connessi al risarcimento del danno e all'istituto dell'assicurazione, né contesta l'efficacia probatoria 4 dell'acquisito attestato della Repubblica del Ghana, da cui risulta che in quello stato i predetti diritti tro- vano pieno riconoscimento anche nei confronti dei cit- tadini italiani, ma si limita ad esprimere una propria valutazione preferenziale di uno dei riscontri documen- tali acquisiti al processo, che non può essere assunta in considerazione nel giudizio di legittimità per il solo fatto d'essere diversa dalla valutazione, espressa in base ad altra documentazione, dal giudice del grava- me di merito nell'esercizio del potere esclusivo che in proposito gli compete. Col secondo motivo la ricorrente lamenta che, in violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ., 2054 e 2697 cod. civ. e senza adeguata motivazione, la Corte di merito abbia riconosciuto ai danneggiati SE e MO il diritto al risarcimento, quantunque essi non avesse- ro provato la responsabilità (per colpa o per dolo) del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. La doglian- za è priva di fondamento, giacchè sul punto la Corte distrettuale ha correttamente motivato il proprio posi- tivo convincimento (in ordine alla responsabilità del conducente) sulla base di una deposizione testimoniale assunta nel procedimento penale seguito al sinistro. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, 1224 5 cod. civ., 132 n. 4 e 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di Napoli, pur riconoscendo che all'epoca del sinistro il massimale assicurativo di legge era pa- ri а 100 milioni di lire e pur escludendo che all'impresa designata potesse addebitarsi la "mala ge- stio" del sinistro ("rectius" il ritardo colpevole nel- la erogazione dell'indennizzo, che, se ritenuto, avreb- be invece consentito il superamento del massimale) ab- bia attribuito all'SE la somma di L. 110 milioni (di cui L. 10 milioni a titolo di danno morale) ed abbia, inoltre, fatto decorrere su detta somma complessiva in- teressi e rivalutazione monetaria dal giorno del sini- stro, così ulteriormente e indebitamente aumentando la quota di indennizzo eccedente il massimale di legge. La doglianza è fondata. La Corte napoletana, una volta escluso il ritardo colpevole dell'assicuratore, non avrebbe, infatti, potuto per alcun motivo (e quindi neppure per danno morale, interessi e rivalutazione) imporre alla impresa designata il pagamento di una som- ma superiore а quella corrispondente al massimale di legge. Col primo motivo del ricorso incidentale l'SE e la MO lamentano che la Corte di merito, incorrendo in contraddittorietà di motivazione, abbia escluso che nella specie ricorressero gli estremi del ritardo col- 6 pevole dell'assicuratore quanto al pagamento dell'indennizzo, quantunque "in fattispecie analoghe" la "giurisprudenza" avesse pronunziato in senso орро- sto. La doglianza è inconsistente. L'accertamento del ritardo colpevole da parte dell'assicuratore comporta per il giudice del merito un apprezzamento di fatti e circostanze, che non è reprensibile nel giudizio di le- gittimità, né la Corte territoriale avrebbe potuto ri- tenersi vincolata da pronunzie giurisprudenziali rese in casi consimili e per di più menzionate dai ricorren- ti in forma assolutamente generica. Col secondo motivo i ricorrenti incidentali si dol- gono del fatto che la Corte di Napoli non abbia condan- nato la impresa designata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio (compensate dal Tribunale) ed abbia, inoltre, liquidato in loro favore le spese del giudizio di appello in misura inferiore ai minimi ta- riffari. Le doglianze sono prive di fondamento, giacchè da un canto la distribuzione del carico delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudi- ce del merito, il cui esercizio non è censurabile in Cassazione, e d'altro canto la denunziata violazione di legge per inosservanza dei minimi tariffari non può es- sere qui assunta in esame, non avendo i ricorrenti spe- cificato, in relazione alla liquidazione delle spese 7 fatte dalla Corte di Appello, le singole partite conte- state e le singole voci della tariffa professionale as- : seritamente violate (Cass. 25.7.1967 n. 1962; Cass. 16.1.1987 n. 336). La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitata- mente alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquida- zione delle spese del giudizio di cassazione. how
P.Q.M.
290000 La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri, nonché il ricorso incidentale. Cassa in relazio- ne e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Roma, 7.11.2000. IL CONSIGLIERE (EST. IL PRESIDENTE 20% p.
1. CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositată in Cancelleria 30 MAR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE COM A 2 Giovanni Giambattista A R P U E T E I N O Z R U C