Articolo 12 della Legge 25 luglio 1966, n. 616
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 agosto 1966
Art. 12. Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale.

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.
Il commissario straordinario provvede ai sensi dell' articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalita' previste dalla presente legge.
Entrata in vigore il 28 agosto 1966
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente