Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8431 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02415/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2415 del 2025, proposto da
IA UR Di BE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Basile, Bruno Garante, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Basile in Napoli, largo Francesco Torraca, 71;
contro
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua della ordinanza del Dirigente della Direzione 5 – Coordinamento Urbanistico Governo del Territorio n. 219 dell’11.04.2025, notificata in data 22.04.2025, con la quale si ordina alla sig.ra Di BE IA UR, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, di provvedere in proprio alla demolizione delle opere contestate entro 90 giorni, nella parte in cui dispone la demolizione dell’immobile sottoposto ad istanza di condono edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa NG NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Comune di Pozzuoli ha disposta in danno della ricorrente, la demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo.
2. Con il ricorso in esame, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di ripristino per violazione degli articoli 31 e 38 del d.P.R. 380 del 2001; della legge 326 del 2003; dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonché per profili di eccesso di potere.
In particolare, deduce la ricorrente per le stesse opere è stata inoltrata al Comune di Pozzuoli una istanza di condono, ai sensi della legge n. 326 del 2003, ancora non esitata, e che in pendenza del relativo procedimento, non sarebbe stato possibile adottare l’ordine di ripristino.
3. Con l’ordinanza n. 1209 del 2025 è stata accolta la domanda cautelare.
3.1 Con memoria del 17 settembre 2025, parte ricorrente ha rappresentato che con provvedimento n. 332 del 17.06.2025, notificato il 19.06.2025, il Dirigente della Direzione V del Comune di Pozzuoli, avvedutosi del difetto di istruttoria, ha annullato in autotutela l’ordinanza di demolizione ex art. 31 impugnata con il presente ricorso.
La ricorrente ha, dunque, dichiarato che è venuto meno l’interesse alla definizione della causa.
4. Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La definizione in rito della controversia consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
NG NA, Consigliere, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG NA | NT SC |
IL SEGRETARIO