Articolo 1 della Legge 3 maggio 1956, n. 391
Articolo 2
Versione
31 maggio 1956
Art. 1.
Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, e' autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' stessa quando la parte ne faccia richiesta".
Entrata in vigore il 31 maggio 1956
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