Art. 1.
Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, e' autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' stessa quando la parte ne faccia richiesta".
Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, e' autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorita' stessa quando la parte ne faccia richiesta".