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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 25/02/2026, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3254/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
BENEDUCE VALERIA, RE
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14180/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028723131000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015563023000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200041437239000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072512107000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3181/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento n. 07120259028723131000 notificata in data 18.06.2025, con la quale l'Agenzia delle RA – OS chiede il pagamento dell'importo complessivo di € 23.062,17 solo relativamente alle seguenti tre cartelle di pagamento:
1. n. 07120200015563023000 per IVA ed IRAP anno di imposta 2013 per l'importo di € 3.198,44;
2. n. 07120200041437239000 per IVA anno di imposta 2016 per l'importo di € 10.633,34;
3. n. 07120240072512107000 per IRPEF anno di imposta 2020 per l'importo di € 2.335,96
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato e della suddette cartelle sottostanti per omessa notifica di queste ultime e conseguente prescrizione della pretesa tributaria
Si costituisce l'Agenzia delle RA - OS che rileva l'inammissibilità delle eccezioni proposte dalla ricorrente per tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e deposita relativa documentazione
Con memorie successive il ricorrente rileva che dalla documentazione versata da parte resistente in atti emerge che le notifiche degli atti impugnati sarebbero inesistenti perché proverrebbero da sito non ufficiale dell'ufficio .
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato opponendo in via sostanziale l'omessa notifica nei suoi confronti delle cartelle di pagamento sottostanti
In tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le
Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, la sentenza n.5302 del 9/4/01 della Corte di
Cassazione sezione tributaria “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”) (conformi: Cassazione Sez. V sent. n.8439 del 4/5/04, n.18710 del 23/9/05, n.8577 del 12/4/06,
n.3106 del 13/2/06, n. 18013 del 9/8/06, n. 1709 del 26/1/07 e n.9572 del 28/4/07).
Ebbene, nel caso di specie l'Ufficio ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha regolarmente ricevuto la regolare notifica della cartelle di pagamento sottostante e tale atto ha interrotto il termine di prescrizione.
Infatti dalla disamina degli atti emerge che, prima della notifica dell'atto impugnato, l'Ufficio ha prodotto documentazione dalla quale risulta che tutte e tre le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate via pec e, precisamente: 1) la n. 07120200015563023000 notificata il 27.02.2020; 2) la n.
07120200041437239000 notificata il 01.10.2021; 3) la n. 07120240072512107000 notificata il 23.04.2024
Inoltre, l'Ufficio deposita anche la notifica dei seguenti atti successivi:
· avviso di intimazione n. 07120239003700307000 notificato in data 14/02/2023 via pec;
· avviso di intimazione n. 07120249032938775000 notificato via pec;
· comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500005065000 notificata in data
27/03/2025 sempre via pec
Da quanto detto, discende, anzitutto, l'infondatezza della censura sollevata dalla ricorrente
Sotto diverso profilo, deve poi soggiungersi che la rilevata notifica dei suddetti atti ed il loro successivo consolidamento, in ragione della mancata proposizione di una tempestiva impugnazione, precludono, in apice, la ricevibilità, in questa sede, delle altre censure sollevate dal ricorrente, trattandosi di censure che – siccome relative ad aspetti che refluiscono sulla legittimità della cartella di pagamento - avrebbero dovuto essere veicolate mediante la proposizione di un ricorso avverso ciascuna delle cartelle nei termini di decadenza previsti dal codice di rito.
Pertanto, poichè le altre censure mosse dal ricorrente prendono abbrivio da una premessa erronea (id est mancata notifica della cartella esattoriale) siccome smentita dalle risultanze processuali, deve, peraltro, rilevarsi la palese indeterminatezza delle osservazioni attoree che appaiono solo genericamente enunciate e non corredate da documentazione idonea a supportarle.
Infatti, il ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria sulla base dell'asserita mancata notifica delle cartella di pagamento e, dunque, impugna, nel merito, un atto già divenuto definitivo. La procedura di iscrizione a ruolo del tributo e la consegna all'Ente riscossore si è perfezionata, parimenti, nei termini previsti dalla legge.
La procedura di iscrizione a ruolo del tributo e la consegna all'Ufficio per la riscossione si è perfezionata, parimenti, nei termini previsti dalla legge.
Infatti, non ha pregio l'affermazione del ricorrente secondo cui le notifiche degli atti impugnati dovrebbero ritenersi invalide in quanto il messaggio proviene da casella PEC che non si rinviene nei pubblici elenchi previsti ex lege, sicché essa violerebbe il disposto di legge, nella parte in cui prescrive che la notifica con modalità̀ telematica debba essere effettuata utilizzando esclusivamente un “indirizzo di posta elettronica certificata” risultante da pubblichi elenchi.
Rileva, infatti, la Corte che il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica della cartella per via telematica si fonda su una specifica norma di legge, la quale – come risulta dal testo sopra trascritto – impone solo che l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice degli indirizzi di posta certificata, ma nessuna regola detta per l'indirizzo di posta elettronica del notificante.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la notifica, eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ancorchè non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa consenta al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto: a) che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del
1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
b) che, in ognI caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente, come già affermato dalla Cass. S.U. 18/5/2022, n. 15979.
La Corte ha pertanto escluso che incertezza potesse esservi nel caso vagliato (cartella proveniente dall'indirizzo "notifica.acc. Email_3", cioè proprio quello oggetto di esame in questo processo), essendo in tal caso "evidente ictu oculi" la provenienza dell'atto dall'Agenzia delle
RA OS (vedi in motivazione Cass. ordinanza 16/1/2023, n. 982).
L'"evidenza ictu oculi" indicata dalla giurisprudenza della Suprema Corte discende - è appena il caso di precisarlo - dalla circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata è caratterizzato dalla avvenuta registrazione di un nome a dominio nell'SLD (Second Level Domain) "gov.it". Orbene la richiesta di assegnazione di un nome a dominio in tale SLD è consentita soltanto alle Pubbliche Amministrazioni centrali dello Stato e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza, presenti nell'elenco (S13 gestito dall'ISTAT e pubblicato annualmente in G.U.) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e già registrate nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) gestito da Associazione_1, di cui all'art. 6 ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
La conclusione è che in nessun modo il ricorrente avrebbe potuto dubitare che l'atto notificatogli a mezzo
PEC provenisse da un indirizzo di posta elettronica nella titolarità dello specifico ufficio dell'Agenzia delle
RA - OS deputato all'accertamento e alla riscossione delle imposte sul reddito per la Regione PA (- Email_4 -), ancorché diverso da quello “generale” della stessa Agenzia ( - Email_2 -), quale risulta dall'IPA. Di ciò infatti non ha minimamente dubitato il ricorrente, che ha conseguentemente convenuto, dinanzi a questa Corte le resistenti amministrazioni, titolari del rapporto tributario.
Quindi è irrilevante la circostanza che l'indirizzo di partenza dell'atto impugnato non sia quello istituzionale dell'ADER risultante da INIPEC, atteso che l'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 consente la notifica delle cartelle a mezzo di posta elettronica secondo le modalità del D.p.r. n. 68/2005 ed impone che si debbano utilizzare gli indirizzi PEC, solo per i destinatari e non anche per i mittenti (cfr. Corte di Cassazione con ordinanza n.
1702 del 19.01.2023)
Pertanto, la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri, ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa (Cass. Ord. n. 6015/2023).
Per quanto esposto, la Corte decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'ente resistente nella misura di E. 500,00 oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
BENEDUCE VALERIA, RE
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14180/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028723131000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015563023000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200041437239000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072512107000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3181/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento n. 07120259028723131000 notificata in data 18.06.2025, con la quale l'Agenzia delle RA – OS chiede il pagamento dell'importo complessivo di € 23.062,17 solo relativamente alle seguenti tre cartelle di pagamento:
1. n. 07120200015563023000 per IVA ed IRAP anno di imposta 2013 per l'importo di € 3.198,44;
2. n. 07120200041437239000 per IVA anno di imposta 2016 per l'importo di € 10.633,34;
3. n. 07120240072512107000 per IRPEF anno di imposta 2020 per l'importo di € 2.335,96
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato e della suddette cartelle sottostanti per omessa notifica di queste ultime e conseguente prescrizione della pretesa tributaria
Si costituisce l'Agenzia delle RA - OS che rileva l'inammissibilità delle eccezioni proposte dalla ricorrente per tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e deposita relativa documentazione
Con memorie successive il ricorrente rileva che dalla documentazione versata da parte resistente in atti emerge che le notifiche degli atti impugnati sarebbero inesistenti perché proverrebbero da sito non ufficiale dell'ufficio .
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato opponendo in via sostanziale l'omessa notifica nei suoi confronti delle cartelle di pagamento sottostanti
In tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le
Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, la sentenza n.5302 del 9/4/01 della Corte di
Cassazione sezione tributaria “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”) (conformi: Cassazione Sez. V sent. n.8439 del 4/5/04, n.18710 del 23/9/05, n.8577 del 12/4/06,
n.3106 del 13/2/06, n. 18013 del 9/8/06, n. 1709 del 26/1/07 e n.9572 del 28/4/07).
Ebbene, nel caso di specie l'Ufficio ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha regolarmente ricevuto la regolare notifica della cartelle di pagamento sottostante e tale atto ha interrotto il termine di prescrizione.
Infatti dalla disamina degli atti emerge che, prima della notifica dell'atto impugnato, l'Ufficio ha prodotto documentazione dalla quale risulta che tutte e tre le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate via pec e, precisamente: 1) la n. 07120200015563023000 notificata il 27.02.2020; 2) la n.
07120200041437239000 notificata il 01.10.2021; 3) la n. 07120240072512107000 notificata il 23.04.2024
Inoltre, l'Ufficio deposita anche la notifica dei seguenti atti successivi:
· avviso di intimazione n. 07120239003700307000 notificato in data 14/02/2023 via pec;
· avviso di intimazione n. 07120249032938775000 notificato via pec;
· comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500005065000 notificata in data
27/03/2025 sempre via pec
Da quanto detto, discende, anzitutto, l'infondatezza della censura sollevata dalla ricorrente
Sotto diverso profilo, deve poi soggiungersi che la rilevata notifica dei suddetti atti ed il loro successivo consolidamento, in ragione della mancata proposizione di una tempestiva impugnazione, precludono, in apice, la ricevibilità, in questa sede, delle altre censure sollevate dal ricorrente, trattandosi di censure che – siccome relative ad aspetti che refluiscono sulla legittimità della cartella di pagamento - avrebbero dovuto essere veicolate mediante la proposizione di un ricorso avverso ciascuna delle cartelle nei termini di decadenza previsti dal codice di rito.
Pertanto, poichè le altre censure mosse dal ricorrente prendono abbrivio da una premessa erronea (id est mancata notifica della cartella esattoriale) siccome smentita dalle risultanze processuali, deve, peraltro, rilevarsi la palese indeterminatezza delle osservazioni attoree che appaiono solo genericamente enunciate e non corredate da documentazione idonea a supportarle.
Infatti, il ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa tributaria sulla base dell'asserita mancata notifica delle cartella di pagamento e, dunque, impugna, nel merito, un atto già divenuto definitivo. La procedura di iscrizione a ruolo del tributo e la consegna all'Ente riscossore si è perfezionata, parimenti, nei termini previsti dalla legge.
La procedura di iscrizione a ruolo del tributo e la consegna all'Ufficio per la riscossione si è perfezionata, parimenti, nei termini previsti dalla legge.
Infatti, non ha pregio l'affermazione del ricorrente secondo cui le notifiche degli atti impugnati dovrebbero ritenersi invalide in quanto il messaggio proviene da casella PEC che non si rinviene nei pubblici elenchi previsti ex lege, sicché essa violerebbe il disposto di legge, nella parte in cui prescrive che la notifica con modalità̀ telematica debba essere effettuata utilizzando esclusivamente un “indirizzo di posta elettronica certificata” risultante da pubblichi elenchi.
Rileva, infatti, la Corte che il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica della cartella per via telematica si fonda su una specifica norma di legge, la quale – come risulta dal testo sopra trascritto – impone solo che l'indirizzo del destinatario risulti dall'indice degli indirizzi di posta certificata, ma nessuna regola detta per l'indirizzo di posta elettronica del notificante.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la notifica, eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ancorchè non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa consenta al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto: a) che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del
1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
b) che, in ognI caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente, come già affermato dalla Cass. S.U. 18/5/2022, n. 15979.
La Corte ha pertanto escluso che incertezza potesse esservi nel caso vagliato (cartella proveniente dall'indirizzo "notifica.acc. Email_3", cioè proprio quello oggetto di esame in questo processo), essendo in tal caso "evidente ictu oculi" la provenienza dell'atto dall'Agenzia delle
RA OS (vedi in motivazione Cass. ordinanza 16/1/2023, n. 982).
L'"evidenza ictu oculi" indicata dalla giurisprudenza della Suprema Corte discende - è appena il caso di precisarlo - dalla circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata è caratterizzato dalla avvenuta registrazione di un nome a dominio nell'SLD (Second Level Domain) "gov.it". Orbene la richiesta di assegnazione di un nome a dominio in tale SLD è consentita soltanto alle Pubbliche Amministrazioni centrali dello Stato e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza, presenti nell'elenco (S13 gestito dall'ISTAT e pubblicato annualmente in G.U.) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e già registrate nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) gestito da Associazione_1, di cui all'art. 6 ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
La conclusione è che in nessun modo il ricorrente avrebbe potuto dubitare che l'atto notificatogli a mezzo
PEC provenisse da un indirizzo di posta elettronica nella titolarità dello specifico ufficio dell'Agenzia delle
RA - OS deputato all'accertamento e alla riscossione delle imposte sul reddito per la Regione PA (- Email_4 -), ancorché diverso da quello “generale” della stessa Agenzia ( - Email_2 -), quale risulta dall'IPA. Di ciò infatti non ha minimamente dubitato il ricorrente, che ha conseguentemente convenuto, dinanzi a questa Corte le resistenti amministrazioni, titolari del rapporto tributario.
Quindi è irrilevante la circostanza che l'indirizzo di partenza dell'atto impugnato non sia quello istituzionale dell'ADER risultante da INIPEC, atteso che l'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 consente la notifica delle cartelle a mezzo di posta elettronica secondo le modalità del D.p.r. n. 68/2005 ed impone che si debbano utilizzare gli indirizzi PEC, solo per i destinatari e non anche per i mittenti (cfr. Corte di Cassazione con ordinanza n.
1702 del 19.01.2023)
Pertanto, la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri, ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa (Cass. Ord. n. 6015/2023).
Per quanto esposto, la Corte decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'ente resistente nella misura di E. 500,00 oltre oneri accessori se dovuti