CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2858/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. GUGLIELMO RONTGEN, 18 MILANO presso lo studio dell'avv. BARBINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO GENOVA, 14 MILANO presso lo studio dell'avv. BULLO ANDREA IVAN, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO con l'intervento del PG nella persona del Sostituto Antonio Leonardo Tanga.
OGGETTO: Appello sentenza n. 7835/2023 del Tribunale di Milano
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: voglia Ecc.na Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previo esperimento dell'attività istruttoria che riterrà opportuna, sentito il Pubblico Ministero e in accoglimento del presente ricorso, 1. Annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione V, n. 7835 pubblicata in data 9 ottobre 2023 resa sul ricorso ex art. 17 della l. 56/1989 avverso la delibera n 220/2022 del Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia resa nella seduta del 16 giugno 2022 avente ad oggetto «Procedimento disciplinare dott. : Radiazione» e per l'effetto: Parte_1
- dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della radiazione irrogata dal Consiglio dell , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, 20124, Milano, corso Buenos Aires n. 75, con propria delibera n. 220 resa nella seduta del 16 giugno 2022, al dott. psicologo psicoterapeuta Parte_1 iscritto all'Albo degli psicologi della al n. 12850 e per l'effetto CP_1
- annullare la delibera del Consiglio dell' in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, 20124, Milano, corso Buenos Aires n. 75 n. 220 resa nella seduta del 16 giugno 2022, avente ad oggetto «Procedimento disciplinare dott. Radiazione» e tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento Parte_1 disciplinare nei confronti del dott. psicologo psicoterapeuta iscritto Parte_1 all'Albo degli psicologi della Lombardia al n. 12850 dell'Ordine degli Psicologi della
, ivi compresa la delibera del Consiglio dell della CP_1 Controparte_1
n. 139 resa nella seduta del 28 aprile 2022 n. 139 avente ad oggetto CP_1
«Apertura del procedimento disciplinare dott. in subordine applicare Parte_1 una sanzione meno afflittiva.
2. Condannare l , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, 20124, Milano, corso Buenos Aires n. 75 alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del Giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore. Ad ogni effetto di legge si dichiara che la presente causa rientra nei procedimenti speciali previsti dal libro IV, Titolo II, Capo VI «Disposizioni comuni ai procedimenti» del codice di procedura civile;
che il suo valore è indeterminabile e che, pertanto l'importo del contributo unificato è di euro 777,00 (settecentosettantasette/00).
per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare: in principalità, rigettare e/o dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dal dr. ed ogni eventuale domanda svolta dallo stesso nei confronti Parte_1
pagina 2 di 11 dell , in quanto infondato in fatto e diritto, e per Controparte_1
l'effetto;
sempre in principalità, confermare l'impugnata sentenza n. 7835/2022 resa dal Tribunale di Milano, sez. V, nel giudizio RG n. 45002/2022.
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio concerne l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7835/2023 di rigetto del ricorso ex art. 17 della l. n. 56/89, proposto dal dott. Pt_1
avverso la delibera n. 220 del Consiglio dell'Ordine degli psicologici della
[...] resa in data 16/6/2022. CP_1
Trattasi di delibera di radiazione del dott. (nato a [...] il Parte_1
16/1/1976 e residente a [...]), psicologo terapeuta iscritto Albo degli psicologi della al n. 12850 e incolpato dei seguenti addebiti: CP_1
“per non essersi dimostrato responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (art. 4 Codice deontologico); per non avere riconosciuto i limiti della propria competenza e aver usato strumenti teorico pratici per i quali non ha acquisito adeguata competenza, per avere impiegato metodologie delle quali non è stato in grado di indicare le fonti e di riferimenti scientifici e per avere suscitato nelle attese del cliente aspettative infondate (art.5 Codice deontologico); per avere utilizzato il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé indebiti vantaggi dal punto di vista personale (art. 22 Codice deontologico); per avere proseguito l'intervento con l'esponente pur avendo contezza che propri problemi o conflitti personali potevano interferire con l'efficacia delle sue prestazioni e renderle inadeguate
o dannose per le persone a cui erano rivolte (art. 26 Codice deontologico); per non avere proposto con incisività l'interruzione del rapporto terapeutico, pur constatando che il paziente non traeva alcun beneficio dalla cura ed era prevedibile che non ne avrebbe tratto dal proseguimento della la stessa (art. 27 Codice deontologico); per avere posto in essere una commistione fra il suo ruolo professionale e la sua vita privata con grave interferenza con l'attività professionale da lui svolta nei provi confronti del paziente (art. 28 Codice deontologico)”.
Dalla delibera emerge che in data 18/03/2021 era pervenuto all'Ordine degli psicologici della un esposto da parte di nei confronti dell'attuale CP_1 Controparte_2 appellante. Il dott. aveva avuto in carico il per un trattamento psicoterapeutico Pt_1 CP_2 dal 2017 all'inizio del 2021 e con memoria difensiva del 19/5/2021 aveva inviato all'ordine professionale i propri chiarimenti in merito ai fatti denunciati dal paziente. pagina 3 di 11 Conclusa l'attività istruttoria, la Commissione deontologica riferiva al Consiglio dell'Ordine degli psicologici della che, nella seduta del 28/4/2022, avviava CP_1 la procedura disciplinare e fissava udienza al 16/6/2022. A tale udienza il professionista non riteneva di comparire. Verificata la regolarità della notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine degli della Lombardia decideva di CP_3 procedere in assenza del professionista e assumeva la deliberazione di radiazione contestata. Quando i motivi della decisione riportati nella delibera si evince, in sintesi, quanto segue:
a) con i chiarimenti trasmessi il dott. aveva sostanzialmente confermato i Pt_1 fatti denunciati dal riconoscendo di avere assunto condotte in irresponsabile CP_2 collusione con gli agiti del paziente, sottraendosi ad ogni tipo di responsabilità rispetto alla lunga serie di errori professionali riscontrati e mostrando di ignorare che il concetto di responsabilità sociale, di cui all'art. 3 del Codice deontologico, costituiva un vero e proprio caposaldo, la cui tutela imponeva la difesa del senso di fiducia che sia la società sia i diretti destinatari della prestazione professionale dovevano poter riporre nella figura dello psicologo/psicoterapeuta; b) il professionista aveva dimostrato una scarsa responsabilità in violazione dell'art. 5
Codice deontologico per non avere dato una corretta lettura clinica dell'agito del paziente che, già nei primi mesi del 2018, lo aveva reso edotto di circostanze (rapporti personali con persona che precedentemente, a sua volta, era stato legato sentimentalmente al terapeuta) significative dello stato emotivo del e della già CP_2 fragile tenuta del setting terapeutico;
analogo errore era stato ripetuto a fronte dello stato emotivo manifestato dal paziente quando il dott. aveva dichiarato l'intento Pt_1 di interrompere il rapporto personale, così ignorando le dinamiche psicologiche messe in atto dal e, quindi, senza considerare in concreto quale fosse il primario bene del CP_2 paziente e senza rendersi conto che, fin dai suoi esordi, il rapporto terapeutico era stato caratterizzato da elementi critici, “con comportamenti da parte del professionista sostanzialmente centrati sui propri vissuti, e non su quelli del paziente, sino a sconfinare in condotte anti terapeutiche (comunicazioni e frequentazione informale fuori setting, coinvolgimento della madre della sorella del paziente nel rapporto terapeutico)”, in violazione dell'art. 22 Codice deontologico e, dunque, per avere tradito il rapporto di fiducia “non esitando a sfruttare l'evidente ascendente da lui esercitato sul paziente e sul suo nucleo familiare per interesse una relazione sia professionale sia personale centrata su se stesso sul proprio ruolo o sulle proprie emozioni a discapito di una corretta elaborazione a gestione del reale portato di molti dei comportamenti adottati dal paziente”; d) violazione dell'art. 26 Codice deontologico per avere adottato modalità operative che avevano portato la relazione terapeutica ad un livello di insostenibilità emotiva talché lo pagina 4 di 11 stesso professionista si è trovato in una situazione di pesante conflitto personale e di eccessivo coinvolgimento con il paziente al punto da sentirsi personalmente minacciato;
e) violazione dell'art. 27 Codice deontologico per non avere proposto al paziente l'argomento “interruzione della terapia” in maniera convinta e corretta ( il tema dell'interruzione del rapporto terapeutico era stato utilizzato reiteratamente dal terapeuta come minaccia finalizzata a ricondurre a sé il paziente nonostante non si registrasse alcun beneficio per quest'ultimo dalla prosecuzione del rapporto professionale, ormai inquinato da implicazioni personali e di carattere sentimentale/sessuale); f) violazione dell'articolo 28 Codice deontologico per avere, nonostante la formale interruzione del rapporto terapeutico, di fatto continuato ad offrire al un CP_2 supporto psicologico senza affrontare, a fronte delle esplicite richieste sentimentali/sessuali, la situazione complicata che lo stesso professionista aveva contribuito a creare;
g) per quanto attiene alla scelta della sanzione il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, valutata la gravità dei comportamenti sopra esaminati e l'assoluta mancanza di un'adeguata riflessione deontologica da parte del professionista, aveva ritenuto adeguata la sanzione della radiazione.
Con la sentenza impugnata resa nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Milano - superata l'eccezione preliminare relativa alla dedotta violazione dell'art. 65 lett. c) del d.lgs. n. 82/2005 per non avere l'Ordine degli psicologi della verificato CP_1
l'identità del ed accertato l'intervenuto rispetto della procedura disciplinare – ha CP_2 affermato che la sanzione era stata assunta all'esito di una compiuta istruttoria, fondata sulle note a chiarimenti trasmesse dallo stesso professionista e che i fatti contestati erano stati correttamente valutati dall'ordine professionale. Il Giudice di primo grado ha riscontrato la sussistenza di tutte le violazioni al Codice deontologico in premessa riportate e ha concluso che la gravità delle condotte accertate giustificava la sanzione, più grave, della radiazione.
Il dott. ha proposto appello concludendo, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, per l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, con conseguente annullamento della delibera e condanna dell' della al Controparte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. L'appello è stato affidato ad una pluralità di motivi che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1. omessa valutazione dell'eccezione di illegittimità del procedimento disciplinare, quale invalidità derivata dall'esposto presentato dal poiché privo dei CP_2 requisiti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005);
pagina 5 di 11 2. omessa/errata valutazione dell'eccezione con cui era stata contestata l'eccessiva e irragionevole durata del procedimento disciplinare, in violazione della l. n. 241/1990;
3. contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui ha posto alla base della decisione presupposti diversi rispetto a quelli indicati nella delibera sanzionatoria, con violazione dell'art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990;
4. carente istruttoria condotta dal Consiglio dell'Ordine degli psicologi della
CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'appello. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal PG, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 cpc1.
La causa, sulle conclusioni ribadite dalle parti, è stata decisa, all'odierna Camera di Consiglio, dalla Corte nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi vengono trattati unitariamente poiché attengono al contestato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'iter del procedimento amministrativo, che ha portato l'ordine professionale ad erogare la contestata sanzione disciplinare. Con il primo motivo l'appellante, sul presupposto che l' Controparte_1 ha natura di ente pubblico non economico, e che in quanto tale soggiace alla
[...] normativa pubblica, ha ribadito l'intervenuta violazione dell'art. 65 lett. c) del d. lgs. n. 82/2005, per non avere l'ordine professionale provveduto a verificare l'identità del paziente (il che aveva presentato l'esposto in data 18/3/2021. CP_2
Il motivo è infondato. Il Tribunale di Milano, con ampia motivazione2, ha indicato le ragioni che lo hanno portato a disattendere la contestazione, in quanto:
- l'esposto, nonostante fosse privo di sottoscrizione, riportava i dati completi del paziente e tali indicazioni aveva consentito di identificare il soggetto che lo aveva inoltrato;
- in data 5/5/2021 all'esposto aveva fatto seguito una richiesta di informazioni da parte del questa volta sottoscritta dall'interessato, per ottenere aggiornamenti sullo CP_2 stato e l'esito della procedura. Il Giudice di primo grado, con rigore, ha analizzato le disposizioni speciali che costituiscono il corpo del Regolamento disciplinare dell della Controparte_1
Lombardia: - gli artt. 8 comma 1 lett. b) e 9 prevedono che la Commissione deontologica possa procedere all'archiviazione immediata solo se l'esposto anonimo non risulti sufficientemente circostanziato. Come emerge dai documenti prodotti, l'esposto in data 23/3/2021 è stato trasmesso al dott. , il quale in data 19/5/2021 ha inviato la propria memoria difensiva. Pt_1
Con tale memoria, come puntualmente riportato dal Giudice di primo grado alle pag. 8 e 9 della sentenza impugnata, l'appellante ha replicato limitandosi a fornire una lettura diversa di tutti i presupposti fattuali, antecedenti all'interruzione del rapporto terapeutico, indicati nell'esposto e riportati nella delibera per cui è causa. Solo dopo l'instaurazione del contraddittorio è seguita l'apertura del procedimento disciplinare, con delibera in data 28/4/2022, comunicata al professionista (pec in data 16/5/2022) unitamente alla convocazione innanzi al Consiglio per l'adunanza del 16/6/2022. Audizione, come già riportato, che il dott. ha disertato. Pt_1
Quanto alla presunta violazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, la Corte - in diritto - non può che affermare l'infondatezza della doglianza. La disposizione invocata concerne le istanze e le dichiarazioni “presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, tipologia di atti a cui non è riconducibile tecnicamente l'atto di impulso del procedimento disciplinare regolamentato da disposizioni speciali. In tale contesto risulta privo di rilievo sia il riferimento all'art. 3 delle cd. “preleggi” del cod. civ. sia il dedotto rapporto gerarchico tra il cd. “codice dell'amministrazione digitale” ed il Regolamento disciplinare dell'Ordine degli psicologi della Lombardia. Il procedimento disciplinare ha delle peculiarità proprie che lo rendono un procedimento amministrativo speciale e la disciplina di cui alla l. n. 241/90 trova solo parziale applicazione. Le contestazioni dell'appellante, che si è limitato a rinviare alla legge ora citata e all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, relativamente all'eccessiva durata del procedimento disciplinare ed all'assenza di istruttoria non colgono nel segno. Il Regolamento disciplinare dell della non prevede Controparte_1 CP_1 limiti di durata minima e/o massima del procedimento disciplinare e - come correttamente osservato dal Giudice di primo grado - ciò che anche le disposizioni sovranazionali impongono (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) è un controllo sulla ragionevolezza del tempo utilizzato per addivenire all'erogazione della sanzione. Ragionevolezza richiesta a tutela sia dell'incolpato, per consentirgli un'adeguata difesa ed escludere discriminazioni, sia dello stesso Ordine degli psicologi della Lombardia, interessato ad una celere reazione per scongiurare acquiescenza a gravi condotte degli appartenenti all'ordine. pagina 7 di 11 La Corte condivide la valutazione di congruità del periodo temporale impiegato dall della considerata la complessità della vicenda Controparte_1 CP_1 oggetto di esame, le gravi condotte ascritte al professionista e le violazioni plurime contestate, la difficile condizione del paziente e la scelta del professionista, dopo l'invio della memoria difensiva, di non partecipare all'audizione avanti al Consiglio.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, eccependo che l'accertamento della sussistenza degli illeciti da parte del Tribunale di Milano si era fondata su presupposti diversi rispetto a quelli indicati nella delibera sanzionatoria. In tesi, il Giudice di primo grado3 aveva posto alla base della decisione quanto riportato dallo stesso terapeuta con la memoria difensiva (la circostanza relativa a quanto il paziente nei primi mesi del 2018 gli aveva confidato circa il rapporto sessuale intrattenuto con persona terza, con la quale lo stesso terapeuta, in precedenza, era stato legato sentimentalmente) unitamente al rilievo circa la mancata interruzione del rapporto terapeutico mentre l'Ordine degli psicologi della Lombardia aveva ritenuto di dare maggior peso alla scelta del dott. di coinvolgere nella terapia, nel Pt_1 corso del 2020, anche la madre e la sorella del paziente ed a quella di avere continuato a fornire un supporto al paziente (dal gennaio 2021 al marzo 2021) anche dopo l'interruzione del percorso terapeutico. Nella prospettiva dell'appellante, versandosi in ipotesi di impugnazione di un atto amministrativo, il controllo del Tribunale di Milano avrebbe dovuto essere circoscritto alla legittimità del comportamento tenuto dall'Ordine degli della Lombardia e CP_1
“Il fatto che il Tribunale di Milano, per respingere il ricorso introduttivo, abbia dovuto modificare i presupposti alla base della sanzione irrogata al dott. dimostra Pt_1
l'illegittimità della delibera impugnata per inosservanza del corretto procedimento, per erroneità dei presupposti, per mancanza di istruttoria e per motivazione generica e confusa”4. In diritto, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990 in relazione ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza che devono regolare l'attività della pubblica Amministrazione. Il motivo è infondato. Parte appellante ha contestato singoli passaggi della sentenza impugnata senza tener conto del complessivo iter argomentativo posto a base della decisione. Invero, le stesse condotte in precedenza richiamate, e che secondo il dott. il Pt_1
Tribunale di Milano avrebbe illegittimamente valorizzato, hanno costituito oggetto di compiuto esame nella delibera contestata, con valutazioni da parte del Consiglio dell che sono state condivise con la sentenza Controparte_1 impugnata. Il rinvio all'art. 97 Cost. appare del tutto generico a fronte di una delibera ampiamente motivata e che ha rappresentato l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo, che ha trovato attuazione nel rispetto del Regolamento vigente e che ha consentito al dott. di esercitare il proprio diritto di difesa. Pt_1
Neppure può trovare ingresso la censura dell'appellante alla parte della motivazione della sentenza impugnata5 in cui si afferma che il provvedimento disciplinare era stato assunto all'esito di una compiuta istruttoria, essenzialmente fondata sulle note a chiarimento trasmesse al Consiglio dell dallo stesso terapeuta. Controparte_1
Con tali note il dott. non ha sostanzialmente negato, in fatto, le numerose Pt_1 condotte imputate e si è limitato a giustificare la propria scelta di continuare il rapporto terapeutico nonostante il preoccupante quadro diagnostico del paziente (affetto da dipendenza da stupefacenti e alcool) e gli elementi critici del percorso terapeutico evidenziati con la delibera e riportati nella sentenza impugnata. Merita particolare attenzione l'ampia motivazione di cui alla pag. 10 della sentenza impugnata. Il Giudice di primo grado muovendo proprio dalla consapevolezza, dichiarata dall'appellante che la complessa situazione del paziente avrebbe potuto “minare la figura dello psicoterapeuta facendo venir meno il doveroso distacco tra paziente e terapeuta (cfr. pag. 4 note) non ha interrotto la terapia, giustificando tale scelta con l'esigenza di non abbandonare il paziente”, ha posto in luce:
- che siffatta scelta era frutto dell'incapacità del dott. di gestire il rapporto con Pt_1 il paziente nonostante l'evidente confusioni di ruoli che, sin dall'inizio del Pt_2 rapporto terapeutico, si era venuto a creare (violazione dell'art. 3 del Codice Deontologico);
- che la scelta del terapeuta, che certo non poteva ignorare la condizione di dipendenza del paziente e lo stato emotivo che nutriva nei suoi confronti, non ha tenuto conto della responsabilità sociale, che l'attività del terapeuta imponeva proprio sulla base della disposizione ora citata;
- che, nonostante l'assenza di risultati e l'aggravarsi delle condotte poste in essere dal paziente, il rapporto terapeutico era stato portato avanti sino al gennaio 2021 (violazione dell'art. 5 del Codice Deontologico);
- che, pur nella consapevolezza dell'ascendente esercitato sul paziente e pur a fronte del rifiuto di quest'ultimo di assumere trattamenti farmacologici, non aveva interrotto il rapporto terapeutico divenuto oggettivamente insostenibile, dal punto di vista emotivo, anche per il terapeuta per le condotte aggressive assunte dal (violazione dell'art. CP_2
22 Codice Deontologico); 5 Pag. 6 della sentenza impugnata. pagina 9 di 11 - che l'ambivalente rapporto tra il terapeuta e il paziente, venutosi a creare negli anni, non aveva impedito una loro frequentazione anche dopo la formale interruzione del gennaio 2021 e, dunque, le ulteriori violazioni degli artt. 26 e 27 del Codice Deontologico, sempre avuto riguardo agli obblighi del terapeuta di astenersi, dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale, ove problemi personali possano influire sulle prestazioni professionali dovute per il bene e nell'interesse del paziente.
Quanto alla dedotta carenza istruttoria, eccepita genericamente con il quarto motivo, è solo il caso di rilevare che delle “chat” prodotte non è stata contestata tempestivamente la conformità ex art. 2712 cod. civ. e tanto basta, a giudizio della Corte, ad escludere la necessità di una riapertura della fase istruttoria.
Tanto premesso le condotte imputate all'appellante, così accertate, confermano l'infondatezza dei motivi di appello e la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato, come riconosciuta dal Tribunale di Milano. Rispetto alla sanzione contestata non assume rilievo quanto affermato dal dott.
e per il quale “il rapporto professionale e terapeutico è stato interrotto il Pt_1
13 gennaio 2021. Le frequentazioni successive a tale data tra il dott. e Pt_1 CP_2 non hanno nulla a che vedere con un incarico professionale. Non esiste alcuna norma che vieti a un terapeuta di frequentare ex pazienti una volta terminata la terapia”. Tale ulteriore condotta, proprio perché collocata dopo l'interruzione del rapporto terapeutico, rappresenta un dato neutro che neppure il Tribunale di Milano ha ritenuto dirimente per la definizione del contenzioso. La documentazione prodotta in appello dal dott. - relativa al procedimento Pt_1 penale RG n. 1530/2022 pendente innanzi al Tribunale di Roma, in cui risulta essere imputato del reato di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter cp e del reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 – attiene a condotte diverse da quelle che hanno portato all'erogazione della sanzione in contestazione. Il provvedimento disciplinare non fa cenno alla violenza sessuale aggravata e/o alla detenzione di sostanze stupefacenti da parte del professionista e, in termini condivisibili, il Giudice di primo grado ha concluso per l'assenza di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento disciplinare.
Il Tribunale di Milano, con riguardo alla sanzione inflitta, ha così motivato:
“La gravità delle condotte descritte e la violazione di molteplici disposizioni del codice deontologico giustifica l'applicazione della sanzione più grave della radiazione”6. 6 Sentenza impugnata pag. 12. pagina 10 di 11 La domanda in via subordinata, riportata nelle conclusioni in calce all'atto di appello, rinvia all'applicazione di una sanzione meno afflittiva. L'atto di appello non riporta alcuna argomentazione difensiva a sostegno della richiesta. La mera reiterazione delle conclusioni rassegnate in primo grado, in contrapposizione alla motivata decisione del Tribunale di Milano, introduce profili di inammissibilità del motivo ex art. 342 cpc ed esclude la necessità di un vaglio, nel merito, da parte della Corte.
All'esito del giudizio, che comporta il rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. La liquidazione viene disposta, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cause di valore indeterminabile di bassa complessità come indicato dal Giudice di primo grado) e riconoscendo dovuti i compensi minimi per la fase di studio, introduttiva e di trattazione (€ 1.730,00), per la fase istruttoria (audizione appellante - € 1.523,00) e per quella decisionale (discussione orale data dal rito- € 1.735,00). Il ricorso ai parametri minimi è giustificato dalle questioni in diritto controverse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 7835/2023 del Tribunale di Milano, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
2. condanna al pagamento in favore dell'Ordine degli psicologi della Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art 13, comma 1, quater, del DPR n.115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l.
n.228/2012.
Così deciso in Milano il 13/11/2024
Il Consigliere rel.est. Serena Baccolini Il Presidente Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte di Cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 3532/2024. 2 Sentenza impugnata da pag 4 a pag.
6. pagina 6 di 11 3 Appello pag. 10. 4 Appello pag. 11. pagina 8 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2858/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. GUGLIELMO RONTGEN, 18 MILANO presso lo studio dell'avv. BARBINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO GENOVA, 14 MILANO presso lo studio dell'avv. BULLO ANDREA IVAN, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO con l'intervento del PG nella persona del Sostituto Antonio Leonardo Tanga.
OGGETTO: Appello sentenza n. 7835/2023 del Tribunale di Milano
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: voglia Ecc.na Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previo esperimento dell'attività istruttoria che riterrà opportuna, sentito il Pubblico Ministero e in accoglimento del presente ricorso, 1. Annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione V, n. 7835 pubblicata in data 9 ottobre 2023 resa sul ricorso ex art. 17 della l. 56/1989 avverso la delibera n 220/2022 del Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia resa nella seduta del 16 giugno 2022 avente ad oggetto «Procedimento disciplinare dott. : Radiazione» e per l'effetto: Parte_1
- dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della radiazione irrogata dal Consiglio dell , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, 20124, Milano, corso Buenos Aires n. 75, con propria delibera n. 220 resa nella seduta del 16 giugno 2022, al dott. psicologo psicoterapeuta Parte_1 iscritto all'Albo degli psicologi della al n. 12850 e per l'effetto CP_1
- annullare la delibera del Consiglio dell' in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, 20124, Milano, corso Buenos Aires n. 75 n. 220 resa nella seduta del 16 giugno 2022, avente ad oggetto «Procedimento disciplinare dott. Radiazione» e tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento Parte_1 disciplinare nei confronti del dott. psicologo psicoterapeuta iscritto Parte_1 all'Albo degli psicologi della Lombardia al n. 12850 dell'Ordine degli Psicologi della
, ivi compresa la delibera del Consiglio dell della CP_1 Controparte_1
n. 139 resa nella seduta del 28 aprile 2022 n. 139 avente ad oggetto CP_1
«Apertura del procedimento disciplinare dott. in subordine applicare Parte_1 una sanzione meno afflittiva.
2. Condannare l , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, 20124, Milano, corso Buenos Aires n. 75 alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del Giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore. Ad ogni effetto di legge si dichiara che la presente causa rientra nei procedimenti speciali previsti dal libro IV, Titolo II, Capo VI «Disposizioni comuni ai procedimenti» del codice di procedura civile;
che il suo valore è indeterminabile e che, pertanto l'importo del contributo unificato è di euro 777,00 (settecentosettantasette/00).
per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare: in principalità, rigettare e/o dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dal dr. ed ogni eventuale domanda svolta dallo stesso nei confronti Parte_1
pagina 2 di 11 dell , in quanto infondato in fatto e diritto, e per Controparte_1
l'effetto;
sempre in principalità, confermare l'impugnata sentenza n. 7835/2022 resa dal Tribunale di Milano, sez. V, nel giudizio RG n. 45002/2022.
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio concerne l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7835/2023 di rigetto del ricorso ex art. 17 della l. n. 56/89, proposto dal dott. Pt_1
avverso la delibera n. 220 del Consiglio dell'Ordine degli psicologici della
[...] resa in data 16/6/2022. CP_1
Trattasi di delibera di radiazione del dott. (nato a [...] il Parte_1
16/1/1976 e residente a [...]), psicologo terapeuta iscritto Albo degli psicologi della al n. 12850 e incolpato dei seguenti addebiti: CP_1
“per non essersi dimostrato responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (art. 4 Codice deontologico); per non avere riconosciuto i limiti della propria competenza e aver usato strumenti teorico pratici per i quali non ha acquisito adeguata competenza, per avere impiegato metodologie delle quali non è stato in grado di indicare le fonti e di riferimenti scientifici e per avere suscitato nelle attese del cliente aspettative infondate (art.5 Codice deontologico); per avere utilizzato il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé indebiti vantaggi dal punto di vista personale (art. 22 Codice deontologico); per avere proseguito l'intervento con l'esponente pur avendo contezza che propri problemi o conflitti personali potevano interferire con l'efficacia delle sue prestazioni e renderle inadeguate
o dannose per le persone a cui erano rivolte (art. 26 Codice deontologico); per non avere proposto con incisività l'interruzione del rapporto terapeutico, pur constatando che il paziente non traeva alcun beneficio dalla cura ed era prevedibile che non ne avrebbe tratto dal proseguimento della la stessa (art. 27 Codice deontologico); per avere posto in essere una commistione fra il suo ruolo professionale e la sua vita privata con grave interferenza con l'attività professionale da lui svolta nei provi confronti del paziente (art. 28 Codice deontologico)”.
Dalla delibera emerge che in data 18/03/2021 era pervenuto all'Ordine degli psicologici della un esposto da parte di nei confronti dell'attuale CP_1 Controparte_2 appellante. Il dott. aveva avuto in carico il per un trattamento psicoterapeutico Pt_1 CP_2 dal 2017 all'inizio del 2021 e con memoria difensiva del 19/5/2021 aveva inviato all'ordine professionale i propri chiarimenti in merito ai fatti denunciati dal paziente. pagina 3 di 11 Conclusa l'attività istruttoria, la Commissione deontologica riferiva al Consiglio dell'Ordine degli psicologici della che, nella seduta del 28/4/2022, avviava CP_1 la procedura disciplinare e fissava udienza al 16/6/2022. A tale udienza il professionista non riteneva di comparire. Verificata la regolarità della notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine degli della Lombardia decideva di CP_3 procedere in assenza del professionista e assumeva la deliberazione di radiazione contestata. Quando i motivi della decisione riportati nella delibera si evince, in sintesi, quanto segue:
a) con i chiarimenti trasmessi il dott. aveva sostanzialmente confermato i Pt_1 fatti denunciati dal riconoscendo di avere assunto condotte in irresponsabile CP_2 collusione con gli agiti del paziente, sottraendosi ad ogni tipo di responsabilità rispetto alla lunga serie di errori professionali riscontrati e mostrando di ignorare che il concetto di responsabilità sociale, di cui all'art. 3 del Codice deontologico, costituiva un vero e proprio caposaldo, la cui tutela imponeva la difesa del senso di fiducia che sia la società sia i diretti destinatari della prestazione professionale dovevano poter riporre nella figura dello psicologo/psicoterapeuta; b) il professionista aveva dimostrato una scarsa responsabilità in violazione dell'art. 5
Codice deontologico per non avere dato una corretta lettura clinica dell'agito del paziente che, già nei primi mesi del 2018, lo aveva reso edotto di circostanze (rapporti personali con persona che precedentemente, a sua volta, era stato legato sentimentalmente al terapeuta) significative dello stato emotivo del e della già CP_2 fragile tenuta del setting terapeutico;
analogo errore era stato ripetuto a fronte dello stato emotivo manifestato dal paziente quando il dott. aveva dichiarato l'intento Pt_1 di interrompere il rapporto personale, così ignorando le dinamiche psicologiche messe in atto dal e, quindi, senza considerare in concreto quale fosse il primario bene del CP_2 paziente e senza rendersi conto che, fin dai suoi esordi, il rapporto terapeutico era stato caratterizzato da elementi critici, “con comportamenti da parte del professionista sostanzialmente centrati sui propri vissuti, e non su quelli del paziente, sino a sconfinare in condotte anti terapeutiche (comunicazioni e frequentazione informale fuori setting, coinvolgimento della madre della sorella del paziente nel rapporto terapeutico)”, in violazione dell'art. 22 Codice deontologico e, dunque, per avere tradito il rapporto di fiducia “non esitando a sfruttare l'evidente ascendente da lui esercitato sul paziente e sul suo nucleo familiare per interesse una relazione sia professionale sia personale centrata su se stesso sul proprio ruolo o sulle proprie emozioni a discapito di una corretta elaborazione a gestione del reale portato di molti dei comportamenti adottati dal paziente”; d) violazione dell'art. 26 Codice deontologico per avere adottato modalità operative che avevano portato la relazione terapeutica ad un livello di insostenibilità emotiva talché lo pagina 4 di 11 stesso professionista si è trovato in una situazione di pesante conflitto personale e di eccessivo coinvolgimento con il paziente al punto da sentirsi personalmente minacciato;
e) violazione dell'art. 27 Codice deontologico per non avere proposto al paziente l'argomento “interruzione della terapia” in maniera convinta e corretta ( il tema dell'interruzione del rapporto terapeutico era stato utilizzato reiteratamente dal terapeuta come minaccia finalizzata a ricondurre a sé il paziente nonostante non si registrasse alcun beneficio per quest'ultimo dalla prosecuzione del rapporto professionale, ormai inquinato da implicazioni personali e di carattere sentimentale/sessuale); f) violazione dell'articolo 28 Codice deontologico per avere, nonostante la formale interruzione del rapporto terapeutico, di fatto continuato ad offrire al un CP_2 supporto psicologico senza affrontare, a fronte delle esplicite richieste sentimentali/sessuali, la situazione complicata che lo stesso professionista aveva contribuito a creare;
g) per quanto attiene alla scelta della sanzione il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, valutata la gravità dei comportamenti sopra esaminati e l'assoluta mancanza di un'adeguata riflessione deontologica da parte del professionista, aveva ritenuto adeguata la sanzione della radiazione.
Con la sentenza impugnata resa nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Milano - superata l'eccezione preliminare relativa alla dedotta violazione dell'art. 65 lett. c) del d.lgs. n. 82/2005 per non avere l'Ordine degli psicologi della verificato CP_1
l'identità del ed accertato l'intervenuto rispetto della procedura disciplinare – ha CP_2 affermato che la sanzione era stata assunta all'esito di una compiuta istruttoria, fondata sulle note a chiarimenti trasmesse dallo stesso professionista e che i fatti contestati erano stati correttamente valutati dall'ordine professionale. Il Giudice di primo grado ha riscontrato la sussistenza di tutte le violazioni al Codice deontologico in premessa riportate e ha concluso che la gravità delle condotte accertate giustificava la sanzione, più grave, della radiazione.
Il dott. ha proposto appello concludendo, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, per l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, con conseguente annullamento della delibera e condanna dell' della al Controparte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. L'appello è stato affidato ad una pluralità di motivi che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1. omessa valutazione dell'eccezione di illegittimità del procedimento disciplinare, quale invalidità derivata dall'esposto presentato dal poiché privo dei CP_2 requisiti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005);
pagina 5 di 11 2. omessa/errata valutazione dell'eccezione con cui era stata contestata l'eccessiva e irragionevole durata del procedimento disciplinare, in violazione della l. n. 241/1990;
3. contraddittorietà della sentenza impugnata, nella parte in cui ha posto alla base della decisione presupposti diversi rispetto a quelli indicati nella delibera sanzionatoria, con violazione dell'art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990;
4. carente istruttoria condotta dal Consiglio dell'Ordine degli psicologi della
CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'appello. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal PG, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 cpc1.
La causa, sulle conclusioni ribadite dalle parti, è stata decisa, all'odierna Camera di Consiglio, dalla Corte nella composizione in epigrafe riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi vengono trattati unitariamente poiché attengono al contestato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'iter del procedimento amministrativo, che ha portato l'ordine professionale ad erogare la contestata sanzione disciplinare. Con il primo motivo l'appellante, sul presupposto che l' Controparte_1 ha natura di ente pubblico non economico, e che in quanto tale soggiace alla
[...] normativa pubblica, ha ribadito l'intervenuta violazione dell'art. 65 lett. c) del d. lgs. n. 82/2005, per non avere l'ordine professionale provveduto a verificare l'identità del paziente (il che aveva presentato l'esposto in data 18/3/2021. CP_2
Il motivo è infondato. Il Tribunale di Milano, con ampia motivazione2, ha indicato le ragioni che lo hanno portato a disattendere la contestazione, in quanto:
- l'esposto, nonostante fosse privo di sottoscrizione, riportava i dati completi del paziente e tali indicazioni aveva consentito di identificare il soggetto che lo aveva inoltrato;
- in data 5/5/2021 all'esposto aveva fatto seguito una richiesta di informazioni da parte del questa volta sottoscritta dall'interessato, per ottenere aggiornamenti sullo CP_2 stato e l'esito della procedura. Il Giudice di primo grado, con rigore, ha analizzato le disposizioni speciali che costituiscono il corpo del Regolamento disciplinare dell della Controparte_1
Lombardia: - gli artt. 8 comma 1 lett. b) e 9 prevedono che la Commissione deontologica possa procedere all'archiviazione immediata solo se l'esposto anonimo non risulti sufficientemente circostanziato. Come emerge dai documenti prodotti, l'esposto in data 23/3/2021 è stato trasmesso al dott. , il quale in data 19/5/2021 ha inviato la propria memoria difensiva. Pt_1
Con tale memoria, come puntualmente riportato dal Giudice di primo grado alle pag. 8 e 9 della sentenza impugnata, l'appellante ha replicato limitandosi a fornire una lettura diversa di tutti i presupposti fattuali, antecedenti all'interruzione del rapporto terapeutico, indicati nell'esposto e riportati nella delibera per cui è causa. Solo dopo l'instaurazione del contraddittorio è seguita l'apertura del procedimento disciplinare, con delibera in data 28/4/2022, comunicata al professionista (pec in data 16/5/2022) unitamente alla convocazione innanzi al Consiglio per l'adunanza del 16/6/2022. Audizione, come già riportato, che il dott. ha disertato. Pt_1
Quanto alla presunta violazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, la Corte - in diritto - non può che affermare l'infondatezza della doglianza. La disposizione invocata concerne le istanze e le dichiarazioni “presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, tipologia di atti a cui non è riconducibile tecnicamente l'atto di impulso del procedimento disciplinare regolamentato da disposizioni speciali. In tale contesto risulta privo di rilievo sia il riferimento all'art. 3 delle cd. “preleggi” del cod. civ. sia il dedotto rapporto gerarchico tra il cd. “codice dell'amministrazione digitale” ed il Regolamento disciplinare dell'Ordine degli psicologi della Lombardia. Il procedimento disciplinare ha delle peculiarità proprie che lo rendono un procedimento amministrativo speciale e la disciplina di cui alla l. n. 241/90 trova solo parziale applicazione. Le contestazioni dell'appellante, che si è limitato a rinviare alla legge ora citata e all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, relativamente all'eccessiva durata del procedimento disciplinare ed all'assenza di istruttoria non colgono nel segno. Il Regolamento disciplinare dell della non prevede Controparte_1 CP_1 limiti di durata minima e/o massima del procedimento disciplinare e - come correttamente osservato dal Giudice di primo grado - ciò che anche le disposizioni sovranazionali impongono (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) è un controllo sulla ragionevolezza del tempo utilizzato per addivenire all'erogazione della sanzione. Ragionevolezza richiesta a tutela sia dell'incolpato, per consentirgli un'adeguata difesa ed escludere discriminazioni, sia dello stesso Ordine degli psicologi della Lombardia, interessato ad una celere reazione per scongiurare acquiescenza a gravi condotte degli appartenenti all'ordine. pagina 7 di 11 La Corte condivide la valutazione di congruità del periodo temporale impiegato dall della considerata la complessità della vicenda Controparte_1 CP_1 oggetto di esame, le gravi condotte ascritte al professionista e le violazioni plurime contestate, la difficile condizione del paziente e la scelta del professionista, dopo l'invio della memoria difensiva, di non partecipare all'audizione avanti al Consiglio.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, eccependo che l'accertamento della sussistenza degli illeciti da parte del Tribunale di Milano si era fondata su presupposti diversi rispetto a quelli indicati nella delibera sanzionatoria. In tesi, il Giudice di primo grado3 aveva posto alla base della decisione quanto riportato dallo stesso terapeuta con la memoria difensiva (la circostanza relativa a quanto il paziente nei primi mesi del 2018 gli aveva confidato circa il rapporto sessuale intrattenuto con persona terza, con la quale lo stesso terapeuta, in precedenza, era stato legato sentimentalmente) unitamente al rilievo circa la mancata interruzione del rapporto terapeutico mentre l'Ordine degli psicologi della Lombardia aveva ritenuto di dare maggior peso alla scelta del dott. di coinvolgere nella terapia, nel Pt_1 corso del 2020, anche la madre e la sorella del paziente ed a quella di avere continuato a fornire un supporto al paziente (dal gennaio 2021 al marzo 2021) anche dopo l'interruzione del percorso terapeutico. Nella prospettiva dell'appellante, versandosi in ipotesi di impugnazione di un atto amministrativo, il controllo del Tribunale di Milano avrebbe dovuto essere circoscritto alla legittimità del comportamento tenuto dall'Ordine degli della Lombardia e CP_1
“Il fatto che il Tribunale di Milano, per respingere il ricorso introduttivo, abbia dovuto modificare i presupposti alla base della sanzione irrogata al dott. dimostra Pt_1
l'illegittimità della delibera impugnata per inosservanza del corretto procedimento, per erroneità dei presupposti, per mancanza di istruttoria e per motivazione generica e confusa”4. In diritto, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990 in relazione ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza che devono regolare l'attività della pubblica Amministrazione. Il motivo è infondato. Parte appellante ha contestato singoli passaggi della sentenza impugnata senza tener conto del complessivo iter argomentativo posto a base della decisione. Invero, le stesse condotte in precedenza richiamate, e che secondo il dott. il Pt_1
Tribunale di Milano avrebbe illegittimamente valorizzato, hanno costituito oggetto di compiuto esame nella delibera contestata, con valutazioni da parte del Consiglio dell che sono state condivise con la sentenza Controparte_1 impugnata. Il rinvio all'art. 97 Cost. appare del tutto generico a fronte di una delibera ampiamente motivata e che ha rappresentato l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo, che ha trovato attuazione nel rispetto del Regolamento vigente e che ha consentito al dott. di esercitare il proprio diritto di difesa. Pt_1
Neppure può trovare ingresso la censura dell'appellante alla parte della motivazione della sentenza impugnata5 in cui si afferma che il provvedimento disciplinare era stato assunto all'esito di una compiuta istruttoria, essenzialmente fondata sulle note a chiarimento trasmesse al Consiglio dell dallo stesso terapeuta. Controparte_1
Con tali note il dott. non ha sostanzialmente negato, in fatto, le numerose Pt_1 condotte imputate e si è limitato a giustificare la propria scelta di continuare il rapporto terapeutico nonostante il preoccupante quadro diagnostico del paziente (affetto da dipendenza da stupefacenti e alcool) e gli elementi critici del percorso terapeutico evidenziati con la delibera e riportati nella sentenza impugnata. Merita particolare attenzione l'ampia motivazione di cui alla pag. 10 della sentenza impugnata. Il Giudice di primo grado muovendo proprio dalla consapevolezza, dichiarata dall'appellante che la complessa situazione del paziente avrebbe potuto “minare la figura dello psicoterapeuta facendo venir meno il doveroso distacco tra paziente e terapeuta (cfr. pag. 4 note) non ha interrotto la terapia, giustificando tale scelta con l'esigenza di non abbandonare il paziente”, ha posto in luce:
- che siffatta scelta era frutto dell'incapacità del dott. di gestire il rapporto con Pt_1 il paziente nonostante l'evidente confusioni di ruoli che, sin dall'inizio del Pt_2 rapporto terapeutico, si era venuto a creare (violazione dell'art. 3 del Codice Deontologico);
- che la scelta del terapeuta, che certo non poteva ignorare la condizione di dipendenza del paziente e lo stato emotivo che nutriva nei suoi confronti, non ha tenuto conto della responsabilità sociale, che l'attività del terapeuta imponeva proprio sulla base della disposizione ora citata;
- che, nonostante l'assenza di risultati e l'aggravarsi delle condotte poste in essere dal paziente, il rapporto terapeutico era stato portato avanti sino al gennaio 2021 (violazione dell'art. 5 del Codice Deontologico);
- che, pur nella consapevolezza dell'ascendente esercitato sul paziente e pur a fronte del rifiuto di quest'ultimo di assumere trattamenti farmacologici, non aveva interrotto il rapporto terapeutico divenuto oggettivamente insostenibile, dal punto di vista emotivo, anche per il terapeuta per le condotte aggressive assunte dal (violazione dell'art. CP_2
22 Codice Deontologico); 5 Pag. 6 della sentenza impugnata. pagina 9 di 11 - che l'ambivalente rapporto tra il terapeuta e il paziente, venutosi a creare negli anni, non aveva impedito una loro frequentazione anche dopo la formale interruzione del gennaio 2021 e, dunque, le ulteriori violazioni degli artt. 26 e 27 del Codice Deontologico, sempre avuto riguardo agli obblighi del terapeuta di astenersi, dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale, ove problemi personali possano influire sulle prestazioni professionali dovute per il bene e nell'interesse del paziente.
Quanto alla dedotta carenza istruttoria, eccepita genericamente con il quarto motivo, è solo il caso di rilevare che delle “chat” prodotte non è stata contestata tempestivamente la conformità ex art. 2712 cod. civ. e tanto basta, a giudizio della Corte, ad escludere la necessità di una riapertura della fase istruttoria.
Tanto premesso le condotte imputate all'appellante, così accertate, confermano l'infondatezza dei motivi di appello e la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato, come riconosciuta dal Tribunale di Milano. Rispetto alla sanzione contestata non assume rilievo quanto affermato dal dott.
e per il quale “il rapporto professionale e terapeutico è stato interrotto il Pt_1
13 gennaio 2021. Le frequentazioni successive a tale data tra il dott. e Pt_1 CP_2 non hanno nulla a che vedere con un incarico professionale. Non esiste alcuna norma che vieti a un terapeuta di frequentare ex pazienti una volta terminata la terapia”. Tale ulteriore condotta, proprio perché collocata dopo l'interruzione del rapporto terapeutico, rappresenta un dato neutro che neppure il Tribunale di Milano ha ritenuto dirimente per la definizione del contenzioso. La documentazione prodotta in appello dal dott. - relativa al procedimento Pt_1 penale RG n. 1530/2022 pendente innanzi al Tribunale di Roma, in cui risulta essere imputato del reato di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter cp e del reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990 – attiene a condotte diverse da quelle che hanno portato all'erogazione della sanzione in contestazione. Il provvedimento disciplinare non fa cenno alla violenza sessuale aggravata e/o alla detenzione di sostanze stupefacenti da parte del professionista e, in termini condivisibili, il Giudice di primo grado ha concluso per l'assenza di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento disciplinare.
Il Tribunale di Milano, con riguardo alla sanzione inflitta, ha così motivato:
“La gravità delle condotte descritte e la violazione di molteplici disposizioni del codice deontologico giustifica l'applicazione della sanzione più grave della radiazione”6. 6 Sentenza impugnata pag. 12. pagina 10 di 11 La domanda in via subordinata, riportata nelle conclusioni in calce all'atto di appello, rinvia all'applicazione di una sanzione meno afflittiva. L'atto di appello non riporta alcuna argomentazione difensiva a sostegno della richiesta. La mera reiterazione delle conclusioni rassegnate in primo grado, in contrapposizione alla motivata decisione del Tribunale di Milano, introduce profili di inammissibilità del motivo ex art. 342 cpc ed esclude la necessità di un vaglio, nel merito, da parte della Corte.
All'esito del giudizio, che comporta il rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. La liquidazione viene disposta, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cause di valore indeterminabile di bassa complessità come indicato dal Giudice di primo grado) e riconoscendo dovuti i compensi minimi per la fase di studio, introduttiva e di trattazione (€ 1.730,00), per la fase istruttoria (audizione appellante - € 1.523,00) e per quella decisionale (discussione orale data dal rito- € 1.735,00). Il ricorso ai parametri minimi è giustificato dalle questioni in diritto controverse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 7835/2023 del Tribunale di Milano, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
2. condanna al pagamento in favore dell'Ordine degli psicologi della Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art 13, comma 1, quater, del DPR n.115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l.
n.228/2012.
Così deciso in Milano il 13/11/2024
Il Consigliere rel.est. Serena Baccolini Il Presidente Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte di Cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 3532/2024. 2 Sentenza impugnata da pag 4 a pag.
6. pagina 6 di 11 3 Appello pag. 10. 4 Appello pag. 11. pagina 8 di 11