Sentenza 13 dicembre 2019
Massime • 2
Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato.
Integra il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di tamponamento del veicolo altrui dal quale, oltre al danno, derivino, per la violenza dell'impatto, lesioni alla persona presente a bordo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2019, n. 15643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15643 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
OND 15643-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 3702/2019 UP 13/12/2019 MICHELE ROMANO R.G.N. 39503/2019 RENATA SESSA Relatore - ANGELO CAPUTO PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE RA nato a [...] [...] avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avvocato GIOVANNI ANTONIO SCATOZZA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 L RITENUTO IN FATTO E' impugnata la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro pronunciata in data 15.03.2019, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Castrovillari che aveva dichiarato OR AN colpevole dei reati di lesione personale, danneggiamento e minaccia. Al OR, in particolare, sono ascritti i reati previsti e puniti: dagli artt. 110, 582, comma 2, cod. pen., perché, in concorso con altre persone rimaste ignote, avendo aggredito SO AN, precedentemente, colpendolo con pugni e schiaffi e, successivamente, con la propria Jeep speronando l'autovettura con a bordo lo stesso SO, cagionava al medesimo lesioni personali consistite in "trauma contusivo addominale, contusione mano e polso dx con lesioni escoriate" con prognosi di 15 giorni;
dagli artt. 110, 635 c.p., perché, in concorso con altre persone rimaste ignote, a bordo dell'autovettura modello Jeep targata BY 875 TC, avendo speronato il veicolo, condotto da SO AN, sulla parte anteriore sinistra, danneggiava una cosa mobile altrui;
dagli artt. 110, 612, comma 2, c.p., perché, in concorso con altre persone rimaste ignote, minacciava il SO di un male ingiusto.
2. Con atto a firma dell'avv. Giovanni AN Scatozza è proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse del OR AN, articolato in sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 161-171 e 179 cod. proc. pen.. Il decreto di citazione a giudizio sarebbe affetto da nullità in quanto notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse irreperibile. Si rileva che la asserita condizione di "irreperibilità" dell'imputato non era scaturita all'esito di un rigoroso accertamento giudiziario disposto dal Giudice secondo le previsioni del codice di rito, ma era frutto della semplicistica attestazione fatta dall'agente notificatore. Richiamando alcuni precedenti delle sezioni semplici di questa Corte, si censura l'interpretazione delle norme processuali, atteso che la momentanea assenza dell'imputato avrebbe dovuto rivestire il carattere della definitiva impossibilità di eseguire la notifica nel luogo del domicilio eletto, ma tale circostanza risulta esclusa dai successivi atti processuali, tant'è vero che il 2 decreto di fissazione dell'udienza presso la corte di appello risulta debitamente notificato all'imputato nel luogo ove aveva eletto domicilio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 177, 178 e 522 cod. proc. pen. Si lamenta la lesione del diritto di difesa susseguente alla violazione del combinato disposto degli artt. 516, 520 e 522 cod. proc. pen. relativamente all'attribuzione di penale responsabilità in ordine al reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma. Dalle risultanze processuali emerge come l'unico elemento atto a determinare l'aggravamento del reato ex art. 612 c.p. sia da rinvenirsi nel presunto uso di una pistola, atteso che le altre circostanze richiamate in sentenza (inseguimento e tamponamento) non vantano alcun legame con il supposto atteggiamento minaccioso, essendosi asseritamente concretizzate in momenti successivi e diversi. Ciononostante, la presunta minaccia a mano armata non risulta contestata nel capo d'imputazione, cosicché il giudice avrebbe dovuto attivare le procedure previste dal codice di rito al fine di notiziare l'imputato dell'avvenuto aggravamento della sua posizione processuale e permettergli di espletare una compiuta difesa.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 635 c.p., a causa della fallacia del sillogismo di sussunzione del fatto concreto sotto la norma concretamente applicata, in virtù della novella legislativa ex art. 2, comma 1, lett. I, d. lgs. 7/2016. Dal capo di imputazione si evince come l'elemento dal quale discende la punibilità del delitto di danneggiamento si concretizzi nella condotta di lesioni patite dal SO, a seguito della subita aggressione, e non anche in quella di minaccia, configurata quale reato autonomo e non assorbito nel delitto di danneggiamento, come confermato dalla deposizione della persona offesa. Tuttavia, ai fini della consumazione del reato, e quindi della sua punibilità, a seguito della predetta novella, è ora richiesto che la violenza alla persona debba essere contestuale all'azione, in quanto la ratio dell'aggravante consiste nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato. La Corte territoriale ha erroneamente rilevato la contemporaneità della condotta aggressiva di lesioni rispetto al danneggiamento, obliterando del tutto che l'aggressione sia avvenuta in un momento diverso e totalmente decontestualizzato rispetto all'asserito tamponamento. 3 Tale prospettazione troverebbe conferma nello stesso capo di imputazione, poiché l'ulteriore reato ivi contestato (quello di minaccia) viene ritenuto del tutto autonomo rispetto al danneggiamento e non invece assorbito nello stesso, come sarebbe dovuto accadere se vi fosse stata contestualità nelle azioni.
2.4.Con il quarto motivo si denuncia la carenza ed illogicità della motivazione, con riferimento all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 612 cod. pen.. Nella parte motiva della sentenza impugnata la condotta minatoria risulta individuata nell'inseguimento, nelle lesioni e nel successivoessere tamponamento. Eppure, a fondamento della pronuncia del giudice di primo grado vi è la circostanza, non dedotta nella sentenza di secondo grado, che l'inseguimento discendesse dalla volontà del OR di tutelare la proprietà privata violata e di cristallizzare la situazione fino all'arrivo delle forze dell'ordine. In aggiunta, la Corte territoriale ricostruisce l'episodio fattuale della minaccia in modo del tutto diverso rispetto alle emergenze dibattimentali, dalle quali non emerge affatto il nesso logico tra la minaccia (inseguimento) del OR e le lesioni, il cui autore è rimasto ignoto, né tra la minaccia (inseguimento) e il tamponamento, atteso che dall'istruttoria è emersa la non contestualità delle due condotte delittuose.
2.5. Con il quinto motivo si deduce l'illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 110, 582 e 612, comma 2, cod. pen.. La sentenza impugnata è viziata per aver fondato il proprio convincimento di responsabilità del OR sull'asserita convergenza delle dichiarazioni di due testi (SO e Giuranna), in palese difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale.
2.6. Con il sesto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. Infatti, le emergenze dibattimentali dimostrano come tutte le condotte ascritte al OR siano la conseguenza di un'azione delittuosa subita a danno della sua proprietà privata e della presenza di una Fiat Punto che usciva dal pescheto ove si era consumato un furto. Alla luce di siffatte risultanze processuali si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito, che hanno, invece, descritto una realtà particolarmente grave e connotata da un alto grado di pericolosità ovvero in maniera non corrispondente alla realtà dei fatti e comunque diversa da quella emergente dal dibattimento. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come già osservato dal giudice d'appello, nel caso di specie l'impossibilità di procedere alla notificazione nel domicilio dichiarato è attestata dallo stesso agente notificatore (né il ricorrente ha prospettato situazione divergente rispetto a quanto attestato dal pubblico ufficiale o circostanze ulteriori), con la conseguenza che deve ritenersi ritualmente operata la notificazione del decreto presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 codice di rito. L'impossibilità di procedere alla notificazione nel domicilio dichiarato comporta che si possa effettuare la notifica mediante consegna al difensore, essendo onere dell'imputato comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale;
con la conseguenza che ove egli non vi provveda, la notificazione eseguita presso il difensore è perfettamente conforme al disposto normativo indicato e quindi valida. Al riguardo vi è anche lo specifico dictum di questa Corte, che ha già in diverse occasioni avuto modo di affermare che in caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore (nella fattispecie la Corte ha valutato correttamente effettuata la notifica a mani del difensore, essendosi l'imputato trasferito altrove, secondo quanto attestato dall'ufficiale notificatore, senza darne comunicazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. e risultando ancora formalmente residente al precedente indirizzo comunicato) - (Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014, Ebbole, Rv. 26012601). Né potrebbe assumere rilievo la circostanza, prospettata dalla difesa, secondo cui si sarebbe trattato di assenza temporanea, come dimostrato dal fatto che sarebbe stato regolarmente notificato proprio presso quel luogo l'avviso di conclusione delle indagini e successivamente il decreto di fissazione dell'udienza in appello. Anche al riguardo soccorre il principio già più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui "l'impossibilità della notificazione al 5 domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo l'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli nel luogo eletto dall'imputato, considerato l'onere incombente atti su quest'ultimo, una volta avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, di comunicare ogni variazione dell'iniziale elezione di domicilio" (Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772; Sez. 3 n. 12909/2016, Rv. 268158; cfr. in senso conforme, Cass., Sez. 6, n. 52174/2017).
1.2. Del tutto aspecifico è il secondo motivo di ricorso, che non mostra di confrontarsi con il congruo ed ineccepibile iter argomentativo sviluppato dal giudice d'appello, il quale motiva la sussistenza dell'aggravante del reato di minaccia sulla base della complessiva condotta di inseguimento e tamponamento in cui in definitiva si sostanzia il fatto lesivo illecito. In quest'ottica, il riferimento all'uso della pistola è successivo e ultroneo rispetto al carattere di gravità della minaccia effettuata dal OR, che si può pacificamente desumere dal contesto complessivo in cui si inserisce. A conforto di tale assunto, si richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sez. 5 n. 8193 del 14/01/2019 Rv. 275889; Sez. 6, n. 35593/2015 Rv. 264341). L'elemento minatorio connotato da gravità, come già illustrato dal giudice d'appello, traspare dal comportamento fortemente intimidatorio che contraddistingue l'intera vicenda criminosa, calato nel contesto in cui ebbe a dipanarsi ed individuabile nei segmenti di condotte riconducibili all'inseguimento, alle lesioni e al successivo tamponamento.
1.3. Il terzo motivo di ricorso articolato dal ricorrente mira a mettere in evidenza il difetto di contestualità tra la condotta di danneggiamento (rinvenibile nel tamponamento) e quella di violenza alla persona (lesioni), che si configurerebbe come cronologicamente antecedente e comunque non integrante la modalità della condotta lesiva di cui all'art. 635 cod. pen.. Decisivo, a tal proposito, si profila quanto già affermato da questa Corte, secondo cui il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra 6 la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (Sez. 6, n. 16563/2016 Rv. 266996). In ogni caso, nella fattispecie in esame il tamponamento non si risolse solo nel danneggiamento del veicolo ma comportò anche un urto violento, che andò a scuotere la persona che si trovava al suo interno, provocando quanto meno una parte delle lesioni alla medesima poi riscontrate, costituenti il segno tangibile, unitamente al danno, dell'entità della violenza dell'impatto sulla persona. -1.4. Quanto alla doglianza di cui al quarto motivo al di là della prospettazione oltremodo vaga e confusiva della stessa è di tutta evidenza che - il corpus motivazionale della sentenza impugnata contiene sufficienti argomenti anche riguardo al profilo dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice che, com'è noto, è il dolo generico, rispetto al quale vieppiù si appalesa l'irrilevanza dei motivi che spingono l'agente a porre in essere quella determinata condotta offensiva. Invero, l'elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira (Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Schepis, Rv. 25776501; Sez. 1, n. 7382 del 11/06/1985, Dessi, Rv. 17018601).
1.5. Il quinto motivo è inammissibile perché contesta in modo del tutto generico la versione accusatoria già esaurientemente e correttamente definita nei precedenti gradi di merito, pretendendo una rivalutazione del quadro probatorio non consentita a questa Corte.
1.6. Il sesto motivo è parimenti inammissibile, in quanto aspecifico e versato in fatto, richiedendo una cognizione di merito sottratta al vaglio del giudice di legittimità. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche rivolta a questa Corte poggia su ragioni eterogenee rispetto a quelle prospettate con i motivi di appello (e ivi puntualmente disattese), oltreché ancorate a circostanze evidentemente ritenute non significative, quale l'erroneo convincimento che alla guida della vettura successivamente speronata vi fossero gli autori materiali di un furto subito poco prima. La ricognizione del contesto storico-fattuale in cui si sono dipanati i fatti criminosi è stata ritenuta con motivazione nel suo complesso congrua e quindi - non sindacabile nella presente sede - idonea a suggerire un grado di gravità e di pericolosità dell'imputato tale da escludere in radice la sussistenza di ragioni legittimanti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7 Ed invero, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Rv. 229768).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Renata Sessa, Grazia Miccoli DEPORTATAING addi 21 MAS 2020 IL FUNZIONARIO SULIANO Carmela Lanz Lis 0 0