Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
Nel regime anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353 il Pretore davanti al quale si propone l'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto (art. 668, comma terzo cod. proc. civ.), qualora la causa ecceda la sua competenza per valore in relazione all'ammontare dei canoni per il periodo in contestazione (art. 12 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla legge n. 353/90) deve rimettere le parti davanti al Tribunale al quale compete anche la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva. L'ordinanza del Pretore di rimessione al Tribunale, ove non impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, rende irretrattabile la decisione sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/1999, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON GI, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO PENNISI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT NN, NT GO, NT MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R GRAZIONI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CELLI, che li difende, giusta delega in arti;
- controricorrenti -
nonché contro
NT IO RO, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO DI MATTIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 776/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 23/02/96 e depositata il 29/02/96 (R.G. 3682/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Sebastiano PENNISI;
udito l'Avvocato GIcarlo DI MATTIA;
udito l'Avvocato Giovanni Vincenzo PLACCO (per delega, Avv. Giorgio CELLI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con provvedimento del 9 maggio 1989 il Pretore di Roma convalidava lo sfratto per morosità intimato dai locatori MA AR, EN, UG e NA IA CO nei confronti del conduttore GI IA LE relativamente all'appartamento sito in Roma, via Veneto n. 183. Avverso la convalida il LE proponeva opposizione tardiva con atto notificato il 7 agosto 1989, sostenendo che egli non aveva avuto conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notificazione e per caso fortuito o forza maggiore e deducendo, nel merito, l'insussistenza della morosità.
Costituitisi i convenuti, il pretore adito, con ordinanza del 27 novembre 1989, sospendeva l'esecuzione dello sfratto previo versamento di una cauzione e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Roma competente per valore in ordine al merito della controversia. Riassunto il giudizio, il Tribunale, con sentenza del 25 giugno 1991, dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto per mancanza delle condizioni previste dall'art.668 c.p.c. e revocava l'ordinanza di sospensione della convalida. Proposto appello dal LE, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 29 febbraio 1996, ha rigettato l'impugnazione, affermando la propria competenza (in relazione all'ammontare dei canoni dovuti) e ritenendo che non sussisteva alcuna delle condizioni previste nel citato art.668: in particolare, regolari sono state ritenute le notifiche dell'intimazione effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sia nel domicilio contrattuale (di via Veneto n. 183), sia nella dimora abituale di via della Nocetta n.75, mentre la piena conoscenza dell'intimazione da parte del LE è stata desunta anche da altri elementi di fatto, i quali hanno indotto la Corte di appello a ritenere che fosse stato lo stesso LE ad ordinare al portiere dello stabile di via Veneto ed alla domestica della dimora di via della Nocetta di non ritirare gli atti giudiziari.
Avverso la sentenza della Corte di appello GI IA LE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. MA AR CO, da un lato, e NA IA, UG ed EN CO, dall'altra, hanno resistito con autonomi controricorsi. Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce l'incompetenza per materia del Tribunale, osservando che rispetto alla competenza del pretore prevista dall'art.661 c.p.c. nessun rilievo poteva assumere l'ammontare dei canoni in contestazione. Nè uno spostamento della competenza poteva essere determinato dalle eccezioni dei convenuti alla azione proposta ex art.668 c.p.c.. Il motivo di ricorso è inammissibile perché precluso dalla mancata impugnazione dell'ordinanza del 27 novembre 1989, con cui il pretore di Roma, investito dal LE con l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Roma, competente per valore. Questa ordinanza costituisce una decisione irretrattabile sulla competenza ai fini della proposizione del regolamento necessario di competenza ex art.42 c.p.c. (Sez. Un., 8 gennaio 1992 n. 117, con riferimento all'analogo provvedimento ex art.667, secondo comma, c.p.c., nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n.353); la mancata proposizione del regolamento di competenza ha reso incontestabile la affermata competenza del Tribunale di Roma.
Il motivo di ricorso, comunque, è anche infondato.
Nel regime anteriore alla legge 26 novembre 1990 n.353 (applicabile nel presente giudizio ai sensi del comma 3 dell'art.90 della detta legge, nel testo sostituito dall'art.9 del decreto legge 18 ottobre 1995 n.432, convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n.534), il pretore, davanti a cui si propone l'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto (art.668, terzo comma, c.p.c.), qualora la causa ecceda la sua competenza per valore, in relazione all'ammontare dei canoni del periodo in contestazione (art.12 c.p.c., nel testo anteriore alla legge n.353/1990), deve rimettere le parti davanti al tribunale, al quale compete anche la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva (Cass. 2 aprile 1992 n. 4002; 27 marzo 1984 n. 2024). Nel caso di specie, quindi, la competenza per materia del pretore ex art.668,terzo comma, c.p.c. (e non ex art.661 c.p.c., come erroneamente ritenuto dal ricorrente) opera solo rispetto alla introduzione della opposizione tardiva ed alla fase a cognizione sommaria (nell'ambito della quale il pretore può emettere i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, previsti dall'ultimo comma del citato art.668), mentre per la fase successiva si ha riguardo al valore determinato dall'ammontare dei canoni del periodo in contestazione, che il ricorrente non contesta che rientrino nella competenza del tribunale.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce due censure, lamentando che: a) la Corte di appello, dopo avere fatto espletare una perizia grafica sul documento del 7 aprile 1988 dal quale risultava che l'immobile locato era goduto da un terzo, nulla ha detto su tale documento, che "scredita del tutto il ragionamento della Corte territoriale" sulla conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato; b) la notifica dell'intimazione di sfratto non poteva avvenire nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., avendo egli dimostrato di non essere residente in via della Nocetta, ne' di avervi dimora o domicilio.
Ambedue le censure sono inammissibili.
La censura sub a) non fornisce alcuna indicazione in ordine al contenuto del documento di cui si lamenta la mancata considerazione da parte della Corte di appello, e quindi sulle ragioni per le quali detto documento inciderebbe sul ragionamento seguito dalla Corte. Non si è perciò in grado di valutare la decisività della prova documentale che sarebbe stata trascurata dal giudice di merito, e quindi la sussistenza del vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, considerato che tale valutazione, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuta sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v:, ex plurimis, Cass. 2 novembre 1998 n. 10913; 2 giugno 1998 n. 5394; 1 ottobre 1997 n. 9558). La censura sub b) è inammissibile, innanzitutto, per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata ha ritenuto regolari le notifiche dell'intimazione di sfratto effettuate al ricorrente sia nel domicilio contrattuale di via Veneto, sia nella dimora abituale di via della Nocetta. La contestazione della regolarità di quest'ultima notifica, anche se risultasse fondata, non sarebbe idonea a fare venire meno la notifica dello stesso atto compiuta nel domicilio contrattuale, onde resterebbe comunque ferma la pronunzia di inammissibilità della opposizione tardiva alla convalida ex art.668 c.p.c.. La stessa censura è comunque generica, tenuto conto che la sentenza impugnata ha accertato che in via della Nocetta n.75 vi era la dimora abituale del LE. A tale motivato accertamento il ricorrente contrappone una mera ed apodittica asserzione negativa, senza alcuna considerazione degli elementi indicati dalla Corte di appello, mentre egli avrebbe dovuto specificare i vizi di motivazione della sentenza impugnata, tenuto conto che si discute della regolarità della notificazione di un atto di un processo diverso da quello instaurato con la opposizione tardiva alla convalida, onde la censura in esame non deduce un error in procedendo (del presente giudizio), ma un vizio di motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva alla convalida, che spetta all'opponente provare a norma del primo comma dell'art.668 c.p.c.. 3.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che vanno liquidate a favore di ambedue le parti controricorrenti, tenuto conto che gli intimati hanno resistito con due autonomi controricorsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, che liquida in L. 126.000# oltre L.
1.500.000 per onorari per MA AR CO ed in L. 126.000# oltre L.
1.500.000 per onorari per NA IA, UG ed EN CO.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999