Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
Il difensore della parte civile anche se non munito di procura speciale è legittimato a chiedere il sequestro conservativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2017, n. 27583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27583 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
27583-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Vincenzo SENTENZA ROMIS Presidente - n.868/17 Dott. Andrea MONTAGNI - Consigliere rel.- Dott. Eugenia SERRAO - Consigliere Dott. Gabriella CAPPELLO - Consigliere rel.- REGISTRO GENERALE n. 5679/2017 Dott. Vincenzo PEZZELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI TO n. 06/06/1939 avverso la ordinanza 29/12/2016 del TRIBUNALE della LIBERTA' di COSENZA visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Gabriele MAZZOTTA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cosenza, giudice del riesame cautelare, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di NI TO avverso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari, con il quale era stato disposto il sequestro conservativo sui beni del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di €. 2.000.000,00, in relazione al procedimento penale nel quale il predetto è già stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 589 cod. pen.
2. II NI ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta legittimazione del difensore della parte civile a richiedere la misura reale disposta, stante la carenza della rappresentanza processuale che, per la parte civile, si realizza a mente dell'art. 100 cod. proc. pen. e non nelle forme dell'art. 86 cod. proc. civ. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge, con riferimento al presupposto del periculum in mora, rispetto al quale rileva la mancanza di ragioni giustificative dell'assunta decisione. Con il terzo, infine, ha dedotto la sproporzione del valore dei beni in sequestro rispetto all'ammontare del credito, con conseguente inaccettabile squilibrio tra presunto credito e garanzia pretesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. Il Tribunale ha preliminarmente delibato l'eccezione di difetto di legittimazione del difensore della parte civile a richiedere la misura reale disposta dal G.I.P., concludendo nel senso della sua sussistenza, potendo detto difensore compiere, a mente dell'art. 100 co. 4, cod. proc. pen., tutti gli atti non espressamente riservati alla parte e, solo a mezzo di procura speciale, quelli che importino disposizione del diritto. Tra tali atti, secondo il Tribunale, non può annoverarsi la domanda di sequestro conservativo, siccome azione a difesa delle ragioni del credito. Quanto ai presupposti normativi per la sottoposizione dei beni a sequestro conservativo, quel giudice ne ha ritenuta la ricorrenza, quanto al fumus, imitandosi a richiamare il decreto disponente il giudizio per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., in un procedimento che ha visto la costituzione di ben 4 parti civili che hanno agito per il risarcimento del danno da perdita di congiunto nella misura di euro 500.000,00 ciascuna, a fronte di un patrimonio immobiliare dell'imputato, di entità imprecisata. де 2 Quanto al periculum in mora, infine, il Tribunale lo ha ravvisato nel pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale generica del debitore, connessa all'elevato ammontare della pretesa risarcitoria, laddove l'ammontare del valore del bene sottoposto a vincolo è stato commisurato alla natura del diritto fatto valere (diritti della personalità lesi per la perdita di un congiunto a causa dell'altrui fatto illecito) e al numero dei creditori.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato, siccome generico e non autosufficiente. La parte ricorrente, infatti, ha denunciato l'illegittimità del vincolo disposto sui beni del debitore, limitandosi ad affermare il difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 100, cod. proc. pen., in capo al difensore delle parti civili e, quindi, di legittimazione dello stesso a formulare richiesta di sequestro conservativo, sebbene il Tribunale avesse dato atto della circostanza che il sequestro conservativo era stato richiesto dal difensore delle parti civili costituito nel processo penale, come emergeva dallo stesso decreto disponente il giudizio. Quanto alla legittimazione del difensore a formulare detta richiesta, correttamente il Tribunale ha richiamato l'art. 100 co. 4 cod. proc. pen., rilevando come, tra gli atti che il difensore non può assolutamente compiere (quelli espressamente riservati alla parte) o compiere solo se investito del relativo potere, non rientra quello di iniziativa per ottenere il sequestro conservativo dei beni del debitore, laddove, con riferimento alla intervenuta costituzione, la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen. [cfr. Sez. 5 n. 474 del 25/06/2014 Ud. (dep. 08/01/2015), Rv 263221; Sez. 3 n. 12423 del 06/02/2008, Rv. 239335].
4. Il secondo e il terzo motivo sono infondati e possono essere congiuntamente trattati. Il provvedimento è sorretto da motivazione non apparente con la quale il Tribunale ha ricollegato il periculum in mora all'entità e natura della pretesa risarcitoria, al numero delle parti civili costituite e alla insufficienza del compendio immobiliare del debitore, la cui entità neppure è esattamente conosciuta. Sul punto, questa Corte ha già chiarito che, ai fini della adozione del sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (cfr. Sez. U. n. 51660 del 25/09/2014, Rv. 261118). Anche più di recente, peraltro, in linea con detti principi, si è affermata la legittimità del sequestro conservativo disposto a tutela di un credito, il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, è tuttavia ancorato 3 ве a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (cfr. Sez. 5 n. 16750 del 30/03/2016, Rv. 266702, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, in relazione ad un processo per bancarotta fraudolenta, aveva determinato l'entità della somma sottoposta a sequestro facendo riferimento al numero delle parti civili, alla causale delle pretese risarcitorie ed all'ammontare delle somme richieste).
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma in data 11 maggio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore олит Gabriella Cappello Vincenzo Romis Gehellexppell п Depositata in Cancelleria Oggi, 1 GIU. 2017 DI CAR Funzionario Giudiziario Patrizia Ciorra 4