Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 2
Integra l'elemento oggettivo del reato di minaccia la prospettazione di un male oscuro, il cui concretizzarsi dipenda dalla persona che lo rappresenta e sia idoneo a creare turbamento e timore nella persona offesa.
L'elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira.
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Pescara, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di minaccia. Tribunale Pescara, 25/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 25/07/2023), n.531 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Terminate le indagini preliminari nei suoi confronti, Mi.Ma. è stato citato a giudizio con decreto del P.M. in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica. Espletata l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'esame dei testi ammessi il precedente 18.5.2022 e nella acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa, le parti, all'udienza dell'8 marzo 2023 hanno formulato le rispettive conclusioni (sinteticamente riportate nel …
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice di appello, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di minaccia aggravata previsto dall'art. 612 c.p. Tribunale Pescara, 25/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 25/07/2023), n.531 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Terminate le indagini preliminari nei suoi confronti, Mi.Ma. è stato citato a giudizio con decreto del P.M. in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica. Espletata l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'esame dei testi ammessi il precedente 18.5.2022 e nella acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa, le parti, all'udienza dell'8 marzo 2023 …
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La massima L'elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira (Cassazione penale sez. V, 24/10/2013, n.50573). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di minaccia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di minaccia? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 12.6.2012, a conferma di quella emessa dal Giudice di pace di Milazzo, ha condannato S.F. a pena di giustizia per il reato di minaccia in danno di D.B.A.. Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della …
Leggi di più… - 5. Minaccia: l'assoluzione dalla stalking non preclude la celebrazione di un processo per minacce (Corte di Cassazione penale n. 20859/2021)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima La pronunzia assolutoria per il delitto di cui all' art. 612-bis c.p. , passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello stalking, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem, secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (Cassazione penale , sez. V , 17/03/2021 , n. 20859). Fonte: Ced Cassazione Penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 50573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50573 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/10/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 2688
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 4027/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH SC N. IL 20/05/1963;
avverso la sentenza n. 15003/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MILAZZO, del 12/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. Di Somma Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 12.6.2012, a conferma di quella emessa dal Giudice di pace di Milazzo, ha condannato SC NC a pena di giustizia per il reato di minaccia in danno di Di BE DR.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, nonché della teste AC LL.
2. Ha presentato personalmente ricorso per Cassazione SC NC avvalendosi di quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e il vizio di motivazione.
Col primo lamenta che i giudici abbiano attribuito credibilità alla persona offesa nonostante tra le parti intercorressero pessimi rapporti di vicinato;
che abbiano letto in chiave confermativa (della versione accusatoria) le dichiarazioni di AC LL, nonostante la stessa non fosse stata in condizione di percepire le frasi da lui pronunciate;
che abbiano ritenuto integrato il reato di minaccia nonostante la lamentata espressione minacciosa non avesse suscitato alcun timore nel destinatario (che, infatti, aggiunge il ricorrente, continuò ad applicarsi alla propria attività). Col secondo contesta l'idoneità delle espressioni da lui profferite a turbare la libertà psichica della persona offesa, sia per la lettera delle espressioni ("ti faccio saltare e ti faccio vendere la casa e tutto quello che hai") che per le condizioni fisiche di chi le pronunciò (invalido al 100%).
Col terzo contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, in quanto "nessun effetto intimidatorio ha sortito la frase incriminata".
Col quarto lamenta che il giudicante abbia errato nell'escludere l'attenuante della provocazione, nonostante i riconosciuti, pessimi rapporti esistenti, da tempo, tra le parti, originati dal fastidio che Di BE arrecava ai coinquilini dell'immobile con la sua attività e dal fatto che il Di BE lo aveva preceduto nell'acquisto di un immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il controllo di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa si esplica attraverso una valutazione di coerenza e linearità del contenuto, oltre che sulla verifica di assenza di qualsiasi intento calunniatorio. A tali criteri il giudice di merito ha dimostrato di attenersi, tant'è che la motivazione addotta da conto della spontaneità e della coerenza del narrato di Di BE DR. A ciò si è aggiunta la testimonianza di AC LL, la quale ha confermato gli elementi di contorno dell'azione delittuosa (i soli che poteva percepire), in ciò riscontrando appieno la versione della persona offesa e smentendo quella dell'imputato: il fatto che il 13/2/2008 l'imputato scattò delle fotografie allo stabile in cui si trovava la macelleria del Di BE e il suo appartamento;
il fatto che SC era solo;
il fatto che pronunciò delle frasi all'indirizzo del Di BE. La motivazione della sentenza è, quindi, logica ed esaustiva e fa corretta applicazione dei criteri stabiliti da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ond'è che le critiche mosse sul punto dal ricorrente sono da disattendere nella loro integralità.
Del tutto assertiva, e in contrasto con l'asserita insussistenza del fatto, è, poi, la considerazione che le frasi pronunciate non suscitarono alcun timore nella persona offesa, trattandosi di valutazione soggettiva del ricorrente, che non trova alcun riscontro negli atti processuali (il fatto che Di BE abbia continuato ad applicarsi al proprio lavoro non esclude che sia rimasto turbato dalla minaccia rivoltagli. Peraltro, l'art. 612 c.p. contempla un reato di pericolo, che non viene meno per il fatto che la persona offesa sia particolarmente coriacea), mentre frutto di un inammissibile soggettivismo è l'affermazione che le espressioni fossero inidonee a creare turbamento, per la loro oggettività e per la loro provenienza, in quanto anche un male oscuro, il cui concretizzarsi dipende dalla persona che lo prospetta, è idoneo a realizzare l'offesa tipica che la norma tende a scongiurare. Peraltro, la concreta idoneità della minaccia a creare turbamento nella persona offesa rappresenta una quaestio facti, la cui valutazione è riservata al giudice del merito e che, nei consueti limiti della ragionevolezza argomentativa, non è censurabile dinanzi al giudice di legittimità. Quanto all'elemento soggettivo, correttamente la Corte d'appello ha rimarcato che è integrato dal dolo generico, consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira, e che nelle concrete circostanze del caso il ricorrente era certamente conscio dell'ingiustizia del danno e del turbamento che la minaccia era idonea a creare nel Di BE, mentre è inidonea a influire sulla valutazione dell'elemento soggettivo la tautologia difensiva, secondo cui "nessun effetto intimidatorio ha sortito la frase incriminata". Quanto, infine, alla provocazione, del tutto corretto è l'argomento speso dalla Corte d'appello per negarla, siccome aderente al risalente insegnamento di questa Corte, secondo cui devono ricorrere, per la sua sussistenza, uno stato d'ira ed il fatto ingiusto altrui, tra loro in stretta relazione, mentre nel caso concreto mancano l'uno e l'altro, in quanto, è stato rilevato, "oltre all'accertamento di pregressi rapporti conflittuali tra le parti e alla pendenza di un giudizio civile tra gli stessi, non risulta che l'azione dello SC sia stata cagionata da un evento prossimo e idoneo a innescarla, proveniente dalla parte offesa". Nè il ricorrente segnala altri fatti significativi, pretermessi dal giudicante, salvo appellarsi al "fastidio" arrecato dal Di BE ai coinquilini dell'immobile con la sua attività e al fatto che lo aveva preceduto nell'acquisto di un immobile: circostanze ovviamente ritenute inconsistenti, in quanto prive, per logica e senso comune, del carattere di ingiustizia richiesto dalla norma.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di difesa della parte civile, nonché di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto dei motivi di ricorso, si reputa equo quantificare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 1.000, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013