Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 1
La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non integrassero l'ipotesi di minaccia grave frasi quali "ti ammazzo, ti sgozzo, ti spacco la faccia, ti sparo in testa" e simili, pronunciate dall'imputato all'interno di un ospedale mentre versava in un forte stato di turbamento emotivo dovuto alla presenza di sintomi che in passato avevano preceduto un infarto).
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Nola, con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di minaccia e lesioni personali. Tribunale Nola, 13/01/2023, (ud. 13/01/2023, dep. 13/01/2023), n.46 Svolgimento del processo Mu.Te., Ru.Gi., Ga.Br., Pa.Ma. erano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Nola con azione esercitata dal P.M. sede in data 01/12/2020. All'udienza del dì 11.01.2022 il g.m. dichiarava assente, ex art. 420 bis c.p.p., la Mu.Te., già assenti gli altri imputati dall'udienza del 5/10/2021 (quando si rinviava per consentire il perfezionamento del rapporto processuale con la Mu. e su istanza del P.M. il decreto di citazione veniva corretto …
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La massima Integra il delitto di cui all' art. 612 c.p. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, comunque non finisce qui, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa - Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 9392). Fonte: Ced …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2015, n. 35593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35593 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
35 593/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: 877 Antonio Agrò N. sent. sez. Presidente UP 16/06/2015 Vincenzo Rotundo Consigliere Consigliere relatore N. R.G. 27957/2014 Orlando Villoni Consigliere Gaetano De Amicis Consigliere Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EO FR, n. Domodossola (Vb) 3.6.1965 avverso la sentenza n. 1252/14 Corte d'Appello di Torino dell'11/03/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. E. V. Scardaccione, che ha con- cluso per il rigetto;
udito il difensore del ricorrente, avv. L. Salemme in sostituzione dell'avv. S. Catalano Soter, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha confermato quella emessa dal 1 d. Tribunale di Verbania, Sezione Distaccata di Domodossola in data 26/10/2012 con cui RO FR era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi ed un giorno di reclusione per i reati di calunnia (art. 368 cod. pen., capo 1 dell'imputazione) e minaccia aggravata (art. 612 comma 2 cod. pen., capo 2) in danno di AR CO, oltre alle statuizioni civili in favore della costituita parte civile. Previo richiamo dei passaggi salienti della vicenda di fatto sottesa a quella processuale la Corte territoriale ha disatteso la doglianza formulata nell'atto d'appello secondo cui l'istruttoria era stata falsata dall'ingiustificata decisione del giudice di primo grado di non procedere alla audizione di un testimone della difesa, prima ammesso e poi ritenuto irrilevante;
la Corte ha ritenuto, invece, che l'ampia istruttoria, compendiatasi anche nell'audizione di altri testimoni, tra i quali un amico personale dell'imputato, aveva consentito al giudicante di avere una com- piuta descrizione della dinamica dei fatti, ond'è che la sua decisione di non procedere all'esame del teste a discarico appariva del tutto giustificata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale riproduce sostanzialmente la;
doglianza articolata con l'atto d'appello, sostenendo in aggiunta che la Corte territoriale avreb- be omesso di rivalutare il 'livello di gravità' della minaccia asseritamente portata all'indirizzo della parte offesa, non considerando le peculiarità sia oggettive che soggettive della situazione (fatto avvenuto presso un complesso ospedaliero, dove il ricorrente si era recato in stato di forte turbamento emotivo dovuto alla presenza di sintomi che in passato avevano preceduto un infarto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e in detti limiti deve essere accolto.
2. Dolendosi dell'omessa rivalutazione da parte del giudice d'appello del 'livello di gravità' della minaccia portata all'indirizzo della persona offesa, il ricorrente ha investito il punto della decisione dedicato al reato di cui all'art. 612 cpv. cod. pen., là dove la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato di minaccia aggravata nella pronuncia delle espressioni verbali ripor- tate al capo B dell'imputazione ('ti sgozzo, ti spacco la faccia, te la faccio pagare, quando esco di qua, ti ammazzo, ti strappo la testa, ti sparo in testa', etc.). Ciò premesso, va osservato che la valutazione del livello di gravità della minaccia è compito demandato in primo luogo al giudice di merito, il quale deve procedervi tenendo conto del te- nore delle eventuali espressioni verbali e del contesto nel quale esse si collocano, onde verifi- care se ed in quale grado essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sez. 5, sent. n. 43380 del 26/09/2008, De CO, Rv. 242188; Sez. 1, sent. n. 9314 del 05/04/1990, Monteleone, Rv. 184724; conformi le massime n. 173135, n. 162530, n. 152226). 2 O Tenore delle espressioni verbali profferite e contesto della pronuncia costituiscono, dunque, i criteri che insieme debbono orientare il giudice nel suo prudente apprezzamento, suscettibile poi di controllo sotto il profilo della logicità e della completezza della motivazione. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto, tuttavia, applicazione congiunta di detti criteri, limitandosi a sostenere che la ripetuta minaccia di morte integra senza dubbio l'ipotesi del cpv. dell'art. 612 cod. pen., senza invero considerare la peculiarità della complessiva vicenda, connotata da un violento accesso d'ira dell'imputato, non importa se giustificato, ma probabilmente secondario ad uno stato d'ansia per il disturbo fisico da cui era affetto e che lo aveva indotto a recarsi in ospedale. L'espressione verbale 'ti ammazzo', 'ti uccido' non costituisce, tuttavia, indice di per sé indi- cativo di gravità della minaccia, potendo ricorrere nei contesti più vari, talora anche familiari o in situazioni comunque caratterizzate da grande animosità, ma proprio per questo senza com- portare necessariamente quel grave turbamento nella psiche della parte offesa, che anzi lo eventuale coinvolgimento di quest'ultima nella contesa obiettivamente esclude. Altra cosa è se la stessa espressione venga formulata, pur in maniera asettica, ad es. in un contesto di criminalità organizzata, ove l'assenza di animosità rende addirittura più concreta la possibilità di una messa in pratica dell'intimidazione. L'impossibilità di configurare l'aggravante rende, di conseguenza, procedibile il reato di cui al capo 2) a querela di parte, il cui difetto impone l'annullamento della sentenza riferita a tale capo e l'eliminazione della relativa pena di un giorno di reclusione, stabilita a titolo di continua- zione rispetto al più grave reato di calunnia.
2. Appare, invece, immune da censure di ordine logico la valutazione della Corte territoriale, conforme a quella del giudice di primo grado, in ordine alla revocata ammissione di un teste a discarico. Come chiaramente si evince dalla sentenza, l'esame del testimone originariamente ammesso si sarebbe rivelato del tutto ininfluente, dal momento che già diversi altri - tra cui uno affatto ostile all'imputato avevano riferito dell'aggressione fisica e verbale da lui portata all'indirizzo - della persona offesa, del resto avvenuta in un luogo di ricovero e cura pubblica dove in genere è presente un rilevante numero di persone tra operatori della struttura, pazienti e loro fami- liari.
3. All'accoglimento del ricorso nei limiti sopra indicati consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di minacce, così diversamente qualificato quello di minacce aggravate (art. 612, comma 2 cod. pen.) di cui al capo B dell'imputazione, per difetto di querela e l'eliminazione della relativa pena di un giorno di reclusione;
il ricorso va, invece, rigettato nel resto. 3
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minacce per mancanza di querela ed elimina la relativa pena di gg. 1 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Roma, 16/06/2015 Il consigliere estensore Il Presidente Antortiotave Orlando Villoni T DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 AGO 201 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S E Fiera Esposito T R O C 4