Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/04/2022, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 00323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2022, proposto da
Sud Maglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del 20 gennaio 2022, notificata il 27 gennaio 2022, con la quale il Direttore dell'I.N.P.S. di Lecce ha comunicato il rigetto della domanda di Integrazione Salariale formulata in data 30 dicembre 2021 dalla ricorrente Sud Maglia S.r.l., assunta al prot. INPS.4100.30/12/2021.0579237;
- del documento “Quadro reiezioni” allegato alla suddetta nota del 20 gennaio 2022;
- della nota del 20 gennaio 2022 con la quale il Direttore dell'I.N.P.S. di Lecce, con riferimento al rigetto della domanda di integrazione salariale formulata in data 30 dicembre 2021 da Sud Maglia S.r.l., ha comunicato che le somme versate a titolo di anticipazione di integrazione salariale assumono la natura di retribuzione e che l'azienda, nella ipotesi di domanda respinta, dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali;
- della Circolare I.N.P.S. n. 183/2021;
- del Messaggio INPS n. 1600 del 7 marzo 2022;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale
nonché per la condanna
della P.A. al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’emissione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to P. Gaballo e avv.to D. Lutrino;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato atteso che, da un lato, alla stregua del combinato disposto degli artt. 11 commi 2 e 3 del D.L. 21/10/2021 n. 146, 50-bis comma 2 del D.L. 25/5/2021 n.73 e 4 comma 2 del D.L. 30/6/2021 n. 99 - correttamente interpretati alla luce dei consueti ortodossi canoni ermeneutici - si evince che le nove settimane di Integrazione Salariale di cui all’art. 11 del D.L. 21/10/2021 n. 146 possono essere riconosciute ai datori di lavoro di cui all’art. 50-bis comma 2 del D.L. 25/5/2021 n.73 solo per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. 30/6/2021 n. 99 per i quali sia già stato autorizzato il periodo di C.I.G. ivi contemplato, senza che abbia rilevanza ai fini di causa l’avvenuta abrogazione del D.L. n. 99/2021 (il cui richiamo nell’impugnata nota del 20 gennaio 2022 è irrilevante sul piano pratico, essendo evidente che l’Amministrazione resistente intendesse riferirsi essenzialmente al D.L. n. 146/2021 che ha previsto l’estensione del sussidio al periodo a cui attiene la richiesta di parte ricorrente) e, dall’altro, appare pacifico ed incontestato che la Società ricorrente, che opera nel settore tessile, non abbia mai fruito di nessuna delle diciassette settimane di C.I.G. previste dal già citato D.L. n. 99/2021 per il periodo decorrente dal 1° luglio 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO