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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/08/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
RG. N. 928 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 928/2024 avente ad oggetto: petizione ereditaria ex art. 533 c.c.
TRA
(C.F. , con l'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO del Foro di Roma
– ATTRICE –
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (C.F. ), C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(C.F. con gli Avv. ti e Paolo
[...] C.F._8 CP_6
TARTAGLIA del Foro di Roma
– CONVENUTI –
CONCLUSIONI: le parti hanno depositato note telematiche contenenti le seguenti conclusioni, parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - riconoscere alla sig.ra la qualità di erede del defunto sig. (quindi successivamente sig.ra Parte_1 Persona_1
). Per l'effetto dichiarare che i convenuti non sono eredi (succeduti ab intestato) del defunto sig. Parte_2 Per_1
(quindi successivamente sig.ra ); - ordinare agli attuali possessori la restituzione a favore del
[...] Parte_2 defunto sig. (quindi successivamente sig.ra ) di tutti i beni facente parte dell'asse Persona_1 Parte_2 ereditario espressamente autorizzando il Conservatore degli Archivi notarili a procedere alle attività di trascrizione relativi agli immobili in virtù dell'emessa sentenza e, ove ritenuto necessario, autorizzando altresì un notaio di fiducia dell'attrice per la redazione dell'atto di trasferimento, anche senza la partecipazione all'atto dei possessori dei beni, sostituendo l'espressione del loro consenso con l'ordine di trasferimento emesso in sentenza;
- condannare i convenuti al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dei beni;
- condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali sulle somme da restituire dal momento del possesso. Con vittoria di spese competenze, onorari oltre, spese generali IVA e CPA, da distrarsi a favore del costituito avvocato” parti convenute: “Voglia l'On. Le Tribunale di Viterbo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'insussistenza della qualità di erede della de cuius in capo all'attrice, il suo difetto di legittimazione e la non operatività della rappresentazione Parte_2 ex artt. 467, 468 e 469 c.c. così come dalla stessa invocata;
- condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96/1° e/o 3° comma c.p.c. e al pagamento delle spese e dei compensi legali da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari che si chiede vengano liquidati con aumento del 30% come previsto dall'art. 4/comma 1 bis del D.M. n. 55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra ha citato in giudizio gli odierni al fine di far dichiarare la sua Parte_1 qualità di erede a seguito di successione per rappresentazione alla de cuius sig.ra (deceduta in data 23.02.2022). Parte_2
A fondamento delle proprie ragioni parte attrice ha dedotto che quest'ultima, deceduta in data 23.02.2022, aveva nominato con testamento olografo, pubblicato in data 17.01.2024, in assenza di ascendenti e discendenti diretti, quale suo erede universale il marito , premorto in data 14.10.2021; di conseguenza, parte attrice Persona_1 sarebbe subentrata, in virtù di rappresentazione, ai sensi dell'art. 467 c.c., in qualità di nipote dell'erede designato, nella chiamata testamentaria del sig. , non Persona_1 prevedendo il testamento alcuna sostituzione ai sensi dell'art. 688 cc. Per tali ragioni ha concluso chiedendo di accertare la propria qualità di erede unica della SI.ra con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni Parte_2 facenti parte della massa ereditaria, attualmente in possesso degli stessi oltre al risarcimento dei danni per mancato godimento dei medesimi. Costituendosi in giudizio tutti i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda ritenuta, deducendo, in particolare, la mancanza dei requisiti necessari ai fini dell'operatività della rappresentazione, in quanto il sig. , chiamato Persona_1 originario, non era né figlio, né fratello della testatrice non rientrando, in ogni caso, la sig.ra , tra i discendenti legittimati alla rappresentazione. Parte_1
Per tali ragioni i convenuti hanno concluso per il rigetto delle domande di parte attrice con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 co. 1 e/o co. 3 c.p.c. Nel corso del processo, alla luce della documentazione già depositata, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rimessa in decisione all'udienza del 12.06.2025. Le domande di parte attrice sono infondate. Giova premettere che, in ragione di autorevole giurisprudenza, la successione per rappresentazione costituisce un istituto di natura eccezionale, che opera in deroga ai principi generali. Pertanto, le relative disposizioni hanno natura tassativa, non applicabili in via analogica, essendo rimessa alla discrezionalità legislativa la valutazione in ordine alla possibilità di includere tra i soggetti contemplati dall'art. 468 c.c. anche il coniuge (Corte Cost., ord. 20.01.2016). In particolare, l'art. 468 c.c. prevede che la rappresentazione operi in linea retta quando il chiamato sia figlio del de cuius, e nella linea collatore quando sia fratello o sorella del de cuius, non risultando il coniuge indicato dagli artt. 467 c.c. e 468 c.c. tra i soggetti per i quali opera la rappresentazione (ex multis Cass. 22840/2009; Cass. 25240/2013). L'istituto, dunque, non opera, nel caso in cui il rappresentato sia un soggetto diverso da quelli indicati dalla norma. Ne deriva che, nel caso di specie, essendo l'unico erede designato dalla de cuius ( , il coniuge ( ), premorto, si Parte_2 Persona_1 ritiene che non possa operare l'istituto della rappresentazione a favore della sig.ra
. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni la domanda appare infondata e deve essere rigettata. Deve essere, altresì, rigettata la domanda di parte convenuta di condanna dell'istante avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. A tal riguardo giova rilevare come secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la condanna prevista dall'art. 96 co. 3 c.p.c. (Cass. 2018 n. 22405), presuppone un duplice requisito: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale della parte, e uno soggettivo rappresentato dalla mala fede o colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire in giudizio. Il requisito della mala fede o colpa grave della parte soccombente non può desumersi dalla mera infondatezza della domanda, richiedendo un quid pluris che non risulta provato nel caso di specie. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (calcolo delle spese: valore indeterminabile complessità media, tre fasi di legge valori medi, esclusa l'ipotesi ex art. 4 D.M. n. 55/2014, in quanto risolvendosi la causa in una mera questione di diritto, alcun rilievo hanno avuto i collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Parte_1 procuratori antistatari delle parti convenute, spese che si liquidano in complessivi Euro 7.122.00 oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Viterbo, 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 928/2024 avente ad oggetto: petizione ereditaria ex art. 533 c.c.
TRA
(C.F. , con l'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO del Foro di Roma
– ATTRICE –
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F. ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (C.F. ), C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(C.F. con gli Avv. ti e Paolo
[...] C.F._8 CP_6
TARTAGLIA del Foro di Roma
– CONVENUTI –
CONCLUSIONI: le parti hanno depositato note telematiche contenenti le seguenti conclusioni, parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - riconoscere alla sig.ra la qualità di erede del defunto sig. (quindi successivamente sig.ra Parte_1 Persona_1
). Per l'effetto dichiarare che i convenuti non sono eredi (succeduti ab intestato) del defunto sig. Parte_2 Per_1
(quindi successivamente sig.ra ); - ordinare agli attuali possessori la restituzione a favore del
[...] Parte_2 defunto sig. (quindi successivamente sig.ra ) di tutti i beni facente parte dell'asse Persona_1 Parte_2 ereditario espressamente autorizzando il Conservatore degli Archivi notarili a procedere alle attività di trascrizione relativi agli immobili in virtù dell'emessa sentenza e, ove ritenuto necessario, autorizzando altresì un notaio di fiducia dell'attrice per la redazione dell'atto di trasferimento, anche senza la partecipazione all'atto dei possessori dei beni, sostituendo l'espressione del loro consenso con l'ordine di trasferimento emesso in sentenza;
- condannare i convenuti al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dei beni;
- condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali sulle somme da restituire dal momento del possesso. Con vittoria di spese competenze, onorari oltre, spese generali IVA e CPA, da distrarsi a favore del costituito avvocato” parti convenute: “Voglia l'On. Le Tribunale di Viterbo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'insussistenza della qualità di erede della de cuius in capo all'attrice, il suo difetto di legittimazione e la non operatività della rappresentazione Parte_2 ex artt. 467, 468 e 469 c.c. così come dalla stessa invocata;
- condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96/1° e/o 3° comma c.p.c. e al pagamento delle spese e dei compensi legali da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari che si chiede vengano liquidati con aumento del 30% come previsto dall'art. 4/comma 1 bis del D.M. n. 55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra ha citato in giudizio gli odierni al fine di far dichiarare la sua Parte_1 qualità di erede a seguito di successione per rappresentazione alla de cuius sig.ra (deceduta in data 23.02.2022). Parte_2
A fondamento delle proprie ragioni parte attrice ha dedotto che quest'ultima, deceduta in data 23.02.2022, aveva nominato con testamento olografo, pubblicato in data 17.01.2024, in assenza di ascendenti e discendenti diretti, quale suo erede universale il marito , premorto in data 14.10.2021; di conseguenza, parte attrice Persona_1 sarebbe subentrata, in virtù di rappresentazione, ai sensi dell'art. 467 c.c., in qualità di nipote dell'erede designato, nella chiamata testamentaria del sig. , non Persona_1 prevedendo il testamento alcuna sostituzione ai sensi dell'art. 688 cc. Per tali ragioni ha concluso chiedendo di accertare la propria qualità di erede unica della SI.ra con condanna dei convenuti alla restituzione dei beni Parte_2 facenti parte della massa ereditaria, attualmente in possesso degli stessi oltre al risarcimento dei danni per mancato godimento dei medesimi. Costituendosi in giudizio tutti i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda ritenuta, deducendo, in particolare, la mancanza dei requisiti necessari ai fini dell'operatività della rappresentazione, in quanto il sig. , chiamato Persona_1 originario, non era né figlio, né fratello della testatrice non rientrando, in ogni caso, la sig.ra , tra i discendenti legittimati alla rappresentazione. Parte_1
Per tali ragioni i convenuti hanno concluso per il rigetto delle domande di parte attrice con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 co. 1 e/o co. 3 c.p.c. Nel corso del processo, alla luce della documentazione già depositata, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rimessa in decisione all'udienza del 12.06.2025. Le domande di parte attrice sono infondate. Giova premettere che, in ragione di autorevole giurisprudenza, la successione per rappresentazione costituisce un istituto di natura eccezionale, che opera in deroga ai principi generali. Pertanto, le relative disposizioni hanno natura tassativa, non applicabili in via analogica, essendo rimessa alla discrezionalità legislativa la valutazione in ordine alla possibilità di includere tra i soggetti contemplati dall'art. 468 c.c. anche il coniuge (Corte Cost., ord. 20.01.2016). In particolare, l'art. 468 c.c. prevede che la rappresentazione operi in linea retta quando il chiamato sia figlio del de cuius, e nella linea collatore quando sia fratello o sorella del de cuius, non risultando il coniuge indicato dagli artt. 467 c.c. e 468 c.c. tra i soggetti per i quali opera la rappresentazione (ex multis Cass. 22840/2009; Cass. 25240/2013). L'istituto, dunque, non opera, nel caso in cui il rappresentato sia un soggetto diverso da quelli indicati dalla norma. Ne deriva che, nel caso di specie, essendo l'unico erede designato dalla de cuius ( , il coniuge ( ), premorto, si Parte_2 Persona_1 ritiene che non possa operare l'istituto della rappresentazione a favore della sig.ra
. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni la domanda appare infondata e deve essere rigettata. Deve essere, altresì, rigettata la domanda di parte convenuta di condanna dell'istante avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. A tal riguardo giova rilevare come secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la condanna prevista dall'art. 96 co. 3 c.p.c. (Cass. 2018 n. 22405), presuppone un duplice requisito: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale della parte, e uno soggettivo rappresentato dalla mala fede o colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire in giudizio. Il requisito della mala fede o colpa grave della parte soccombente non può desumersi dalla mera infondatezza della domanda, richiedendo un quid pluris che non risulta provato nel caso di specie. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (calcolo delle spese: valore indeterminabile complessità media, tre fasi di legge valori medi, esclusa l'ipotesi ex art. 4 D.M. n. 55/2014, in quanto risolvendosi la causa in una mera questione di diritto, alcun rilievo hanno avuto i collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Parte_1 procuratori antistatari delle parti convenute, spese che si liquidano in complessivi Euro 7.122.00 oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Viterbo, 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco