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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2888/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Lillo Consuelo e dell'avvocato Bernardi Paolo Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bergamo Laura CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“
1. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Quanto al collocamento di sarà equivalente e paritario: il figlio trascorrerà, nel corso di Per_1 tutto l'anno solare, metà tempo con la madre e metà tempo con il padre;
in particolare, e salvo diversi accordi tra le parti: -Gabriel, anche affinché la settimana scolastica scorra, per quanto possibile, senza interruzioni, trascorrerà un'intera settimana con il padre e un'intera settimana con la madre sia durante il tempo scolastico sia durante il tempo extra scolastico (dal lunedì dopo scuola di una
pagina 1 di 6 settimana al lunedì dopo scuola della settimana successiva, come già avviene da inizio aprile 2025), salvo quanto segue: -durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio due settimane consecutive in periodo da concordare tra i genitori stessi entro il mese di maggio;
-le vacanze di Natale verranno trascorse da per metà con un genitore e per metà con l'altro, Per_1 comprendendo, tale periodo, un anno il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno e l'anno successivo il
Capodanno e l'Epifania; trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore, e così dicasi per ogni altro periodo di vacanze cadenti nel corso dell'anno scolastico.
3. resterà iscritto per tutto il corso della scuola primaria alla scuola di Arsego che frequenta Per_1
fin dal primo anno e continuerà anche a praticare ad Arsego lo sport del calcio. Per la secondaria inferiore i genitori si impegneranno a valutare congiuntamente la proposta migliore per le esigenze attitudini e abitudini di collaborando per la serenità e tranquillità del figlio e per il Per_1 perseguimento del migliore interesse di quest'ultimo.
4. Ciascun genitore accompagnerà a scuola durante i tempi in cui avrà il figlio con sé; per Per_1
quanto riguarda i pomeriggi di competenza della madre, riaccompagnerà dalla CP_1 Per_1
madre nella propria residenza di Dolo, prelevandolo da scuola o dallo sport o dai nonni materni, salvo che si trovi ad Arsego nel qual caso provvederà la madre stessa a riaccompagnare il figlio Pt_1
presso di sé nei periodi di spettanza.
5. La residenza anagrafica di verrà mantenuta dove è sempre stata e, cioè, a San Giorgio delle Per_1
Partiche, via Signoria 53; ogni eventuale mutamento dovrà essere concordato tra i genitori e valutato secondo il preminente interesse del figlio a mantenere un rapporto paritario con entrambi i genitori.
Entrambi i genitori parteciperanno attivamente all'istruzione ed all'educazione del figlio nel reciproco rispetto dei ruoli. Le parti si impegnano a tenere comportamenti rispettosi delle regole concordate e indirizzati allo sviluppo equilibrato e responsabile della personalità del minore, in un contesto di piena collaborazione genitoriale e familiare, con impegno a rivedere le condizioni qualora i contesti familiari potessero divenire pregiudizievoli per la serenità di Per_1
6. corrisponderà a quale contributo al mantenimento di il CP_1 Parte_1 Per_1
concordato importo mensile di euro 200,00, a decorrere dal mese di aprile 2025; oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere dall'aprile 2026.
7. Le spese straordinarie per così come previste dal Protocollo in uso presso l'intestato Per_1
Tribunale, che si deposita sottoscritto da entrambe le parti, verranno suddivise tra i genitori nella
pagina 2 di 6 misura del 50% ciascuno;
i documenti di spesa dovranno essere richiesti ed emessi di modo che ciascun genitore abbia diritto di godere di eventuali benefici fiscali per la parte di sua competenza.
8. L'assegno unico continuerà a spettare nella misura del 50% a ciascuna parte;
con la conseguenza che la parte che lo dovesse percepire per intero dovrà corrispondere all'altra l'importo dell'esatta metà.
9. Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato premesso che dalla convivenza more uxorio con Parte_1
era nato, in data 23.5.2016, il figlio e che la convivenza tra genitori era CP_1 Per_1 diventata intollerabile, chiedeva che venissero regolamentate le condizioni relative all'affidamento, alle frequentazioni e al mantenimento del figlio minore. si costituiva in giudizio, concludendo come da comparsa di costituzione e successive CP_1
memorie.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c. del 29.11.2024, il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e assegnava termine a parte ricorrente per integrare la documentazione economica, nonché un termine a parte resistente per replicare alla domanda di autorizzazione al trasferimento nel Comune di Dolo (VE) con il minore, formulata da parte ricorrente nelle more della prima udienza.
Con ordinanza datata 8.1.2025, sciogliendo la riserva assunta si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “
1. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Per_1 questioni di ordinaria amministrazione;
2. la residenza di verrà mantenuta presso l'abitazione Per_1
di San Giorgio delle Pertiche, via Signoria n. 53; 3. i genitori stabiliranno la propria permanenza presso l'abitazione di San Giorgio delle Pertiche con il figlio minore, dal lunedì al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, a settimane alterne;
trascorrerà inoltre fine settimana alternati, Per_1 dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, con ciascun genitore;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà 7 giorni continuativi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Per_1
Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali, trascorrerà 3 giorni con ciascun Per_1 genitore, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, con reciproco piano ferie Per_1
da comunicare entro il 31.5 di ogni anno;
ogni altra festività civile e religiosa ad anni alterni con ciascun genitore;
restano fermi diversi accordi tra genitori, che tengano conto delle esigenze
pagina 3 di 6 scolastiche ed extrascolastiche di e di quelle lavorative della madre e del padre;
4. ciascun Per_1
genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore quando lo terrà con sé e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Padova;
5. i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare o presso altra struttura individuata di comune accordo”, salva la possibilità delle parti di apporre modifiche concordate alle condizioni sopra proposte, e fissava udienza in presenza, per sentire le parti in ordine alla proposta conciliativa formulata, al 6.2.2025.
A tale udienza il convenuto dichiarava di aderire alla proposta conciliativa, mentre la ricorrente dichiarava di essere disponibile a soprassedere sul trasferimento a Dolo, potendo restare presso la casa della nonna materna con il minore quantomeno fino al termine dell'anno scolastico e rilevando di non poter accettare la proposta, dato l'atteggiamento dei nonni paterni – che vivono in abitazione adiacente alla ex casa familiare – nei confronti della madre.
Il Giudice delegato, con ordinanza pronunciata fuori udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo e vista la scelta della madre di soprassedere sul trasferimento a Dolo, riteneva di confermare, quantomeno allo stato, l'assetto che i genitori avevano concordato spontaneamente dalla cessazione della convivenza, nell'interesse di a mantenere le abitudini ormai consolidate da Per_1
tempo; rilevava, peraltro, che l'eventuale, futuro trasferimento della madre avrebbe dovuto comportare una nuova valutazione del collocamento del minore e dei provvedimenti inerenti le frequentazioni con ciascun genitore, richiamando quanto già esposto a motivazione della proposta conciliativa, con particolare riferimento all'interesse di a mantenere le sue abitudini scolastiche, extrascolastiche Per_1
e familiari nel suo attuale contesto abitativo (San Giorgio delle Pertiche), soprattutto alla luce della frequentazione del ciclo della scuola primaria.
Ciò posto, il Giudice delegato provvedeva in via temporanea e urgente disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, visite con i genitori come da piano genitoriale allegato al ricorso e un contributo di € 300,00 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via istruttoria, ritenuta la necessità di disporre approfondimenti sulle capacità e risorse della padre e del padre e sulle dinamiche del nucleo familiare nel complesso (composto anche da nonna materna, nonni paterni e nuovo compagno della sig.ra , disponeva c.t.u. formulando Pt_1
apposito quesito e invitava , alla luce della sua dichiarazione di disponibilità sin dalla CP_1
prima udienza, a sottoporsi ad analisi tossicologiche presso il Serd.
pagina 4 di 6 A seguito di istanza depositata dalle parti nelle more dell'udienza per giuramento della c.t.u. nominata, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione personale delle parti.
In tale sede, le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e il Giudice delegato, invitate le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, revocando il conferimento dell'incarico alla c.t.u.
*******
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti siano privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore che oggi ha l'età di 9 anni. Per_1
In particolare, le condizioni concordate appaiono conformi alle osservazioni poste alla base della proposta conciliativa del Giudice delegato, che aveva posto particolare attenzione alla necessità di mantenere rapporti continuativi con ciascun genitore (viste le concordi allegazioni, sin dall'esordio del procedimento, sulla costante presenza tanto della madre quanto del padre e dei nonni paterni nella vita di , nonché al bisogno per il minore di mantenere il proprio centro di interessi sociali e affettivi Per_1
nell'attuale luogo di residenza.
Il Tribunale osserva ulteriormente che l'accordo delle parti non si pone in contrasto con gli accertamenti istruttori disposti dal Giudice delegato.
In particolare, la c.t.u. – originariamente sollecitata da entrambe le parti – risultava finalizzata ad approfondire entrambi i contesti familiari (comprensivi dei nonni e del nuovo compagno della madre),
a fronte dell'intenzione della ricorrente di trasferirsi a Dolo entro l'inizio del nuovo anno scolastico, dunque al fine di valutare la soluzione più confacente all'interesse di ove tale evenienza si Per_1
fosse verificata;
con l'accordo raggiunto, peraltro, tale esigenza si ritiene superata posto che i genitori hanno concordato che il minore concluderà il ciclo della scuola primaria presso l'istituto che sta già frequentando e che la sua residenza resterà quella attuale, a San Giorgio delle Pertiche.
Non si ritiene, poi, che le analisi tossicologiche da parte del convenuto siano dirimenti al fine di valutare la capacità genitoriale del padre, richiamandosi quanto esposto dal Giudice delegato all'esito della prima udienza di comparizione delle parti: “con riferimento, poi, alle condotte del convenuto allegate in ricorso, deve valorizzarsi la circostanza che il sig. , pur avendo ammesso di aver CP_1
tenuto atteggiamenti offensivi e di aver saltuariamente consumato alcol e cannabis light in passato, ha mostrato di saper rivedere in maniera critica i propri atteggiamenti e ha dimostrato di aver ottenuto nuovamente la patente di guida che era stata revocata nel 2018 (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione), rendendosi disponibile ad effettuare qualsiasi test tossicologico ritenuto opportuno”; anche tale pagina 5 di 6 questione può effettivamente ritenersi superata, tenendo conto che le allegazioni di cui al ricorso sono risalenti nel tempo e del contegno processuale del convenuto;
inoltre, dalla documentazione prodotta e dalle concordi allegazioni delle parti, non sono mai emersi elementi di pregiudizio per il figlio minore, che ha pacificamente mantenuto un legame affettivo importante con entrambi i genitori.
Pur dandosi atto che i genitori hanno collaborato fattivamente nell'interesse del figlio, facendo reciproche rinunce e concessioni al fine di garantire a un contesto sereno, il Tribunale Per_1
condivide l'invito, già rivolto alle parti dal Giudice delegato, di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, affinché entrambi i genitori possano essere supportati nell'esecuzione delle soluzioni concordate.
Atteso l'esito conciliativo della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi delle parti riportati in epigrafe, per la regolamentazione delle condizioni di affidamento del figlio minore Per_1
2. invita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2888/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Lillo Consuelo e dell'avvocato Bernardi Paolo Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bergamo Laura CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“
1. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2. Quanto al collocamento di sarà equivalente e paritario: il figlio trascorrerà, nel corso di Per_1 tutto l'anno solare, metà tempo con la madre e metà tempo con il padre;
in particolare, e salvo diversi accordi tra le parti: -Gabriel, anche affinché la settimana scolastica scorra, per quanto possibile, senza interruzioni, trascorrerà un'intera settimana con il padre e un'intera settimana con la madre sia durante il tempo scolastico sia durante il tempo extra scolastico (dal lunedì dopo scuola di una
pagina 1 di 6 settimana al lunedì dopo scuola della settimana successiva, come già avviene da inizio aprile 2025), salvo quanto segue: -durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio due settimane consecutive in periodo da concordare tra i genitori stessi entro il mese di maggio;
-le vacanze di Natale verranno trascorse da per metà con un genitore e per metà con l'altro, Per_1 comprendendo, tale periodo, un anno il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno e l'anno successivo il
Capodanno e l'Epifania; trascorrerà le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore, e così dicasi per ogni altro periodo di vacanze cadenti nel corso dell'anno scolastico.
3. resterà iscritto per tutto il corso della scuola primaria alla scuola di Arsego che frequenta Per_1
fin dal primo anno e continuerà anche a praticare ad Arsego lo sport del calcio. Per la secondaria inferiore i genitori si impegneranno a valutare congiuntamente la proposta migliore per le esigenze attitudini e abitudini di collaborando per la serenità e tranquillità del figlio e per il Per_1 perseguimento del migliore interesse di quest'ultimo.
4. Ciascun genitore accompagnerà a scuola durante i tempi in cui avrà il figlio con sé; per Per_1
quanto riguarda i pomeriggi di competenza della madre, riaccompagnerà dalla CP_1 Per_1
madre nella propria residenza di Dolo, prelevandolo da scuola o dallo sport o dai nonni materni, salvo che si trovi ad Arsego nel qual caso provvederà la madre stessa a riaccompagnare il figlio Pt_1
presso di sé nei periodi di spettanza.
5. La residenza anagrafica di verrà mantenuta dove è sempre stata e, cioè, a San Giorgio delle Per_1
Partiche, via Signoria 53; ogni eventuale mutamento dovrà essere concordato tra i genitori e valutato secondo il preminente interesse del figlio a mantenere un rapporto paritario con entrambi i genitori.
Entrambi i genitori parteciperanno attivamente all'istruzione ed all'educazione del figlio nel reciproco rispetto dei ruoli. Le parti si impegnano a tenere comportamenti rispettosi delle regole concordate e indirizzati allo sviluppo equilibrato e responsabile della personalità del minore, in un contesto di piena collaborazione genitoriale e familiare, con impegno a rivedere le condizioni qualora i contesti familiari potessero divenire pregiudizievoli per la serenità di Per_1
6. corrisponderà a quale contributo al mantenimento di il CP_1 Parte_1 Per_1
concordato importo mensile di euro 200,00, a decorrere dal mese di aprile 2025; oltre rivalutazione
ISTAT a decorrere dall'aprile 2026.
7. Le spese straordinarie per così come previste dal Protocollo in uso presso l'intestato Per_1
Tribunale, che si deposita sottoscritto da entrambe le parti, verranno suddivise tra i genitori nella
pagina 2 di 6 misura del 50% ciascuno;
i documenti di spesa dovranno essere richiesti ed emessi di modo che ciascun genitore abbia diritto di godere di eventuali benefici fiscali per la parte di sua competenza.
8. L'assegno unico continuerà a spettare nella misura del 50% a ciascuna parte;
con la conseguenza che la parte che lo dovesse percepire per intero dovrà corrispondere all'altra l'importo dell'esatta metà.
9. Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato premesso che dalla convivenza more uxorio con Parte_1
era nato, in data 23.5.2016, il figlio e che la convivenza tra genitori era CP_1 Per_1 diventata intollerabile, chiedeva che venissero regolamentate le condizioni relative all'affidamento, alle frequentazioni e al mantenimento del figlio minore. si costituiva in giudizio, concludendo come da comparsa di costituzione e successive CP_1
memorie.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c. del 29.11.2024, il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e assegnava termine a parte ricorrente per integrare la documentazione economica, nonché un termine a parte resistente per replicare alla domanda di autorizzazione al trasferimento nel Comune di Dolo (VE) con il minore, formulata da parte ricorrente nelle more della prima udienza.
Con ordinanza datata 8.1.2025, sciogliendo la riserva assunta si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “
1. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Per_1 questioni di ordinaria amministrazione;
2. la residenza di verrà mantenuta presso l'abitazione Per_1
di San Giorgio delle Pertiche, via Signoria n. 53; 3. i genitori stabiliranno la propria permanenza presso l'abitazione di San Giorgio delle Pertiche con il figlio minore, dal lunedì al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, a settimane alterne;
trascorrerà inoltre fine settimana alternati, Per_1 dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, con ciascun genitore;
durante le vacanze natalizie, trascorrerà 7 giorni continuativi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Per_1
Natale e quello di Capodanno;
durante le festività pasquali, trascorrerà 3 giorni con ciascun Per_1 genitore, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, con reciproco piano ferie Per_1
da comunicare entro il 31.5 di ogni anno;
ogni altra festività civile e religiosa ad anni alterni con ciascun genitore;
restano fermi diversi accordi tra genitori, che tengano conto delle esigenze
pagina 3 di 6 scolastiche ed extrascolastiche di e di quelle lavorative della madre e del padre;
4. ciascun Per_1
genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore quando lo terrà con sé e contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Padova;
5. i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare o presso altra struttura individuata di comune accordo”, salva la possibilità delle parti di apporre modifiche concordate alle condizioni sopra proposte, e fissava udienza in presenza, per sentire le parti in ordine alla proposta conciliativa formulata, al 6.2.2025.
A tale udienza il convenuto dichiarava di aderire alla proposta conciliativa, mentre la ricorrente dichiarava di essere disponibile a soprassedere sul trasferimento a Dolo, potendo restare presso la casa della nonna materna con il minore quantomeno fino al termine dell'anno scolastico e rilevando di non poter accettare la proposta, dato l'atteggiamento dei nonni paterni – che vivono in abitazione adiacente alla ex casa familiare – nei confronti della madre.
Il Giudice delegato, con ordinanza pronunciata fuori udienza, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo e vista la scelta della madre di soprassedere sul trasferimento a Dolo, riteneva di confermare, quantomeno allo stato, l'assetto che i genitori avevano concordato spontaneamente dalla cessazione della convivenza, nell'interesse di a mantenere le abitudini ormai consolidate da Per_1
tempo; rilevava, peraltro, che l'eventuale, futuro trasferimento della madre avrebbe dovuto comportare una nuova valutazione del collocamento del minore e dei provvedimenti inerenti le frequentazioni con ciascun genitore, richiamando quanto già esposto a motivazione della proposta conciliativa, con particolare riferimento all'interesse di a mantenere le sue abitudini scolastiche, extrascolastiche Per_1
e familiari nel suo attuale contesto abitativo (San Giorgio delle Pertiche), soprattutto alla luce della frequentazione del ciclo della scuola primaria.
Ciò posto, il Giudice delegato provvedeva in via temporanea e urgente disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, visite con i genitori come da piano genitoriale allegato al ricorso e un contributo di € 300,00 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via istruttoria, ritenuta la necessità di disporre approfondimenti sulle capacità e risorse della padre e del padre e sulle dinamiche del nucleo familiare nel complesso (composto anche da nonna materna, nonni paterni e nuovo compagno della sig.ra , disponeva c.t.u. formulando Pt_1
apposito quesito e invitava , alla luce della sua dichiarazione di disponibilità sin dalla CP_1
prima udienza, a sottoporsi ad analisi tossicologiche presso il Serd.
pagina 4 di 6 A seguito di istanza depositata dalle parti nelle more dell'udienza per giuramento della c.t.u. nominata, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione personale delle parti.
In tale sede, le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e il Giudice delegato, invitate le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, revocando il conferimento dell'incarico alla c.t.u.
*******
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti siano privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore che oggi ha l'età di 9 anni. Per_1
In particolare, le condizioni concordate appaiono conformi alle osservazioni poste alla base della proposta conciliativa del Giudice delegato, che aveva posto particolare attenzione alla necessità di mantenere rapporti continuativi con ciascun genitore (viste le concordi allegazioni, sin dall'esordio del procedimento, sulla costante presenza tanto della madre quanto del padre e dei nonni paterni nella vita di , nonché al bisogno per il minore di mantenere il proprio centro di interessi sociali e affettivi Per_1
nell'attuale luogo di residenza.
Il Tribunale osserva ulteriormente che l'accordo delle parti non si pone in contrasto con gli accertamenti istruttori disposti dal Giudice delegato.
In particolare, la c.t.u. – originariamente sollecitata da entrambe le parti – risultava finalizzata ad approfondire entrambi i contesti familiari (comprensivi dei nonni e del nuovo compagno della madre),
a fronte dell'intenzione della ricorrente di trasferirsi a Dolo entro l'inizio del nuovo anno scolastico, dunque al fine di valutare la soluzione più confacente all'interesse di ove tale evenienza si Per_1
fosse verificata;
con l'accordo raggiunto, peraltro, tale esigenza si ritiene superata posto che i genitori hanno concordato che il minore concluderà il ciclo della scuola primaria presso l'istituto che sta già frequentando e che la sua residenza resterà quella attuale, a San Giorgio delle Pertiche.
Non si ritiene, poi, che le analisi tossicologiche da parte del convenuto siano dirimenti al fine di valutare la capacità genitoriale del padre, richiamandosi quanto esposto dal Giudice delegato all'esito della prima udienza di comparizione delle parti: “con riferimento, poi, alle condotte del convenuto allegate in ricorso, deve valorizzarsi la circostanza che il sig. , pur avendo ammesso di aver CP_1
tenuto atteggiamenti offensivi e di aver saltuariamente consumato alcol e cannabis light in passato, ha mostrato di saper rivedere in maniera critica i propri atteggiamenti e ha dimostrato di aver ottenuto nuovamente la patente di guida che era stata revocata nel 2018 (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione), rendendosi disponibile ad effettuare qualsiasi test tossicologico ritenuto opportuno”; anche tale pagina 5 di 6 questione può effettivamente ritenersi superata, tenendo conto che le allegazioni di cui al ricorso sono risalenti nel tempo e del contegno processuale del convenuto;
inoltre, dalla documentazione prodotta e dalle concordi allegazioni delle parti, non sono mai emersi elementi di pregiudizio per il figlio minore, che ha pacificamente mantenuto un legame affettivo importante con entrambi i genitori.
Pur dandosi atto che i genitori hanno collaborato fattivamente nell'interesse del figlio, facendo reciproche rinunce e concessioni al fine di garantire a un contesto sereno, il Tribunale Per_1
condivide l'invito, già rivolto alle parti dal Giudice delegato, di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, affinché entrambi i genitori possano essere supportati nell'esecuzione delle soluzioni concordate.
Atteso l'esito conciliativo della controversia, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi delle parti riportati in epigrafe, per la regolamentazione delle condizioni di affidamento del figlio minore Per_1
2. invita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 6 di 6