Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/12/2025, n. 7785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7785 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07785/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4965 del 2025, proposto da CE LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl PO 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dalla resistente Amministrazione in relazione all'istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente in data 10/07/2025 a mezzo pec.
NONCHÉ AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
della nota prot. 0295350 del 22.9.2025, in parte qua rimanda l'ostensione degli atti in simulato riscontro alla istanza di accesso agli atti.
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con la richiamata istanza del 10/07/2025 e del conseguente obbligo della P.A. di metterla a disposizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl PO 1 Centro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SA OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il 14.11.2025 il ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto, successivamente alla presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente ha fornito le informazioni richieste con l’istanza ex artt. 22 e ss. L. n. 241/90;
Ritenuto, dunque, di dover dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG EL Di PO, Presidente
SA OC, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA OC | UG EL Di PO |
IL SEGRETARIO